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Sentenza

Sentenza n. 627/2026 - Ancona, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ottemperanza e la corretta esecuzione delle sentenze 14 febbraio 2008 – 16 aprile 2008, n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- e 30 dicembre 2009, n. -OMISSIS- della Corte di Appello di -OMISSIS-, Sezione Lavoro; nonché per la dichiarazione di nullità in quanto posti in violazione ed elusione del giudicato civile: - dell’atto prot. -OMISSIS- del 14 novembre 2018 della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con il quale è stata disposta la sospensione cautelativa nei limiti del quinto (1/5) dell’indennizzo di cui alla Legge 210/92 e dell’intero indennizzo di cui alla Legge 229/05 corrisposti al sig. -OMISSIS-, sino alla concorrenza dell’importo di €. 818.555,63; - dell'''atto prot. -OMISSIS- del 16 dicembre 2018, con cui il Dipartimento Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze applicava, con decorrenza 1° gennaio 2019, una ritenuta di 1/5 sull’indennizzo ex Legge 210/1992 spettante al sig. -OMISSIS- e gli sospendeva l’erogazione dell’indennizzo ex Legge 229/05 e di tutti quelli successivi e consequenziali; per e la condanna del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere al sig. -OMISSIS- e, per la quota parte dell’indennizzo legge 229/2005 spettante alla sig.ra -OMISSIS-, a quest’ultima a) i tre indennizzi mensili, senza alcuna trattenuta e vita natural durante, che gli sono stati riconosciuti dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della Corte di Appello di Ancona n. -OMISSIS-, e che, per l’anno 2023, sono pari a: - €. 952,76= a titolo di indennizzo (assegno mensile) ex art. 1, co. 1, Legge 210/1992; - €. 476,38= a titolo di indennizzo aggiuntivo mensile, ex art. 1, co. 7, Legge 238/1997, pari alla metà (1/2) di quello previsto dalla Legge 210/1992; - €. 8.574,84= a titolo di indennizzo aggiuntivo vitalizio annuale ex art. 1, co. 1, Legge 229/2005 pari a sei (6) volte l’indennizzo ex art. 2 Legge 210/1992, quest’ultimo risultante dalla somma tra l’indennizzo Legge 210/1992 e quello Legge 238/1997, essendo quest’ultimo un’integrazione del primo [€. 952,76 + €. 476,38=]; b) €. 343.606,37= a fronte delle trattenute sugli indennizzi, operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, in forza di atti nulli, in quanto posti in violazione ed elusione del giudicato civile formatosi sulle sentenze 14 febbraio 2008 – 16 aprile 2008, n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- e 30 dicembre 2009, n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro; c) €. 1.478.494,59= a titolo di indennizzi, riconosciuti dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della Corte di Appello di Ancona n. -OMISSIS-, ma non erogati dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/4/2024: PER L'OTTEMPERANZA E LA CORRETTA ESECUZIONE delle sentenze 14 febbraio 2008 – 16 aprile 2008, n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- e 30 dicembre 2009, n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ IN QUANTO POSTI IN VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO CIVILE - del Decreto 18 dicembre 2023, posizione n. -OMISSIS- del Dirigente della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure Uff.4 – indennizzi ex L. 210/92 del Ministero della Salute - con il quale è stato affermato che il sig. -OMISSIS- dovrà provvedere alla restituzione, in favore del Ministero della Salute, della somma pari ad €. 172.862,91=; - dell'atto prot. -OMISSIS- del 19 dicembre 2023, con il quale il Dirigente della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure Uff.4 – indennizzi ex L. 210/92 del Ministero della Salute ha trasmesso, per il seguito di competenza, il proprio Decreto 18 dicembre 2023, posizione n. 2715 all'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero della Salute – Ufficio II del Dipartimento della Ragioneria dello Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze; NONCHÉ SI OPUS SIT E POTENDO ESSERE RILEVATA EX OFFICIO PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ IN QUANTO POSTI IN VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO CIVILE - dell'atto prot. -OMISSIS- dell'8 maggio 2015, con il quale la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute domandava al sig. -OMISSIS- la restituzione di €. 1.599.340,99=; - dell'atto prot. -OMISSIS- dell'8 giugno 2018, con il quale la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, richiedeva al sig. -OMISSIS- la restituzione dell'importo di €. 818.555,63=; - dell'atto prot. -OMISSIS- del 3 luglio 2018, con il quale la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute invitava il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi del Tesoro a procedere alla sospensione cautelativa, nei limiti del quinto (1/5) degli indennizzi di cui alle Leggi 210/92 e 229/05 corrisposti allo stesso, sino alla concorrenza dell'importo di €. 