Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-156/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2024. — K e a. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, in conseguenza del soggiorno irregolare del cittadino del paese terzo interessato derivante dal rifiuto di una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale – Obbligo, per l’autorità amministrativa, di valutare la conformità dell’esecuzione di una tale decisione con il principio di non respingimento – Articolo 13 – Mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio – Obbligo, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento in sede di esecuzione di una decisione di rimpatrio – Portata – Articolo 4, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-156/23

Giurisprudenza europea62023CJ0156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il principio di non-refoulement deve essere verificato non solo nel procedimento di protezione internazionale, ma in ogni fase rilevante della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115. Quando il rigetto di un permesso di soggiorno nazionale fa rivivere l’esigenza di eseguire una precedente decisione di rimpatrio, l’autorità deve rivalutare attualemente il rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti. Il giudice nazionale, investito del ricorso, deve inoltre rilevare d’ufficio l’eventuale violazione di tale principio sulla base del fascicolo. La seconda questione è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica.

Riesame del principio di non-refoulement, da parte dell’autorità amministrativa e del giudice nazionale, prima dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio già adottata in un precedente procedimento di protezione internazionale.

La questione giuridica

Se, in applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, l’autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno nazionale e fa così venire meno la sospensione di una precedente decisione di rimpatrio debba verificare nuovamente il rispetto del non-refoulement prima dell’esecuzione; se il giudice nazionale investito del controllo sull’atto debba rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non respingimento; e se il diritto di tutela effettiva imponga che tale controllo sia diverso a seconda che il rischio sia esaminato nel contesto della protezione internazionale o del rimpatrio.

Principio di diritto

L’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce degli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta, impone all’autorità amministrativa, quando il rigetto di una domanda di soggiorno nazionale rende irregolare il soggiorno di un cittadino di paese terzo e riattiva l’esecuzione di una precedente decisione di rimpatrio, di effettuare prima dell’allontanamento una valutazione aggiornata e autonoma del rischio di trattamenti vietati e, se tale rischio sussiste, di rinviare l’allontanamento. Inoltre, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva, letto con l’articolo 47 della Carta, impone al giudice nazionale di rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo, l’eventuale violazione del non-refoulement risultante dall’esecuzione di tale decisione, senza che il controllo sia limitato ai soli motivi dedotti dalla parte e senza differenze tra procedimento di protezione internazionale e procedimento di soggiorno nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/115/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 4, 19, paragrafo 2, e 47
  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE

Riesame del non-refoulement prima dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, nell’ambito di una controversia tra una famiglia di cittadini di un paese terzo e il Segretario di Stato olandese alla Giustizia e alla Sicurezza. La Corte si pronuncia sull’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE e sugli articoli 4, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta in relazione all’esecuzione di una decisione di rimpatrio già adottata in un precedente procedimento di protezione internazionale.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano presentato una domanda di protezione internazionale nel 2011, respinta con decisione definitiva del 9 agosto 2012, accompagnata da una decisione di rimpatrio adottata dopo una valutazione del rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti. Successivamente hanno presentato due domande di permesso di soggiorno previste dal diritto olandese per minori in soggiorno di lunga durata; l’ultima è stata respinta con decisione dell’8 ottobre 2019, confermata il 12 novembre 2020.

Con tale rigetto l’amministrazione ha constatato che il soggiorno dei ricorrenti era irregolare e che la decisione di rimpatrio del 2012 doveva essere eseguita. Il giudice del rinvio rileva che, in tale fase, l’autorità non ha effettuato una nuova valutazione del rispetto del principio di non-refoulement, nonostante i ricorrenti avessero invocato anche la loro presunta "occidentalizzazione" e il timore di subire persecuzioni o trattamenti vietati in caso di ritorno.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiede essenzialmente:

  • se, quando l’autorità respinge una domanda di soggiorno nazionale e riattiva l’esecuzione di una precedente decisione di rimpatrio, debba verificare nuovamente il rispetto del non-refoulement prima dell’allontanamento;
  • se il giudice adito debba rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non respingimento sulla base degli elementi del fascicolo;
  • se il controllo debba essere più ampio o diverso quando il rischio sia valutato nel contesto del rimpatrio e non in quello della protezione internazionale.

