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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25199/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio il concedente chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità di due contratti di leasing immobiliare e del collegato contratto di compravendita, per asserita violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e di disposizioni antitrust e finanziarie; chiedeva inoltre di vedersi riconoscere la proprietà degli immobili, la rideterminazione del piano di ammortamento e, in subordine, l’applicazione della disciplina del leasing traslativo con restituzione delle rate versate e indennizzo per le migliorie apportate. I garanti avevano poi chiesto la nullità delle fideiussioni prestate, sostenendo che fossero omnibus e comunque nulle per contrasto con la normativa antitrust e inefficaci per decadenza ex art. 1957 c.c. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) violazione dell’art. 117 TUB e di norme del Trattato CE e del TUF, per non avere la Corte d’appello dichiarato la nullità del leasing; 2) violazione degli artt. 1526 e 1150 c.c., per non avere applicato la disciplina del leasing traslativo e riconosciuto la restituzione delle rate e l’indennizzo per le migliorie; 3) nullità delle fideiussioni per asserita violazione del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 in materia antitrust, assumendo la natura omnibus delle garanzie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e la sua eventuale erronea rappresentazione non integra, di per sé, una nullità del contratto; ha inoltre considerato infondate le doglianze fondate su Trattato CE e TUF, richiamando il principio per cui la consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva priva di valore probatorio e rilevando altresì la mancata trascrizione, nel ricorso, del contenuto della consulenza richiamata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la restituzione dei canoni già riscossi presupponeva la previa restituzione del bene, circostanza non ancora verificatasi; quanto alle migliorie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, sulla base del contratto e dei principi sul leasing traslativo, escludeva un diritto autonomo all’indennizzo, valorizzando la futura vendita del bene e il diffalco del relativo ricavato. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che le fideiussioni non avevano natura omnibus, essendo riferite a un debito determinato sin dall’origine, sia pure rateizzato; i ricorrenti, in sostanza, chiedevano una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in cassazione. Alla soccombenza è conseguita la condanna dei ricorrenti alle spese e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    La mancata o inesatta indicazione dell'ISC/TAEG non comporta nullità del contratto, poiché tale dato è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione e non un tasso o prezzo la cui omissione sia sanzionata con la nullità sostitutiva.

  • art. 101 del Trattato CE

    Le doglianze fondate su tale disposizione sono state ritenute irrilevanti perché basate su valutazioni della consulenza tecnica di parte, prive di autonoma efficacia probatoria.

  • artt. 184 e 185 TUF

    La Corte ha ritenuto non decisivi i profili invocati, perché supportati da consulenza di parte e non adeguatamente trascritti e censurati nel ricorso.

  • art. 1526 c.c.

    La restituzione dei canoni riscossi nel leasing traslativo presuppone la previa restituzione del bene; inoltre il patto di deduzione va letto secondo correttezza e buona fede, con diffalco del valore di mercato o del ricavato della vendita.

  • art. 1150 c.c.

    Le migliorie apportate al bene non fondano, nel caso esaminato, un autonomo diritto all'indennizzo, specie in presenza di clausola contrattuale che lo esclude e del meccanismo di attribuzione all'utilizzatore del valore realizzato con la vendita del bene.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato per affermare che la vendita del bene, in caso di risoluzione, deve avvenire secondo correttezza e buona fede e al prezzo di mercato.

  • art. 1227 c.c., comma 2

    Se il concedente rivende il bene a prezzo vile per propria negligenza, può operare la responsabilità concorrente e la riduzione del credito in base al comportamento colposo del danneggiato/creditore.

  • art. 1957 c.c.

    La censura di decadenza del garante è stata proposta ma non accolta, poiché la decisione di merito ha escluso che si trattasse di fideiussioni omnibus e non ha ravvisato i presupposti della nullità o inefficacia prospettata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 1183 c.c.

    È richiamato nella domanda originaria per la rideterminazione equitativa del piano di ammortamento, ma non assume rilievo decisivo nella decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 287 del 1990

    È richiamata quale base della dedotta nullità antitrust delle fideiussioni, ma la censura è stata respinta perché le garanzie sono state qualificate come riferite a debito determinato e non come fideiussioni omnibus.

Massime di principio

  • Nel contratto bancario, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non integra automaticamente nullità, quando il dato sia comunque ricostruibile dalla sommatoria delle singole voci di costo contrattualmente previste.
  • La consulenza tecnica di parte costituisce mera difesa tecnica e non ha efficacia probatoria autonoma: per farne valere il contenuto occorre specificamente trascriverne i passaggi rilevanti e le critiche mosse ai giudizi di merito.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile una censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel leasing traslativo, la restituzione dei canoni già versati presuppone la previa restituzione del bene; i meccanismi di recupero del credito del concedente e di attribuzione del ricavato devono essere letti secondo correttezza e buona fede, con diffalco del valore di mercato o del prezzo di vendita.
  • Le migliorie apportate dall'utilizzatore non danno automaticamente diritto a un indennizzo separato quando il contratto lo esclude e quando il valore incorporato nel bene viene recuperato dall'utilizzatore attraverso la vendita dell'immobile e l'attribuzione del ricavato.
  • La qualificazione della fideiussione come omnibus o come garanzia di un debito determinato è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieLeasingFideiussioneImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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