818.555,63=; E PER LA CONDANNA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE A CORRISPONDERE AL SIG. -OMISSIS- E, PER LA QUOTA PARTE DELL'INDENNIZZO LEGGE 229/2005 SPETTANTE ALLA SIG.RA -OMISSIS-, A QUEST'ULTIMA a) i tre indennizzi mensili, senza alcuna trattenuta e vita natural durante, che gli sono stati riconosciuti dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della Corte di Appello di Ancona n. -OMISSIS-, e che, per l'anno 2023, sono pari a: - €. 952,76= a titolo di indennizzo (assegno mensile) ex art. 1, co. 1, Legge 210/1992; - €. 476,38= a titolo di indennizzo aggiuntivo mensile, ex art. 1, co. 7, Legge 238/1997, pari alla metà (1/2) di quello previsto dalla Legge 210/1992; - €. 8.574,84= a titolo di indennizzo aggiuntivo vitalizio mensile ex art. 1, co. 1, Legge 229/2005 pari a sei (6) volte l'indennizzo mensile ex art. 2 Legge 210/1992, quest'ultimo risultante dalla somma tra l'indennizzo Legge 210/1992 e quello Legge 238/1997, essendo quest'ultimo un'integrazione del primo [€. 952,76 + €. 476,38=]; b) €. 645.692,73=, come riconosciuto dal Ministero della Salute a fronte delle indebite trattenute sugli indennizzi, ex Leggi 210/1992, 238/1997 e 229/05, operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute, in forza di atti nulli, in quanto posti in violazione ed elusione del giudicato civile formatosi sulle sentenze 14 febbraio 2008 – 16 aprile 2008, n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- e 30 dicembre 2009, n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro; c) €. 1.478.494,59= a titolo di indennizzi, riconosciuti dalle sentenze del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della Corte di Appello di Ancona n. -OMISSIS-, ma non erogati dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Giustizia amministrativa202300530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti ministeriali di sospensione e trattenuta degli indennizzi, nonché successivi atti di richiesta di restituzione e decreto di ricalcolo delle somme asseritamente dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario indennizzi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 551/2009, passata in giudicato, che aveva riconosciuto al beneficiario l'assegno mensile ex legge n. 210/1992, l'assegno integrativo ex legge n. 238/1997 e l'assegno vitalizio aggiuntivo ex legge n. 229/2005. Hanno dedotto la violazione e l'elusione del giudicato da parte degli atti con cui il Ministero della Salute aveva richiesto la restituzione di somme corrisposte in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado e aveva disposto, tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la trattenuta di un quinto dell'assegno ex legge n. 210/1992 e la sospensione integrale dell'indennizzo ex legge n. 229/2005. È stata inoltre contestata la mancata corresponsione dell'assegno integrativo ex legge n. 238/1997 e della maggiorazione conseguente sull'indennizzo ex legge n. 229/2005. Con motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori atti, tra cui il decreto del 18 dicembre 2023, con il quale l'Amministrazione aveva quantificato una somma da restituire. I ricorrenti hanno sostenuto che la mancata richiesta di restituzione nel giudizio d'appello avesse determinato la decadenza dell'Amministrazione e che i controcrediti ministeriali non potessero essere portati in compensazione in sede di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e la nullità degli atti del 14 novembre 2018 del Ministero della Salute e del 16 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto avevano sospeso o ridotto l'erogazione degli indennizzi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato. Ha però escluso che la mancata richiesta di restituzione nel giudizio d'appello avesse comportato una decadenza sostanziale dell'Amministrazione: l'eventuale diritto restitutorio avrebbe potuto essere azionato con autonomo giudizio, ma non poteva essere accertato direttamente nel giudizio di ottemperanza. Il giudice dell'ottemperanza non può infatti introdurre un controcredito non accertato nel giudizio cognitorio né procedere alla compensazione, legale, giudiziale o impropria, in assenza di un accordo extragiudiziale delle parti sulle rispettive poste. Il decreto del 18 dicembre 2023 e gli altri atti oggetto dei motivi aggiunti non sono stati qualificati come violativi o elusivi del giudicato, trattandosi di conteggi superati dalla decisione; il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi respinto. Il Ministero della Salute è stato condannato a corrispondere: le trattenute di un quinto sull'assegno ex legge n. 210/1992 da gennaio 2019 a luglio 2025; l'intero assegno vitalizio ex legge n. 229/2005 trattenuto nello stesso periodo; l'integrazione sull'assegno ex legge n. 229/2005 corrispondente all'importo ex legge n. 238/1997 dal 20 novembre 2005; e l'assegno integrativo mensile ex legge n. 238/1997 dal 28 luglio 1997, con interessi e rivalutazione. È stato assegnato il termine di 90 giorni, decorso il quale potrà intervenire il commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Ministero della Salute o in un funzionario delegato. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Salute, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto tale conseguenza è stata applicata agli atti di sospensione e trattenuta degli indennizzi.