La seconda questione, relativa all’ipotesi in cui non vi fosse alcuna precedente decisione di rimpatrio, è stata ritenuta irricevibile perché ipotetica rispetto al caso concreto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/115/CE, in specie gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 e 13;
  • l’articolo 4 della Carta, che vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, che vieta l’allontanamento verso uno Stato in cui esiste un serio rischio di tali trattamenti;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Richiama inoltre la Convenzione di Ginevra del 1951 e, incidentalmente, la direttiva 2011/95/UE e la direttiva 2013/32/UE, per chiarire che il rispetto del non-refoulement non dipende dalla scelta del cittadino di attivare o meno una nuova domanda di protezione internazionale.

Ragionamento della Corte sull’obbligo dell’amministrazione

La Corte ricorda che la direttiva 2008/115 si applica a qualsiasi cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare, indipendentemente dalle cause dell’irregolarità. L’articolo 5 impone agli Stati membri di tener conto dell’interesse superiore del minore, della vita familiare, delle condizioni di salute e di rispettare il principio di non-refoulement in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.

Da ciò la Corte deduce che, quando il rigetto di una domanda di soggiorno nazionale fa venir meno la sospensione di una precedente decisione di rimpatrio, l’autorità deve procedere, prima dell’esecuzione, a una valutazione aggiornata e autonoma del rischio che il rimpatrio esponga l’interessato a pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti. Tale valutazione deve tenere conto di ogni mutamento delle circostanze e di nuovi elementi eventualmente dedotti dall’interessato.

Se il rischio serio e comprovato sussiste, l’allontanamento deve essere rinviato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115.

Rapporti con il procedimento di protezione internazionale

La Corte esclude che il rispetto del non-refoulement possa essere verificato solo nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale. Il principio opera anche nella fase del rimpatrio e non può essere subordinato alla presentazione di una nuova domanda di asilo. L’interessato non può quindi essere obbligato a ricorrere necessariamente agli strumenti della direttiva 2011/95/UE o della direttiva 2013/32/UE per ottenere la tutela piena garantita dall’articolo 5 della direttiva 2008/115 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

Obbligo del giudice di rilevare d’ufficio la violazione

Quanto al controllo giurisdizionale, la Corte collega l’articolo 13 della direttiva 2008/115 al diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta. Ne ricava che il giudice nazionale, investito del controllo di legittimità dell’atto che respinge la domanda di soggiorno e fa cessare la sospensione della decisione di rimpatrio, deve poter verificare la conformità dell’esecuzione al non-refoulement e, se dagli elementi del fascicolo emerge un rischio di violazione, deve rilevarla d’ufficio.

La tutela giurisdizionale non sarebbe effettiva se il giudice fosse vincolato ai soli motivi espressamente dedotti dalla parte, perché ciò potrebbe consentire l’esecuzione di una decisione basata su una valutazione obsoleta dei rischi, in contrasto con il carattere assoluto del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, impone all’autorità amministrativa di verificare nuovamente il rispetto del non-refoulement prima dell’esecuzione di una precedente decisione di rimpatrio quando il rigetto di una domanda di soggiorno nazionale rende irregolare il soggiorno;
  • l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, letto con l’articolo 5 della stessa direttiva e con gli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, impone al giudice nazionale di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non-refoulement sulla base degli elementi del fascicolo.

La seconda questione è dichiarata irricevibile.

Principi pratici per il professionista

La sentenza conferma che, in materia di rimpatrio, il non-refoulement non è un controllo “una tantum” svolto solo in sede di asilo. Ogni volta che l’amministrazione si appresta a eseguire una decisione di rimpatrio, deve verificare se vi siano elementi nuovi o mutamenti di circostanze che impongano una rivalutazione del rischio, e il giudice deve intervenire d’ufficio se il fascicolo lo suggerisce. Per la difesa, ciò rafforza la possibilità di far valere anche in giudizio amministrativo nazionale fatti sopravvenuti o non ancora esaminati dall’autorità.

Come è indicizzato

Materierimpatrio di cittadini di paesi terziprotezione internazionalenon-refoulementtutela giurisdizionale effettivadiritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.