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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34458/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava l'imposta di registro, applicandola in misura proporzionale, in relazione a un contratto di assegnazione di casa a socio stipulato con una cooperativa edilizia. L'Ufficio aveva negato l'agevolazione prevista per gli atti relativi alle operazioni delle cooperative, ritenendo che, poiché l'assegnazione era intervenuta oltre quattro anni dalla costruzione e quindi era esente da IVA in base alla disciplina sopravvenuta, dovesse applicarsi il regime ordinario dell'imposta di registro proporzionale. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che opera il principio di alternatività IVA/registro e che, pertanto, non può applicarsi l'imposta di registro proporzionale a operazioni soggette a IVA, anche se esenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 66, comma 6-bis, del d.l. n. 331 del 1993, nel prevedere l'imposta di registro in misura fissa per gli atti di assegnazione di immobili ai soci di cooperative edilizie, continua a trovare applicazione anche dopo la modifica dell'art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, che ha introdotto l'esenzione IVA per taluni trasferimenti immobiliari effettuati da imprese costruttrici. Secondo la Corte, la disciplina agevolativa non distingue tra atti soggetti a IVA e atti esenti da IVA e non può essere neutralizzata mediante il principio di alternatività IVA/registro né attraverso una lettura che comporti abrogazione implicita della norma speciale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 6-bis, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    "gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa"

    La disposizione agevolativa si applica agli atti di assegnazione di immobili ai soci di cooperative edilizie e continua a operare anche dopo la modifica del regime IVA, senza distinzione tra atti soggetti a IVA e atti esenti.

  • art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in tema di atti soggetti ad IVA o esenti, non può applicarsi l'imposta di registro proporzionale in contrasto con il principio di alternatività.

  • art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La modifica del comma 8-bis ha introdotto l'esenzione IVA per i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici; tale regime si applica anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci.

  • art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006

    Ha modificato l'art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, determinando l'esenzione IVA per i trasferimenti immobiliari delle imprese costruttrici.

  • art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte esclude che possa essere utilizzato per pervenire a un'abrogazione implicita della disciplina speciale agevolativa prevista per le cooperative edilizie.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la disciplina speciale agevolativa per gli atti di assegnazione di immobili ai soci di cooperative edilizie si applica in misura fissa anche quando, per effetto della sopravvenuta disciplina IVA, l'operazione risulti esente da IVA.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non può essere utilizzato per negare un'agevolazione espressamente prevista da una norma speciale che non distingua tra operazioni imponibili ed esenti.
  • Una modifica del regime IVA non determina, di per sé, l'abrogazione implicita della norma agevolativa previgente, se tra le due discipline non vi sia incompatibilità assoluta.
  • Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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