Sentenza n. 275/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Terza, 25.7.2024, n. 2306, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. III, che aveva accolto in parte la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale derivante da condotte asseritamente vessatorie e prevaricatrici riconducibili a mobbing o stressing
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado il militare aveva chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per la condotta vessatoria e prevaricatrice dei superiori durante il servizio presso il 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo. Il TAR aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il danno non patrimoniale da quantificare ai sensi dell’art. 34 c.p.a. e respingendo la pretesa relativa al danno patrimoniale. Il Ministero ha appellato sostenendo l’infondatezza della domanda risarcitoria e chiedendo la riforma della sentenza. L’appellato ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per carenza di specifici motivi e per violazione del principio di non contestazione. Il CGARS ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi in primo grado, si era limitato a una memoria di mero stile e al deposito di documenti, senza contestare specificamente i fatti allegati dal ricorrente, neppure dopo l’ordinanza istruttoria del TAR. L’appello introduceva quindi, per la prima volta, contestazioni delle sequenze fattuali dedotte in primo grado, incidendo sul thema probandum e tentando di trasferire in appello un’attività istruttoria e difensiva che avrebbe dovuto essere svolta davanti al TAR.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che i fatti allegati dal militare e non specificamente contestati dal Ministero, costituitosi nel giudizio di primo grado, dovessero considerarsi provati ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. La generica costituzione dell’Amministrazione e il mero deposito di documenti non sono stati ritenuti sufficienti a integrare una puntuale contestazione, poiché i documenti devono corroborare le allegazioni difensive e non sostituirle. Il Ministero non poteva contestare per la prima volta in appello fatti ormai non contestati, perché ciò avrebbe ampliato il thema probandum e trasferito in secondo grado l’istruttoria, in violazione delle preclusioni processuali e del principio del doppio grado. Sono state invece ritenute ammissibili le mere difese concernenti la qualificazione giuridica dei fatti e le questioni di diritto. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, anche in considerazione della condotta processuale dell’appellato, che aveva prodotto oltre duecento documenti senza un indice adeguatamente descrittivo e ordinato, in violazione dei doveri di chiarezza, sinteticità e lealtà processuale.
Norme richiamate
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
La parte costituita deve contestare specificamente, già nel primo grado, i fatti allegati dalla controparte; in mancanza, tali fatti sono considerati provati e non possono essere contestati per la prima volta in appello.
art. 104, comma 2, c.p.a.
criterio di indispensabilità
L’istruttoria deve normalmente svolgersi in primo grado e non può essere trasferita in appello, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma.
art. 22 c.p.a.
L’obbligatorietà del patrocinio difensivo rende necessaria una concreta attività argomentativa del difensore; il deposito di documenti non può sostituire le allegazioni e le contestazioni difensive.
art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a.
l’indicazione dei mezzi di prova
Quando la domanda si fonda sulla produzione documentale, gli atti difensivi devono indicare puntualmente i mezzi di prova e descrivere ordinatamente i documenti depositati.
art. 26 c.p.a.
Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2.
La violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità può essere valorizzata nella regolazione delle spese, anche mediante la compensazione.
art. 3, comma 2, c.p.a.
principi di chiarezza e sinteticità
Gli atti processuali devono essere chiari, sintetici e organizzati in modo da consentire al giudice e alla controparte di individuare agevolmente allegazioni, prove e difese.
art. 5 disp. att. c.p.a.
L’indice dei documenti deve consentire l’identificazione puntuale e ordinata della documentazione prodotta.
art. 34 c.p.a.
Il TAR aveva disposto la quantificazione del danno non patrimoniale secondo le modalità previste dalla norma; tale statuizione è rimasta ferma per effetto del rigetto dell’appello.
Massime di principio
- La parte costituita in primo grado ha l’onere di contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte; una costituzione meramente formale, accompagnata dal solo deposito di documenti e priva di puntuali allegazioni difensive, non impedisce l’applicazione del principio di non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, c.p.a.
- I fatti non specificamente contestati nel primo grado da una parte costituita devono considerarsi provati e non possono essere rimessi in discussione per la prima volta in appello mediante nuove contestazioni fattuali.
- In appello sono ammissibili le difese fondate su questioni di diritto o sulla diversa qualificazione giuridica di fatti già acquisiti al processo, ma non le eccezioni o contestazioni fondate su fatti nuovi che avrebbero dovuto essere dedotti nel primo grado.
- L’istruttoria deve normalmente essere svolta davanti al giudice di primo grado; la parte non può trasferire in appello l’attività probatoria omessa per effetto della propria strategia difensiva, salvo i casi eccezionali previsti dall’art. 104, comma 2, c.p.a.
- Il deposito di documenti non sostituisce l’attività difensiva del procuratore: i documenti devono corroborare allegazioni, contestazioni e argomentazioni espresse negli atti processuali.
- La produzione di numerosi documenti impone una loro indicazione puntuale e ordinata nell’indice e negli atti difensivi; la violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità può giustificare la compensazione delle spese processuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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