Cassazione Civile, Ordinanza n. 30787/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Nel corso di una procedura di concordato preventivo promossa da una società, il Tribunale di Livorno aveva declinato la propria competenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Nuoro. Riassunta la procedura, il Tribunale di Nuoro ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che la sede legale della società risultava nel Comune di Tortolì e che tale Comune non ricade nella circoscrizione del Tribunale di Nuoro ma in quella del Tribunale di Lanusei. Il tema decisivo era quindi l'individuazione del tribunale territorialmente competente per la domanda di ammissione al concordato preventivo, in base al luogo della sede principale dell'impresa e alla presunzione di coincidenza con la sede legale, salvo prova contraria della sede effettiva altrove.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lanusei, ritenendo che la domanda di concordato preventivo dovesse essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale. Poiché la sede legale della società era a Tortolì e tale Comune appartiene al circondario del Tribunale di Lanusei, è stata affermata la competenza di quest'ultimo. Le parti sono state rimesse dinanzi a tale tribunale per la riassunzione del giudizio; non è stata disposta pronuncia sulle spese, in ragione della natura officiosa del regolamento di competenza.
Norme richiamate
art. 161 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La domanda di ammissione al concordato preventivo va proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Tabella A
Serve a individuare la circoscrizione territoriale del tribunale competente; nel caso di Tortolì la competenza ricade nel Tribunale di Lanusei.
Massime di principio
- La competenza per la domanda di ammissione al concordato preventivo spetta al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale, intesa come luogo di effettivo svolgimento dell'attività direttiva e amministrativa.
- La sede principale dell'impresa coincide, in via di presunzione juris tantum, con la sede legale risultante dal registro delle imprese, salvo prova univoca che la sede effettiva sia altrove e che la sede legale sia solo fittizia.
- Ai fini della competenza territoriale nel concordato preventivo, occorre verificare la concreta appartenenza del Comune della sede legale al circondario del tribunale competente secondo la tabella delle circoscrizioni giudiziarie.
- Nel regolamento di competenza officioso, non occorre provvedere sulle spese processuali.
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