  • art. 1, comma 1, l. 210/1992

    Costituisce la base dell'assegno mensile riconosciuto dal giudicato civile e la cui erogazione doveva essere integralmente ripristinata.

  • art. 1, comma 7, l. 238/1997

    Prevede l'assegno integrativo mensile per malattie plurime, riconosciuto dalla sentenza d'appello con decorrenza dal 28 luglio 1997.

  • art. 1, comma 1, l. 229/2005

    Prevede l'assegno vitalizio aggiuntivo, riconosciuto dal giudicato in misura pari a sei volte l'indennizzo rilevante, con decorrenza dal 20 novembre 2005.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato per l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, successivamente respinta.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato per la tutela cautelare monocratica; il decreto cautelare è stato respinto per assenza di estrema gravità e urgenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l'esatto adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato e non può accertare diritti nuovi o pretese estranee al contenuto del titolo esecutivo.
  • In linea generale, l'Amministrazione non può opporre in compensazione, nel giudizio di ottemperanza, un controcredito non accertato nel giudizio cognitorio, neppure quando il controcredito derivi dal medesimo rapporto giuridico; è ammessa soltanto la compensazione volontaria previamente concordata dalle parti e comunicata al giudice.
  • La mancata proposizione, nel giudizio d'appello, della domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione provvisoria della sentenza riformata non determina di per sé la decadenza sostanziale dell'Amministrazione dall'eventuale diritto restitutorio, che può essere fatto valere con autonomo giudizio; tale pretesa, tuttavia, resta estranea al perimetro dell'ottemperanza se non è stata specificamente accertata dal giudicato.
  • Gli atti amministrativi che sospendono o riducono l'erogazione di prestazioni pecuniarie riconosciute da una sentenza passata in giudicato, sulla base di una compensazione unilaterale con un controcredito non giudizialmente accertato, sono nulli per violazione o elusione del giudicato.
  • In sede di ottemperanza è possibile verificare se un pagamento o una compensazione già perfezionata abbia estinto l'obbligazione oggetto del giudicato e fatto venir meno l'interesse all'esecuzione; non è invece possibile accertare ex novo il controcredito dell'Amministrazione e compensarlo unilateralmente con il credito giudiziale del privato.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un giudicato pecuniario deve adottare tutti gli atti contabili e finanziari necessari al pagamento, compreso lo stanziamento in bilancio ove occorra; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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