Ordinanza n. 92/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bergamo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone l’annullamento e domandando anche l’adozione di misure monocratiche. In sede di esame dell’incidente cautelare, il TAR ha rilevato un’irregolarità processuale relativa alla procura alle liti: la copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e depositata nel fascicolo telematico non risultava asseverata. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro la revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda di annullamento né l’incidente cautelare nel merito. Ha rilevato la necessità di regolarizzare la procura alle liti, mediante asseverazione della copia per immagine, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La trattazione dell’incidente cautelare è stata quindi rinviata all’udienza camerale del 15 aprile 2026. Non è stata adottata alcuna misura cautelare e non risulta una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve rispettare i requisiti previsti per il deposito telematico, tra cui l’asseverazione rilevante nel caso concreto.
art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
La disposizione tecnica è richiamata quale fondamento dell’obbligo di asseverazione della copia per immagine della procura cartacea depositata telematicamente.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione dell’atto processuale irregolare entro un termine perentorio; il TAR ha assegnato 30 giorni per sanare l’irregolarità della procura.
Massime di principio
- La copia per immagine di una procura alle liti conferita su supporto cartaceo, depositata nel processo amministrativo telematico, deve essere asseverata secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo e delle relative regole tecnico-operative.
- Quando la procura alle liti depositata telematicamente presenta un’irregolarità sanabile, il giudice deve consentirne la regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando un termine perentorio.
- La rilevata irregolarità della procura alle liti può giustificare il rinvio della trattazione dell’incidente cautelare sino alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione.
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