Cassazione Civile, Ordinanza n. 12269/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di gas per il pagamento di forniture asseritamente rimaste insolute. L’ingiunto si era opposto sostenendo, in sostanza, di non essere più utilizzatore dell’immobile/utenza da tempo, di avere trasferito la residenza e che la società non avesse verificato con diligenza l’effettiva persistenza dei consumi e la riconducibilità delle fatture al soggetto originario. Il Giudice di Pace aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la fornitrice anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. oltre alle spese. In appello il Tribunale aveva confermato la revoca del decreto, ma aveva eliminato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e compensato parzialmente le spese. Con il ricorso per cassazione, l’originario opponente ha censurato: (1) la revoca della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso i presupposti della responsabilità aggravata; (2) la regolazione delle spese, lamentando che, essendo totalmente vittorioso nei gradi di merito, non potessero essergli poste spese a carico né disporsi compensazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un comportamento oggettivamente riconducibile ad abuso del processo, come l’aver agito o resistito pretestuosamente, e che la valutazione compiuta dal Tribunale escludeva proprio tale pretestuosità, risolvendosi quindi la censura in una richiesta di nuovo esame del merito, non consentita in cassazione. Sul secondo motivo ha ribadito che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato a evitare che esse gravino sulla parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione totale o parziale per giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, mentre la controricorrente è risultata vittoriosa.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o dei fatti accertati dai giudici di merito.
art. 91 c.p.c.
Regola la soccombenza nella liquidazione delle spese, ma il controllo di legittimità è limitato al divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata nei limiti richiesti.
art. 96 c.p.c.
La condanna ha natura sanzionatoria pubblicistica, è autonoma rispetto ai commi 1 e 2, può essere disposta d’ufficio in caso di soccombenza e richiede una condotta oggettivamente abusiva del processo, come l’agire o resistere pretestuosamente.
art. 111 Cost.
Evocato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della revoca della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fase camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede la prova del dolo o della colpa grave, ma l’accertamento di un comportamento processuale oggettivamente abusivo, desumibile dall’aver agito o resistito in modo pretestuoso.
- La valutazione circa la sussistenza dell’abuso del processo ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c. è una valutazione di merito; in cassazione non è consentito sollecitare una nuova ricognizione dei fatti sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è circoscritto al controllo che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; resta invece insindacabile la scelta del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese per giusti motivi.
- La parte che contesti la regolazione delle spese non può ottenere in cassazione una rivalutazione dell’equità o dell’opportunità della compensazione, salvo violazione del principio per cui la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
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