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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28333/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del premio di rendimento collegato alla frequenza universitaria durante la detenzione. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo-istanza ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., ma subordinando la corresponsione del premio alla previa verifica dei presupposti normativi da parte dell'istituto. Il Tribunale di sorveglianza, acquisita una nuova certificazione dall'Università, ha rilevato che nell'anno accademico 2023/2024 non risultavano superati tutti gli esami dell'anno entro la sessione straordinaria e ha quindi rigettato il reclamo. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non potesse rivalutare nel merito l'accertamento già compiuto dal Magistrato di sorveglianza, che sarebbe divenuto definitivo quanto all'iscrizione del detenuto al quinto anno e al superamento degli esami, e che la nuova valutazione fosse preclusa dal giudicato sul punto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nei ricorsi avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza rese all'esito del reclamo ex art. 35-bis ord. pen. sia deducibile in cassazione solo la violazione di legge, con possibilità di sindacare solo l'apparenza della motivazione, non il vizio motivazionale in senso pieno. Nel merito ha osservato che il Magistrato di sorveglianza non aveva affatto disposto in modo incondizionato la corresponsione del premio, ma l'aveva subordinata alla verifica dei presupposti normativi, sicché non si era formato alcun giudicato sul punto. Il Tribunale ha quindi legittimamente acquisito informazioni dall'Università e ha accertato che mancava il superamento di alcuni esami dell'anno accademico di riferimento, con conseguente carenza dei presupposti per il premio di rendimento previsto dall'art. 45, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2023. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    reclamo-istanza ai sensi dell’art. 35-bis

    Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza rese all'esito del reclamo ex art. 35-bis è ammesso in cassazione solo il controllo per violazione di legge, non il sindacato sul vizio di motivazione se non nei limiti dell'apparenza.

  • art. 45, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2023

    Il premio di rendimento presuppone il previo accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile, tra cui il superamento di tutti gli esami dell'anno di riferimento entro la sessione straordinaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non colpevole, è irrogabile la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. è limitato alla violazione di legge; il vizio di motivazione è censurabile solo se la motivazione è meramente apparente.
  • Se il provvedimento del magistrato di sorveglianza condiziona espressamente il beneficio alla successiva verifica dei presupposti normativi, non si forma un giudicato interno sulla spettanza del beneficio stesso.
  • La concessione di un beneficio premiale connesso alla carriera universitaria del detenuto richiede la prova del completo superamento degli esami dell'anno di riferimento entro il termine previsto dalla disciplina applicabile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese e il pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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