Ordinanza n. 413/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Soprintendenza che ha escluso la sussistenza delle condizioni per il riesame di una pratica di condono edilizio ai sensi della l. 724/1994, nonché nota comunale presupposta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino con cui è stato ritenuto che non sussistessero le condizioni per il riesame della pratica di condono edilizio presentata nel 1995 ai sensi della l. 724/1994. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui una nota del Comune di Agropoli. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, in ragione del pregiudizio prospettato dal ricorrente, le esigenze cautelari potessero essere meglio garantite mediante una sollecita definizione della causa nel merito, anziché mediante la sospensione immediata degli atti impugnati. Ha quindi fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito, compensando le spese della fase cautelare. L'ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso né dispone la sospensione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata esaminata secondo la disciplina dell'art. 55 c.p.a.; il giudice ha ritenuto preferibile assicurare la tutela mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una sospensione immediata.
l. 724/1994
È la normativa richiamata nella pratica di condono edilizio oggetto del provvedimento della Soprintendenza; l'ordinanza cautelare non ne interpreta specificamente le disposizioni.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il pregiudizio allegato può essere adeguatamente fronteggiato mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare rapidamente l'udienza pubblica senza concedere la sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'efficacia del provvedimento, quando il giudice la ritenga idonea a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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