Ordinanza n. 1890/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato il 22.09.2025, relativamente alla Disciplina Sportiva Codice TK64-Taekwondo categoria 58 Kg.-FITA e ogni altro atto, nel quale il ricorrente risulta idoneo non vincitore posizionato al 2° posto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori per la disciplina sportiva TK64-Taekwondo, categoria 58 kg-FITA
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto pubblicato il 22 settembre 2025, deducendo l'illegittimità della graduatoria nella parte in cui lo ha collocato al secondo posto tra gli idonei non vincitori. In particolare, ha contestato la mancata valutazione del titolo sportivo "Coppa Italia 2025 - 2° posto", certificato dalla Federazione Italiana Taekwondo e riferito alla categoria 58 kg, che avrebbe dovuto essere considerato dalla Commissione ai fini della formazione della graduatoria. Il giudizio cautelare si è svolto anche alla luce di una precedente ordinanza istruttoria e della relazione amministrativa depositata in esito a essa, nella quale il TAR non ha rinvenuto una spiegazione della mancata valutazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l'ammissione del ricorrente tra i vincitori né l'annullamento della graduatoria, ma ordinando al Ministero dell'Interno di riesaminare la posizione del candidato. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella mancata valutazione del titolo "Coppa Italia 2025 - 2° posto", del quale non risultava adeguata spiegazione né negli atti della Commissione né nella relazione amministrativa depositata in giudizio. Nel bilanciamento degli interessi, il giudice ha ritenuto quindi necessario un riesame specifico delle ragioni della mancata valutazione. L'Amministrazione dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo e la prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ravvisato elementi di fondatezza e ha disposto una misura propulsiva di riesame, previa ponderazione degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Quando una commissione omette di valutare un titolo rilevante ai fini di una graduatoria selettiva e gli atti non spiegano le ragioni dell'omissione, sussistono elementi di fumus boni iuris tali da giustificare, in sede cautelare, l'ordine all'amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può adottare una misura propulsiva di riesame, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione del titolo e senza disporre direttamente l'attribuzione del posto o la modifica definitiva della graduatoria.
- La relazione amministrativa depositata in giudizio non è sufficiente a superare il dubbio di legittimità quando non fornisce una spiegazione concreta della mancata valutazione di un titolo documentato e astrattamente pertinente.
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