Cassazione Civile, Ordinanza n. 25621/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria fiscale)
La controversia
Una società di capitali qualificatasi come sportiva dilettantistica impugnava un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, per Euro 54.919,51 oltre sanzioni e interessi, sostenendo di essere esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992. La società deduceva di svolgere esclusivamente attività sportiva dilettantistica di golf senza fini di lucro e di usare gli impianti per i propri soci; gli eventuali servizi di bar e ristorazione erano, a suo dire, meramente accessori e strumentali. La contribuente richiamava inoltre la disciplina dell'art. 90 l. 289/2002, che estende alle società sportive dilettantistiche alcune agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche, e contestava la lettura del proprio statuto compiuta dai giudici di merito. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul profilo del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di interpello ex art. 11 l. 212/2000, sostenendo che il mancato riscontro avrebbe determinato la nullità dell'atto impositivo o, quanto meno, l'inapplicabilità delle sanzioni. Con il terzo motivo, in via subordinata, denunciava la violazione dell'art. 11 l. 212/2000 per il mancato riconoscimento degli effetti dell'interpello.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, osservando che dallo statuto risultavano finalità ulteriori e commerciali, tra cui ristorazione, franchising e partecipazioni in altre imprese, nonché la previsione di ripartizione del patrimonio tra i soci in caso di scioglimento, in contrasto con il requisito dell'assenza di scopo di lucro e della devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale con finalità analoghe. Ha affermato che l'esenzione ICI per immobili destinati ad attività sportive spetta agli enti non commerciali solo se ricorrono anche i requisiti sostanziali e statutari richiesti dalla normativa e che la contribuente non aveva fornito prova sufficiente della natura non lucrativa in concreto. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, perché l'istituto dell'interpello presuppone obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria, mentre nel caso concreto la questione dedotta riguardava soprattutto circostanze fattuali e non un'incertezza interpretativa normativa; di conseguenza non era configurabile il silenzio-assenso invocato dalla contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese in favore della resistente e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
esenti dall'ICI gli immobili utilizzati da soggetti diversi dalle società, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive
L'esenzione opera per gli immobili destinati esclusivamente ad attività agevolate e, nel testo applicabile ratione temporis, per soggetti qualificabili come enti non commerciali; non basta la mera veste formale se l'ente svolge in concreto attività commerciale o lucrativa.
art. 87, comma 1, lett. c), TUIR
enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
L'agevolazione ICI presuppone la riconducibilità del soggetto alla categoria degli enti non commerciali, con esclusione delle società salvo le equiparazioni espressamente previste.
art. 90, l. n. 289/2002
Le disposizioni... e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
Le società sportive dilettantistiche possono beneficiare del regime agevolato solo se costituite senza fine di lucro e se lo statuto contiene le clausole richieste, in particolare il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di devoluzione del patrimonio.
art. 148, d.P.R. n. 917/1986
non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali
L'irrilevanza commerciale dipende non solo dalla forma associativa, ma anche dal rispetto effettivo delle finalità istituzionali e dei requisiti statutari; l'onere della prova grava sul contribuente.
art. 11, l. n. 212/2000
Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione... Gli atti... difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli
Il silenzio-assenso opera solo se l'interpello investe una questione di obiettiva incertezza interpretativa sulla norma tributaria; non può essere invocato per quesiti centrati su mere circostanze fattuali o in assenza di reale incertezza normativa.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito, pur senza affrontare espressamente tutte le argomentazioni, risolve implicitamente la questione decisiva dedotta dal motivo di appello.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge e di nullità della sentenza sono state esaminate come censure di legittimità ma ritenute infondate nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici richiede non solo la destinazione dell'immobile all'attività sportiva, ma anche la concreta assenza di finalità lucrative e il rispetto delle clausole statutarie imposte dalla legge.
- La qualificazione formale del soggetto come società sportiva dilettantistica non è sufficiente: il giudice deve verificare in concreto se lo statuto e l'attività svolta escludano la distribuzione di utili e la prevalenza di attività commerciali.
- L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione tributaria grava sul contribuente che la invoca.
- L'istituto dell'interpello produce gli effetti di vincolo e di eventuale silenzio-assenso solo quando il quesito attiene a un'incertezza obiettiva sull'interpretazione della norma tributaria; non è utilizzabile per ottenere una preventiva conferma su meri fatti o sulla qualificazione concreta dell'attività svolta.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione prospettata in appello è stata comunque disattesa in modo implicito dalla soluzione adottata dal giudice di merito su un profilo logicamente assorbente.
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