Cassazione Penale, Ordinanza n. 02585/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego della continuazione tra i reati oggetto delle tre sentenze esecutive. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra tre sentenze esecutive. Il difensore ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento non avrebbe valorizzato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso alla base delle condotte delittuose. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure inammissibili perché consistenti in mere doglianze di fatto e, in ogni caso, riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dalla Corte di appello. In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato la diversità tra i fatti: diverse ulteriori fattispecie incriminatrici, luoghi di commissione, correi e modalità esecutive; mancavano elementi per affermare che, al momento delle prime rapine, fosse già programmata la successiva serie di reati; inoltre la distanza temporale tra una rapina e l'altra escludeva una preordinazione unitaria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure che si risolvono in una mera rilettura del fatto o nella contestazione della valutazione degli indici sintomatici della continuazione sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione logico-giuridica del provvedimento impugnato.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario che dagli elementi fattuali emerga una programmazione unitaria dei reati sin dal momento iniziale; non bastano la sola vicinanza temporale o l'analogia esteriore tra alcuni fatti.
- La diversità di luoghi, correi, modalità esecutive e ulteriori fattispecie contestate può legittimare il giudizio di insussistenza dell'unico disegno criminoso.
- La distanza temporale rilevante tra i reati è un indice contrario alla preordinazione unitaria, soprattutto quando i fatti successivi presentino caratteristiche autonome rispetto ai primi.
- La riproposizione in cassazione di motivi già vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di merito non consente l'accoglimento del ricorso se non viene evidenziato uno specifico vizio di legittimità.
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