Cassazione Penale, Sentenza n. 16766/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli (03/05/2022) che aveva ridotto le pene ma confermato responsabilità e quadro fattuale. Tutti avevano rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità eccetto quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Le censure riguardavano in particolare: (i) presunta errata valutazione e travisamento delle prove (captazioni e dichiarazioni) e inquadramento giuridico della condotta (art. 114 c.p.); (ii) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza (art. 69, co. 2; artt. 132-133 c.p.); (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p. e D.M. MEF 26/06/2018); (iv) valutazione della pena base e della diminuzione per il tentativo/partecipazione minima (art. 56 c.p.). Alcuni ricorrenti contestavano altresì la sussistenza di aggravanti (art. 644 c.p., comma 5, nn. 3-4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, eccetto quelli sulla misura della pena, comprende anche la rinuncia a contestare la sussistenza delle circostanze aggravanti (motivo autonomo rispetto alla sola misura della pena). Ha inoltre ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo che emerga arbitrio o illogicità manifesta. Le doglianze proposte erano in larga parte riproposizioni di valutazioni di merito, generiche o aspecifiche e quindi non consentite; la Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili e ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese processuali (come consequenziale all'inammissibilità).
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
Riferito in relazione alla valutazione probatoria e all'inquadramento giuridico dei fatti; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze sul merito della valutazione probatoria non siano consentite in cassazione quando derivano da rinuncia ai motivi di appello e non evidenziano travisamento o illogicità manifesta.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Norma sull'attenuante per aver riparato al danno prima della sentenza definitiva; la Corte ha ritenuto che l'offerta/risarcimento non fosse automaticamente idoneo a far prevalere l'attenuante rispetto alle aggravanti e che la motivazione del giudice di merito sull'inadeguatezza fosse persuasiva.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi direttivi per la determinazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito in materia di graduazione del trattamento sanzionatorio, sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrarietà o illogicità.
art. 56 cod. pen.
Riguarda il tentativo e la partecipazione al reato; i ricorrenti invocavano una diversa qualificazione (partecipazione minima o tentata) ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non confrontate con la motivazione di merito.
art. 644 cod. pen. (comma primo e quinto, nn. 3 e 4)
Norma sull'usura e sue aggravanti; la Corte di appello (richiamata dalla Cassazione) ha ritenuto applicabile l'aggravante prevista per il caso in cui la persona offesa eserciti attività protette, indipendentemente dalla destinazione del finanziamento.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione; la Corte di merito aveva escluso l'applicazione di talune aggravanti in relazione alla partecipazione agli artt. 416-bis relativi a contesti associativi di tipo mafioso; la Cassazione non ha consentito la revisione di merito.
D.M. Economia e Finanze 26/06/2018
Riferito in relazione ai criteri per la valutazione del risarcimento quale attenuante; la Corte ha ritenuto che la somma offerta non fosse valutabile automaticamente come adeguata rispetto al danno complessivo determinato dagli interessi usurari, decisione che rientra nel sindacato di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della motivazione in cassazione (sintesi dei motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione); utilizzato per descrivere l'ambito di esame della Corte.
art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla inammissibilità per genericità o mancanza di specificità del motivo; la Corte ha applicato questo principio per rigettare motivi vaghi o non collegati alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- La rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla misura della pena comprende anche la rinuncia a contestare la sussistenza di circostanze aggravanti: censure sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla valutazione probatoria non consentite in Cassazione se derivano da tale rinuncia.
- La determinazione della pena è discretione del giudice di merito: la Cassazione non riforma la misura della pena salvo che emerga evidente arbitrarietà, illogicità o travisamento della prova.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6) è necessario che il risarcimento sia concretamente idoneo e adeguatamente motivato dal giudice di merito; un'offerta o pagamento non determina automaticamente l'attenuante se il giudice ritiene la somma inadeguata rispetto al danno complessivo.
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: argomentazioni generiche, reiterative o che propongono una semplice alternativa di merito sono inammissibili.
- Le aggravanti previste per determinati reati (es. usura) possono operare per il solo fatto che la vittima eserciti un'attività protetta; la relativa applicazione è valutazione di merito che richiede prova e motivazione adeguata.
- Se si intende contestare la congruità della pena o errori nella misura sanzionatoria è necessario evidenziare profili di illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà nella motivazione del giudice di merito per superare la soglia di sindacabilità in Cassazione.
- La scelta strategica di rinunciare a motivi di appello limita le future possibilità di impugnazione in Cassazione: valutare con attenzione quali profili lasciare aperti al grado successivo.
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