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Ordinanza

Ordinanza n. 1161/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata prova dell’integrale adempimento del giudicato relativo al riconoscimento dell’anzianità di servizio e al pagamento delle differenze retributive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al computo integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, anche anteriori al 10 luglio 2001, con conseguente ricostruzione di carriera, attribuzione del punteggio nelle graduatorie di istituto e corresponsione del trattamento economico e delle differenze retributive maturate dall’anno scolastico 2009/2010, oltre agli accessori di legge. Il Ministero si è costituito sostenendo l’intervenuto adempimento del giudicato e chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente si è opposto, chiedendo che fosse acquisita la documentazione comprovante l’effettivo pagamento delle somme liquidate.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo necessario verificare documentalmente l’effettivo adempimento del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il prospetto dei pagamenti o altro documento idoneo ad attestare l’accredito delle somme in favore del ricorrente, indicando anche i relativi titoli di imputazione. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all’udienza camerale del 21 ottobre 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione deduce l’avvenuto adempimento del giudicato ma il ricorrente ne contesta l’effettività, il giudice può disporre l’acquisizione della documentazione necessaria a verificare l’integrale esecuzione del titolo.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento non può essere pronunciata senza una verifica sufficientemente documentata dell’effettivo accredito delle somme dovute e della loro imputazione al titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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