Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10540/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un ex dipendente di banca, divenuto pensionato, era stato convenuto in giudizio per la ripetizione di differenze stipendiali e previdenziali e, dopo la condanna e il precetto, aveva subito un pignoramento presso terzi sulle somme giacenti sul proprio conto corrente, aperto presso la banca terza pignorata. Sul conto confluivano accrediti pensionistici; dopo il pignoramento la banca aveva consentito il pagamento di un assegno, di alcune utenze e di prelievi, ma aveva poi rifiutato il pagamento di altri due assegni, poi protestati e segnalati in Centrale di Allarme Interbancaria. Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni alla banca, al direttore di filiale e alla Camera di Commercio, assumendo che la banca avesse illegittimamente vincolato tutte le somme del conto, nonostante fossero di natura pensionistica, e che ciò avesse causato i pregiudizi lamentati. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 545 c.p.c., sostenendo che l'atto di pignoramento conteneva il richiamo ai limiti di pignorabilità e che tali limiti non potevano essere ignorati, specie in assenza di commistione con altre fonti di accredito; 2) violazione degli artt. 543 e 545 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2049 c.c., sostenendo che il pignoramento presso terzi sarebbe stato illegittimo perché eseguito presso il terzo stesso, difettando la necessaria diversità soggettiva; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, invocando il mutamento giurisprudenziale in tema di impignorabilità e la propria buona fede e situazione personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, sui primi due motivi, che il trattamento pensionistico accreditato sul conto corrente e pignorato prima della modifica dell'art. 545 c.p.c. operata dal d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, sia soggetto al regime ordinario delle somme fungibili del deposito irregolare: le somme perdono la loro originaria identità di crediti pensionistici e non beneficiano dei limiti di pignorabilità collegati alla fonte dell'accredito, con conseguente applicazione del principio generale dell'art. 2740 c.c. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva riprodotto compiutamente il contenuto dell'atto di pignoramento, con conseguente violazione del principio di specificità del ricorso; che, comunque, la corte di merito aveva accertato che il debitore era stato avvisato del vincolo; che l'eventuale pagamento di alcune utenze o di un assegno dopo il pignoramento poneva un tema diverso, relativo all'eventuale responsabilità del terzo custode, non decisivo nel giudizio; e che la doglianza sulla forma del pignoramento era comunque inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, mentre il pignoramento presso sé stesso non è di per sé illegittimo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per mancata esplicita motivazione sul punto. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle controparti costituite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali come parametro della censura di violazione di legge, senza accoglimento del motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la censura è stata respinta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni sul punto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato per vizio motivazionale, ma la doglianza non è stata accolta.

  • art. 545 c.p.c.

    Per i pignoramenti anteriori alla modifica del 2015, le somme pensionistiche accreditate sul conto seguono il regime ordinario delle somme fungibili e non conservano limiti di pignorabilità legati alla loro origine.

  • art. 543 c.p.c.

    Richiamato per contestare la forma del pignoramento presso terzi; la censura è stata ritenuta inammissibile perché doveva essere proposta con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della pretesa risarcitoria contro il direttore; la Corte ha escluso la responsabilità aquiliana dedotta.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per imputare la responsabilità alla banca per fatto del dipendente; la Corte ha escluso la fondatezza della domanda.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2740 c.c.

    È il principio generale applicabile alle somme pignorate, che restano aggredibili come patrimonio del debitore una volta confluite nel conto corrente.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riportare specificamente il contenuto degli atti rilevanti; la mancata riproduzione completa del pignoramento ha inciso sull'ammissibilità delle censure.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile in quanto contrastante con orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Le somme da trattamento pensionistico accreditate su conto corrente, se pignorate in epoca anteriore alla modifica dell'art. 545 c.p.c. del 2015, perdono la loro originaria connotazione e sono soggette al regime ordinario delle somme fungibili, senza mantenimento dei limiti di pignorabilità collegati alla fonte dell'accredito.
  • La tutela contro la forma illegittima del pignoramento presso terzi deve essere esercitata con gli strumenti propri dell'esecuzione, e in particolare con l'opposizione agli atti esecutivi; non può essere utilmente fatta valere come autonoma pretesa risarcitoria se la doglianza investe il vizio dell'atto esecutivo.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto del principio di specificità e autosufficienza: gli atti processuali rilevanti devono essere riprodotti in modo compiuto nella misura necessaria a consentire il controllo di legittimità.
  • La mancata compensazione delle spese processuali non è, di regola, censurabile in cassazione, poiché la relativa valutazione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione espressa sul mancato esercizio della compensazione.
  • Una volta avvisato del vincolo esecutivo, il debitore non può fondare la responsabilità del terzo pignorato sul solo fatto che, dopo il pignoramento, siano stati comunque eseguiti alcuni pagamenti o prelievi, trattandosi di questione distinta relativa all'eventuale responsabilità del custode.
  • Il pignoramento presso sé stesso non è, di per sé, illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveProveSpese di liteConto corrente
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.