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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19518/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine forense)

La controversia

L'avvocata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni che aveva respinto il reclamo contro il precedente rigetto del ricorso d'urgenza volto ad ottenere, in via provvisoria, l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Nel ricorso e nella successiva memoria la ricorrente ha chiesto la riforma della decisione, ma la Corte ha rilevato d'ufficio plurimi profili di inammissibilità: la sottoscrizione del ricorso non conforme all'art. 365 c.p.c. perché la stessa ricorrente dichiarava di non risultare cassazionista; la mancanza di chiarezza e sinteticità dell'esposizione; e, soprattutto, la non impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. di un provvedimento cautelare anticipatorio ex art. 700 c.p.c., privo di stabilità e non idoneo al giudicato. La Corte ha inoltre precisato che il ricorso non poteva essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione, perché tale rimedio presuppone l'inizio del giudizio di merito. A fronte della richiesta della ricorrente di ottenere la decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente a rimborsare all'Ordine degli Avvocati di Terni le spese del giudizio di legittimità e, inoltre, a pagare all'Ordine la somma di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., e alla Cassa delle ammende la somma di euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. Ha anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale; la sottoscrizione personale della parte è causa di inammissibilità.

  • art. 82, comma 3, c.p.c.

    La Corte richiama la necessità del patrocinio tecnico nel processo civile di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata del giudizio consente, se la parte chiede la decisione e la Corte decide in conformità alla proposta, l'applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione non è proponibile contro provvedimenti cautelari anticipatori privi di stabilità e non idonei al giudicato.

  • art. 700 c.p.c.

    I provvedimenti urgenti anticipatori emessi ante causam ex art. 700 c.p.c. non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. perché privi di stabilità.

  • art. 41 c.p.c.

    Il ricorso non può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione se il giudizio di merito non è stato ancora iniziato.

  • art. 36 L. 247/2012

    Spetta al Consiglio Nazionale Forense conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione dall'albo degli avvocati, integrando una giurisdizione speciale.

  • art. 374 c.p.c.

    La Corte richiama la competenza delle Sezioni Unite in materia di questioni che investono il riparto di giurisdizione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La sanzione per abuso del processo va irrogata in favore della controparte vittoriosa.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese richiesta dal difensore della controparte non si estende alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., che resta dovuta alla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In presenza dei presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione in materia civile richiede il ministero di un difensore cassazionista munito di procura speciale; la sottoscrizione personale della parte rende il ricorso inammissibile.
  • I provvedimenti cautelari ante causam aventi funzione anticipatoria e privi di stabilità non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., perché non sono idonei al giudicato.
  • Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro e sintetico; un'esposizione oscura che impedisca di comprendere fatti e censure può condurre all'inammissibilità.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile se non è ancora iniziato il giudizio di merito.
  • Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in caso di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProcedimenti cautelariGiurisdizione
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoAbuso del dirittoOnere della prova

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