Cassazione Civile, Ordinanza n. 00991/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda da una società cedente a una società cessionaria. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda volta a far intervenire il Fondo di garanzia per il pagamento di somme maturate nel rapporto di lavoro con la cedente e rimaste insolute, indicate come retribuzioni, TFR e quote non versate a un fondo di previdenza complementare, nei limiti dell'ammissione al passivo della procedura concorsuale aperta nei confronti della società cedente. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo che al momento del trasferimento entrambe le imprese fossero in bonis, che la successiva insolvenza riguardasse solo la cedente e che il rapporto di lavoro fosse proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria; ha inoltre escluso che l'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 potesse derogare all'art. 2112 c.c. e ha negato l'operatività del Fondo di garanzia per le quote destinate alla previdenza complementare, ritenendo inoltre nuova in appello la domanda di pagamento diretto al fondo complementare. In cassazione i lavoratori hanno dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982, degli artt. 2 commi 1 e 3 d.lgs. n. 80/1992, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 l. n. 428/1990, sostenendo che l'accordo sindacale avrebbe legittimamente derogato all'art. 2112 c.c. anche nel contesto della procedura della cedente; dall'altro, la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 80/1992, assumendo che anche le quote non versate al fondo complementare fossero tutelate dal Fondo di garanzia e che, nel trasferimento d'azienda, il rapporto con il cedente dovesse ritenersi cessato con conseguente esigibilità dei crediti già maturati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che l'accordo sindacale stipulato nell'ambito del trasferimento d'azienda, nei casi di prosecuzione dell'attività, può incidere sulle condizioni di lavoro ma non derogare al principio di continuità del rapporto posto dall'art. 2112 c.c.; l'accordo, inoltre, è res inter alios acta e non vincola l'INPS quale gestore del Fondo di garanzia. Quanto alle quote destinate alla previdenza complementare, ha richiamato la propria giurisprudenza più recente secondo cui il credito conserva natura retributiva fino all'adempimento del versamento al fondo, ma, in caso di cessione d'azienda, subentra il cessionario nel relativo obbligo; ha aggiunto che non risultavano specificamente aggredite le rationes decidendi della sentenza impugnata fondate sull'impossibilità di un'erogazione diretta al lavoratore da parte del Fondo di garanzia per prestazioni complementari e sulla novità della domanda di pagamento diretto al fondo complementare proposta solo in appello. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; le spese sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Il trasferimento d'azienda non determina soluzione di continuità del rapporto di lavoro, che prosegue con il cessionario alle medesime condizioni; l'accordo sindacale non può derogare a tale principio in presenza di prosecuzione dell'attività aziendale.
art. 47 L. n. 428/1990
L'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, può prevedere deroghe alle condizioni di lavoro ma non al trasferimento dei rapporti; il comma 5 riguarda ipotesi diverse, in cui la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata; la disciplina successiva del comma 5-bis non muta la soluzione del caso.
art. 2 L. n. 297/1982
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'intervento del Fondo di garanzia sui crediti di fine rapporto.
art. 2 commi 1 e 3 D.Lgs. n. 80/1992
Richiamato dai ricorrenti quale base normativa dell'intervento del Fondo di garanzia per crediti retributivi e di fine rapporto.
art. 5 D.Lgs. n. 80/1992
Esclude l'erogazione diretta al lavoratore di prestazioni del Fondo di garanzia che abbiano titolo in prestazioni complementari; non consente di superare la distinta fonte dell'obbligo verso il fondo complementare.
art. 2120 c.c.
L'esigibilità del TFR, quale presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia, matura solo con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
art. 2751-bis n. 1 c.c.
Richiamato incidentalmente per segnalare una questione rimessa alle Sezioni Unite sul privilegio dei crediti da omesso versamento a fondi di previdenza complementare.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Negli accordi sindacali conclusi in occasione del trasferimento d'azienda, quando l'attività prosegue e i rapporti passano al cessionario senza soluzione di continuità, può essere disciplinato il contenuto del rapporto ma non è consentito derogare al principio di continuità del rapporto di lavoro sancito dall'art. 2112 c.c.
- L'accordo sindacale stipulato tra cedente e parti sociali nell'ambito del trasferimento d'azienda è un atto inter alios e non vincola l'INPS nella gestione del Fondo di garanzia, che resta assoggettata alla disciplina pubblicistica propria dell'intervento del Fondo.
- Il subentro del Fondo di garanzia presuppone l'esigibilità del credito secondo le regole sostanziali del rapporto: per il TFR ciò avviene solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, non già per il solo trasferimento dell'azienda.
- Le quote destinate alla previdenza complementare possono conservare natura retributiva fino all'adempimento del datore di lavoro verso il fondo prescelto; tuttavia, in caso di trasferimento d'azienda, l'obbligo di versamento si trasferisce al cessionario secondo l'art. 2112 c.c.
- In cassazione è inidonea la censura che non colpisca specificamente le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito fondi la decisione anche sulla novità della domanda e sull'incompatibilità della pretesa con la disciplina del Fondo di garanzia.
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