Cassazione Civile, Ordinanza n. 09151/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, affinché riesamini la questione dopo aver rispettato il contraddittorio sulla rilevazione officiosa del difetto di data certa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società in accomandita semplice per il credito derivante da anticipazioni di somme effettuate, anche per conto della fallita, nell’ambito di un rapporto connesso a una società consortile e a un appalto per la realizzazione di un impianto di depurazione. Il giudice delegato aveva respinto l’insinuazione per insufficiente prova del credito. L’opposizione ex art. 98 l. fall. era stata poi respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto non dimostrabili il rapporto contrattuale e l’ammontare del credito mediante scritture private prive di data certa e documenti unilateralmente formati dal creditore. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del contraddittorio per avere il tribunale rilevato d’ufficio il difetto di data certa senza assegnare termine per memorie, in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 115 c.p.c., sostenendo che gli estratti conto della società consortile e l’asserita mancata contestazione della curatela, rimasta contumace, avrebbero dovuto rendere opponibili e probanti i documenti prodotti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che l’estratto autentico del libro giornale mostrava le anticipazioni effettuate dalla ricorrente e quindi il credito richiesto in restituzione.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.c.
"il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione"
La rilevazione officiosa di una questione potenzialmente decisiva impone di provocare il contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 183 c.p.c.
È richiamato come norma che, pur riferita al rito ordinario, esprime il generale principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo è posto a fondamento dell’obbligo di instaurare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
art. 2704 c.c.
La data certa non attiene alla validità dell’atto, ma alla sua efficacia/opponibilità ai terzi; la sua mancanza integra un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione opera solo per le allegazioni di fatti e non per attribuire efficacia probatoria ai documenti prodotti; la valutazione dei documenti resta al giudice.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione è stata esaminata ma respinta perché la motivazione del tribunale non era apparente e il fatto dedotto era stato considerato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando il fatto storico dedotto risulti già valutato dal giudice di merito.
art. 72 l. fall.
È richiamato per affermare che il curatore non è successore nei rapporti preesistenti e che il rapporto pendente può risultare sospeso o sciolto secondo la scelta del curatore.
art. 2710 c.c.
L’efficacia probatoria dei libri contabili tra imprenditori non si estende al curatore fallimentare, che agisce nella gestione del patrimonio del fallito e non come successore nei rapporti d’impresa.
art. 98 l. fall.
È la norma processuale dell’opposizione allo stato passivo nell’ambito della verifica del passivo fallimentare.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, il giudice può rilevare d’ufficio un fatto impeditivo come la mancanza di data certa dei documenti prodotti a fondamento del credito, ma prima di decidere deve necessariamente sollecitare il contraddittorio delle parti su tale questione.
- La data certa ex art. 2704 c.c. non costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere, bensì requisito di opponibilità ai terzi; la sua mancanza può impedire il riconoscimento del credito, ma come eccezione in senso lato e non come eccezione riservata alla sola parte interessata.
- La mancata costituzione della curatela non trasforma in incontestati i documenti prodotti dal creditore né conferisce loro efficacia probatoria automatica; la non contestazione riguarda i fatti allegati, non la valutazione dei documenti.
- I libri e le scritture contabili dell’imprenditore fallito non sono opponibili al curatore come se questi fosse un successore nei rapporti sostanziali pregressi, poiché il curatore agisce nella gestione del patrimonio fallimentare.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto storico invocato come decisivo è stato già esaminato dal giudice di merito, anche solo con motivazione sintetica ma non mancante.
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