Sentenza del 07/07/2016 n. 887 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Avviso di accertamento -Notificazione a mani di persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio oall'azienda - Nozione - Presunzione dalla relata di notifica - Prova contraria- Onere - Spettanza - Al destinatario dell'atto - Fattispecie. In tema diprocedimento di notifica di un avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 139,secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addettaalla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto (nella specie,la moglie del destinatario) si presume "iuris tantum" dalledichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica,incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità dellanotificazione, l'onere di fornire la prova contraria, con la conseguenza chenon è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzoraccomandata, dell'avvenuta notificazione, come invece previsto dal codice dirito in caso di consegna al portiere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta valida. Spettava al destinatario dell’atto fornire la prova contraria alla presunzione risultante dalla relata. Non era necessario l’invio dell’ulteriore avviso tramite raccomandata, poiché tale adempimento è previsto per la consegna al portiere e non per quella effettuata a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., mediante consegna a una persona di famiglia del destinatario, nella specie la moglie. Il ricorrente contestava presumibilmente che la consegnataria avesse la qualità richiesta dalla legge o sosteneva l’assenza di ulteriori formalità. La Corte ha chiarito che tale qualità si presume, fino a prova contraria, sulla base delle dichiarazioni riportate nella relata di notifica dall’ufficiale giudiziario.
Norme richiamate
Art. 139, comma 2, codice di procedura civile
La notificazione può essere effettuata mediante consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o palesemente incapace.
La qualità della persona che riceve l’atto può essere desunta dalle dichiarazioni riportate nella relata di notifica e si presume iuris tantum, cioè fino a prova contraria. L’onere di dimostrare l’inesistenza di tale qualità ricade sul destinatario dell’atto.
Massime di principio
- Quando la notifica viene consegnata a un familiare o a una persona addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, le dichiarazioni riportate nella relata dell’ufficiale giudiziario fanno presumere la sussistenza di tale qualità.
- Chi contesta la validità della notifica deve fornire una prova concreta contraria; la semplice contestazione o il mero disconoscimento della qualità del consegnatario non sono sufficienti.
- L’avviso integrativo tramite raccomandata è normalmente necessario in caso di consegna al portiere, ma non quando l’atto è consegnato a un familiare o addetto rientrante nell’art. 139, comma 2, c.p.c.
- La relata di notifica ha particolare rilevanza probatoria: quanto attestato dall’ufficiale giudiziario costituisce il punto di partenza per valutare la regolarità della notificazione.
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