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Sentenza

Sentenza n. 4901/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 2198 del 2021: del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-); quanto al ricorso n. 2200 del 2021: del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202102200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i rispettivi dinieghi di cittadinanza adottati ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l'insufficienza e l'inadeguatezza della motivazione, il mancato esame delle loro condizioni di vita, familiari e sociali e del loro asserito completo inserimento nel tessuto socio-economico nazionale, nonché l'omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. In particolare, hanno contestato il rinvio a documentazione riservata non allegata ai provvedimenti e la mancata esplicitazione degli elementi ostativi, evidenziando inoltre di essere incensurati. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, che è stata visionata dal difensore dei ricorrenti in esecuzione delle ordinanze istruttorie del TAR. Dalla relazione riservata risultava che il marito era emerso nell'ambito di accertamenti riguardanti cittadini albanesi frequentatori di una moschea dell'Italia settentrionale, sospettati di contiguità con il radicalismo islamico; inoltre, un'utenza intestata alla moglie ma utilizzata dal marito era stata impiegata per prenotare un volo a nome di un imam radicale. I ricorrenti hanno sostenuto che tali elementi non fossero sufficienti a giustificare il diniego e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare maggiormente l'integrazione familiare e sociale e l'assenza di precedenti penali.

La decisione

Il TAR ha riunito e respinto entrambi i ricorsi. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza decennale come oggetto di un'ampia discrezionalità amministrativa e di un atto di alta amministrazione: la residenza costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, senza configurare un diritto alla naturalizzazione. L'Amministrazione deve valutare l'integrazione del richiedente, le condizioni lavorative, economiche e familiari, l'irreprensibilità della condotta e, soprattutto, l'attitudine a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. In presenza di possibili rischi per la sicurezza della Repubblica, l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale prevale sull'interesse del privato all'acquisto dello status civitatis. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e formale e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza poter sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito. Il Collegio ha ritenuto legittimo il riferimento sintetico a informazioni riservate, poiché una motivazione più dettagliata avrebbe potuto compromettere fonti, indagini e attività di intelligence. Il richiamo ob relationem alla documentazione riservata è stato ritenuto sufficiente, essendo stato garantito il diritto di difesa mediante l'ostensione giudiziale degli atti con modalità protette. Gli elementi informativi provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza sono stati ritenuti idonei a fondare una prognosi cautelativa, anche senza condanne o precedenti penali e senza il raggiungimento di una certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il rapporto di parentela con il marito e la sua contiguità con soggetti o movimenti radicali è stato considerato elemento valutabile anche nei confronti della moglie. Il TAR ha quindi ritenuto i dinieghi adeguatamente motivati e immuni dai vizi dedotti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori per ciascun giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione; la decisione implica un'ampia valutazione discrezionale dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'interesse pubblico alla naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il mancato preavviso di rigetto è stato contestato dai ricorrenti, ma il TAR ha ritenuto legittimi i dinieghi fondati su informazioni riservate e comunque ha respinto le censure, valorizzando la natura riservata degli accertamenti di sicurezza.

  • art. 52 Costituzione

    Esprime la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità e indipendenza, interesse ritenuto prevalente rispetto a quello dello straniero all'acquisto della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003 a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un atto discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale è requisito per presentare la domanda, ma non attribuisce al richiedente un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, l'interesse alla sicurezza della Repubblica può prevalere sull'interesse del richiedente all'acquisto della cittadinanza; il diniego può fondarsi su una prognosi cautelativa circa l'affidabilità del richiedente e non richiede l'esistenza di condanne o precedenti penali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza è limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato, l'Amministrazione può motivare in forma sintetica e mediante rinvio alla documentazione riservata, se una disclosure più ampia rischierebbe di compromettere fonti, indagini o attività di intelligence.
  • Il diritto di difesa rispetto a informazioni riservate poste a fondamento del diniego può essere garantito mediante l'ostensione della documentazione in sede giudiziale, su disposizione del giudice e con modalità idonee a tutelare la riservatezza.
  • Ai fini della valutazione della sicurezza nazionale rilevano anche frequentazioni, contiguità o vicinanze ideali con soggetti o movimenti radicali e il rapporto di parentela con una persona valutata come potenzialmente pericolosa, anche in assenza di precedenti penali del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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