Cassazione Penale, Sentenza n. 1814/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/09/2024 con cui il G.i.p. aveva aggravato la misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere. Il ricorrente deduceva: (i) omissione della valutazione dell'entità, dei motivi e delle circostanze della presunta unica violazione (avere ospitato in casa, in un'unica occasione, le due persone offese), nonché uso di elementi già considerati per giustificare l'aggravamento; (ii) violazione dell'art. 275, comma 3-bis c.p.p. per mancata specificazione della inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale e il G.i.p. avessero correttamente valutato la gravità e la natura della violazione alla luce dei gravi fatti contestati (rapina aggravata, reiterate minacce e intrusioni in abitazione privata, sottrazione di beni e utilizzo indebito di carta/libretto). L'episodio di contatto con le persone offese, avvenuto pochi giorni dopo l'integrazione della misura con il divieto di contatti, è stato valutato sintomatico dell'insensibilità dell'indagato alle prescrizioni e dell'elevato pericolo di recidiva. Sul punto della inidoneità del braccialetto elettronico la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale: lo strumento non avrebbe impedito all'indagato di ospitare persone presso il domicilio. È stata condannata la parte ricorrente alle spese processuali; non è disposta la rimessione in libertà e la decisione è trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di rapina aggravata: la gravità del reato contestato è elemento centrale nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare e della necessità di aggravamento in presenza di reiterazione del comportamento.
art. 493-ter cod. pen.
Norma richiamata in relazione all'utilizzo indebito di strumenti di risparmio della vittima; inserita nel quadro fattuale per valutare la gravità complessiva delle condotte contestate.
art. 276 cod. proc. pen.
Strumento per integrare l'ordinanza genetica con prescrizioni aggiuntive (es. divieto di contatti); il G.i.p. lo ha utilizzato per imporre il divieto di avere contatti con familiari non conviventi.
art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente lamentava inosservanza di questo comma (presunta carenza motivazionale del G.i.p.); la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'inadeguatezza del braccialetto possa essere integrata dal Tribunale in sede di riesame e che l'eventuale omissione del G.i.p. non inficia il provvedimento se il riesame fornisce motivazione adeguata.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c)
Individua tra le esigenze cautelari la necessità di evitare il pericolo di recidiva; la Corte ha ritenuto rilevante la condotta minacciosa reiterata ai fini dell'aggravamento della misura.
art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata per distinguere le violazioni di lieve entità (che non smentiscono l'idoneità della misura) dalle trasgressioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che la violazione contestata non rientrasse nella nozione di lieve entità.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Consente al giudice del riesame di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza cautelare riguardo all'adeguatezza della misura (es. efficacia del braccialetto), sicché la mancata motivazione originaria non comporta annullamento se il riesame colma la lacuna.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter
Norme sul procedimento scritto in Cassazione: in assenza di richiesta di discussione, il giudizio può svolgersi per iscritto; nella vicenda si è proceduto per iscritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà, per l'adozione degli adempimenti previsti dal comma 1-bis.
Massime di principio
- La gravità del reato originario e la natura della trasgressione alle prescrizioni cautelari sono determinanti per l'aggravamento della misura: violazioni anche isolate possono giustificare l'aggravamento se, valutate nel contesto, dimostrano il rischio di recidiva o l'inidoneità della misura in atto.
- Il giudice del riesame può integrare e colmare carenze motivazionali dell'ordinanza del G.i.p. riguardo all'adeguatezza della misura (ad es. efficacia del braccialetto elettronico); l'assenza di spiegazioni nel provvedimento originario non è automaticamente causa di annullamento se il riesame fornisce motivazioni adeguate.
- Le valutazioni di merito sulla gravità della trasgressione sono riservate al giudice del merito e non sono sindacabili in Cassazione se corredate da adeguata, logica e conforme motivazione.
- Il ricorrente ha l'onere di fornire elementi concreti che giustifichino un'interpretazione favorevole (es. che il contatto vietato sia avvenuto per iniziativa autonoma delle persone offese); deduzioni generiche o non provate sono insufficienti.
- Strumenti di controllo come il braccialetto elettronico non sono automaticamente ritenuti idonei a prevenire tutte le tipologie di violazioni (es. ospitare persone in casa); la scelta della misura deve tener conto della reale capacità dello strumento di impedire i rischi concretamente prospettati.
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