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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05001/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di somministrazione di lavoro a termine intercorsi tra una lavoratrice e una società somministratrice, nell’interesse di un Comune utilizzatore. La lavoratrice aveva prestato attività in favore dell’ente in relazione a diversi incarichi destinati a esigenze indicate come tecnico-produttive e organizzative. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimi i contratti per genericità della causale e aveva condannato il Comune al risarcimento del danno; la Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità, riducendo però il quantum a dieci mensilità. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276/2003, nonché vizi di motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che le causali erano specifiche e adeguatamente indicate (esigenze produttive relative a figure non presenti in organico, sviluppo di un progetto, funzioni di ente capofila del distretto). Con il secondo ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 32 della l. n. 183/2010, degli artt. 2126 e 2043 c.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il danno dovesse essere provato dalla lavoratrice e che, in ogni caso, questa avrebbe tratto vantaggio dalle pregresse somministrazioni essendo poi risultata vincitrice di concorsi che l’avevano condotta all’assunzione a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello non si fondava, in via decisiva, sulla mera genericità delle causali, ma sull’omessa produzione da parte del Comune dei contratti commerciali di somministrazione, omissione che impediva di verificare la concreta specificità delle ragioni tecnico-produttive e organizzative addotte. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, nelle ipotesi di illegittima successione di contratti di somministrazione a termine in ambito di pubblico impiego privatizzato, non si determina la conversione del rapporto, ma spetta al lavoratore il risarcimento del danno secondo la disciplina dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, qualificato come danno presunto e sanzionatorio; ha inoltre osservato che l’eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato rileva solo se costituisce misura direttamente causalmente connessa e specificamente volta a superare il precariato, circostanza non dimostrata nel giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Comune alle spese e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità della somministrazione a termine; la Corte non ne fa applicazione diretta, limitandosi a rilevare l’inammissibilità del primo motivo per mancata censura della ratio decidendi di merito.

  • art. 21 d.lgs. n. 276/2003

    È la norma richiamata per la necessità di specificazione per iscritto della ragione giustificativa della somministrazione; la Corte d’appello l’ha applicata per affermare che la ragione temporanea deve essere specifica e provata dall’utilizzatore.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Cassazione non entra nel merito perché il motivo non colpisce la ratio della decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma il primo motivo è dichiarato inammissibile e il secondo infondato.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Applicato come criterio di liquidazione del danno da illegittima somministrazione/reiterazione a termine nel pubblico impiego privatizzato, quale danno presunto con funzione sanzionatoria e compreso tra un minimo e un massimo, salvo prova del maggior pregiudizio.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la tutela risarcitoria segue la disciplina speciale del pubblico impiego privatizzato e della somministrazione illegittima.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il danno è risarcibile secondo il parametro speciale dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo richiama per affermare che, nel pubblico impiego privatizzato, è esclusa la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma permane il diritto al risarcimento del danno.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il danno dovesse essere provato dalla lavoratrice; la Corte richiama invece il regime del danno presunto e dell’agevolazione probatoria previsto dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

  • art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dalla Corte insieme all’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per escludere la conversione del rapporto nelle ipotesi di somministrazione illegittima nel pubblico impiego.

  • Direttiva 2008/104/CE

    Richiamata come finalizzata a evitare che il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un passaggio non decisivo della motivazione.
  • Nelle controversie sulla legittimità della somministrazione di lavoro a termine, la specificità della causale deve risultare dagli atti contrattuali e l’onere di documentare le ragioni tecnico-produttive e organizzative grava sull’utilizzatore che invochi la legittimità del contratto.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, l’illegittima reiterazione di contratti di somministrazione a termine non comporta conversione del rapporto, ma dà luogo al diritto al risarcimento del danno.
  • Il danno da illegittima somministrazione/reiterazione a termine è presunto e viene liquidato secondo il criterio forfetario dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, con funzione anche sanzionatoria, salvo prova di un pregiudizio maggiore.
  • La successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore può escludere o attenuare il danno solo se costituisce misura direttamente causale e specificamente destinata a superare il precariato, non essendo sufficiente una mera agevolazione indiretta derivante dall’esperienza maturata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSomministrazione di lavoroImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

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