Sentenza del 14/03/2016 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - Mezzo pubblicitario - Plurimi messaggi di diverse aziende su unico pannello - Determinazione del tributo - Superficie espositiva utilizzata dalla singola azienda - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità quando un unico pannello contiene più messaggi pubblicitari riferiti a imprese diverse. La questione è stabilire se il tributo debba essere calcolato sull'intera superficie del pannello oppure sulla superficie occupata dal singolo messaggio relativo a ciascuna azienda.
La decisione
La sentenza stabilisce che il "mezzo pubblicitario" comprende qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere beni o servizi o a migliorare l'immagine aziendale, considerata in collegamento con la forma utilizzata per diffonderla. Quando più messaggi di aziende diverse sono collocati su un unico pannello, l'imposta deve essere calcolata separatamente per ciascuna impresa, sulla sola superficie espositiva utilizzata dal relativo messaggio, senza considerare l'intera dimensione del pannello cumulativo. La decisione conferma l'orientamento espresso da Cass. n. 252/2012.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
Non riportata nel testo fornito.
Il tributo deve essere parametrato alla superficie del singolo messaggio pubblicitario riferibile a ciascuna azienda, e non alla superficie complessiva del supporto che raccoglie messaggi diversi.
Cassazione civile, sentenza n. 252/2012
Non riportata nel testo fornito.
È richiamata come precedente conforme al principio secondo cui, in presenza di più messaggi pubblicitari di imprese diverse su un unico pannello, la superficie imponibile va determinata autonomamente per ciascun messaggio.
Massime di principio
- Quando un unico supporto contiene pubblicità riferite a soggetti diversi, la base imponibile va normalmente individuata considerando lo spazio effettivamente occupato dal messaggio di ciascun soggetto pubblicizzato.
- La dimensione complessiva del pannello non determina automaticamente l'imposta dovuta da ogni singola azienda, se il pannello contiene messaggi distinti e autonomamente riferibili a imprese diverse.
- Per qualificare un elemento come mezzo pubblicitario occorre considerare la funzione comunicativa e promozionale del messaggio insieme alla forma e al supporto utilizzati per diffonderlo.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la superficie concretamente destinata a ciascun messaggio e distinguere tale superficie da eventuali spazi comuni, decorativi o privi di autonomo contenuto pubblicitario.
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