Cassazione Civile, Ordinanza n. 22500/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta da un creditore, poi ceduto al ricorrente, per ottenere dal custode giudiziario il pagamento di una somma di denaro. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione anche all'art. 75 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva del custode opponente, eccezione che, se esaminata, avrebbe condotto all'inammissibilità dell'opposizione e quindi all'irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 560 e 676 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto esistente una carenza di legittimazione passiva del custode giudiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di decidere sulla specifica eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'appellante e, dunque, avesse violato l'art. 112 c.p.c. Ha precisato che la motivazione della sentenza impugnata si riferiva a un diverso profilo, cioè alla asserita mancanza di preventiva notificazione dell'atto di cessione del credito, profilo non coincidente con quello devoluto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente devolute; l'omessa decisione su una specifica eccezione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 75 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al profilo della legittimazione processuale, ma non esaminato nel merito dalla Corte per la fondatezza del vizio di omessa pronuncia.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del secondo motivo per asserita violazione e falsa applicazione di norme processuali sulla custodia giudiziaria.
art. 65 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di poteri e funzioni del custode giudiziario.
art. 560 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo quale norma relativa alla custodia dei beni pignorati/espropriati.
art. 676 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla custodia giudiziaria.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un'eccezione specificamente dedotta in appello integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., quando il giudice si sia espresso su un profilo diverso da quello devoluto.
- La verifica della legittimazione attiva o passiva nel rapporto controverso, quando emerga dagli atti di causa, è rilevabile d'ufficio dal giudice.
- Quando il giudice d'appello confonde l'oggetto dell'eccezione con un diverso motivo di inammissibilità o infondatezza, la decisione è affetta da error in procedendo e va cassata con rinvio.
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