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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16766/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli (03/05/2022) che aveva ridotto le pene ma confermato responsabilità e quadro fattuale. Tutti avevano rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità eccetto quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Le censure riguardavano in particolare: (i) presunta errata valutazione e travisamento delle prove (captazioni e dichiarazioni) e inquadramento giuridico della condotta (art. 114 c.p.); (ii) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza (art. 69, co. 2; artt. 132-133 c.p.); (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p. e D.M. MEF 26/06/2018); (iv) valutazione della pena base e della diminuzione per il tentativo/partecipazione minima (art. 56 c.p.). Alcuni ricorrenti contestavano altresì la sussistenza di aggravanti (art. 644 c.p., comma 5, nn. 3-4).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, eccetto quelli sulla misura della pena, comprende anche la rinuncia a contestare la sussistenza delle circostanze aggravanti (motivo autonomo rispetto alla sola misura della pena). Ha inoltre ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo che emerga arbitrio o illogicità manifesta. Le doglianze proposte erano in larga parte riproposizioni di valutazioni di merito, generiche o aspecifiche e quindi non consentite; la Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili e ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese processuali (come consequenziale all'inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    Riferito in relazione alla valutazione probatoria e all'inquadramento giuridico dei fatti; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze sul merito della valutazione probatoria non siano consentite in cassazione quando derivano da rinuncia ai motivi di appello e non evidenziano travisamento o illogicità manifesta.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Norma sull'attenuante per aver riparato al danno prima della sentenza definitiva; la Corte ha ritenuto che l'offerta/risarcimento non fosse automaticamente idoneo a far prevalere l'attenuante rispetto alle aggravanti e che la motivazione del giudice di merito sull'inadeguatezza fosse persuasiva.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi direttivi per la determinazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito in materia di graduazione del trattamento sanzionatorio, sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrarietà o illogicità.

  • art. 56 cod. pen.

    Riguarda il tentativo e la partecipazione al reato; i ricorrenti invocavano una diversa qualificazione (partecipazione minima o tentata) ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non confrontate con la motivazione di merito.

  • art. 644 cod. pen. (comma primo e quinto, nn. 3 e 4)

    Norma sull'usura e sue aggravanti; la Corte di appello (richiamata dalla Cassazione) ha ritenuto applicabile l'aggravante prevista per il caso in cui la persona offesa eserciti attività protette, indipendentemente dalla destinazione del finanziamento.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione; la Corte di merito aveva escluso l'applicazione di talune aggravanti in relazione alla partecipazione agli artt. 416-bis relativi a contesti associativi di tipo mafioso; la Cassazione non ha consentito la revisione di merito.

  • D.M. Economia e Finanze 26/06/2018

    Riferito in relazione ai criteri per la valutazione del risarcimento quale attenuante; la Corte ha ritenuto che la somma offerta non fosse valutabile automaticamente come adeguata rispetto al danno complessivo determinato dagli interessi usurari, decisione che rientra nel sindacato di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della motivazione in cassazione (sintesi dei motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione); utilizzato per descrivere l'ambito di esame della Corte.

  • art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla inammissibilità per genericità o mancanza di specificità del motivo; la Corte ha applicato questo principio per rigettare motivi vaghi o non collegati alla motivazione impugnata.

Massime di principio

  • La rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla misura della pena comprende anche la rinuncia a contestare la sussistenza di circostanze aggravanti: censure sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla valutazione probatoria non consentite in Cassazione se derivano da tale rinuncia.
  • La determinazione della pena è discretione del giudice di merito: la Cassazione non riforma la misura della pena salvo che emerga evidente arbitrarietà, illogicità o travisamento della prova.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6) è necessario che il risarcimento sia concretamente idoneo e adeguatamente motivato dal giudice di merito; un'offerta o pagamento non determina automaticamente l'attenuante se il giudice ritiene la somma inadeguata rispetto al danno complessivo.
  • Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: argomentazioni generiche, reiterative o che propongono una semplice alternativa di merito sono inammissibili.
  • Le aggravanti previste per determinati reati (es. usura) possono operare per il solo fatto che la vittima eserciti un'attività protetta; la relativa applicazione è valutazione di merito che richiede prova e motivazione adeguata.
  • Se si intende contestare la congruità della pena o errori nella misura sanzionatoria è necessario evidenziare profili di illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà nella motivazione del giudice di merito per superare la soglia di sindacabilità in Cassazione.
  • La scelta strategica di rinunciare a motivi di appello limita le future possibilità di impugnazione in Cassazione: valutare con attenzione quali profili lasciare aperti al grado successivo.

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