Cassazione Penale, Sentenza n. 45892/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/05/2024 con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Laurenc Balla. La revoca è stata motivata dall'esistenza di una causa ostativa ai sensi dell'art. 164 cod. pen. (precedente penale) che aveva reso illegittiva la concessione del beneficio e che era rimasta ignota al giudice di primo grado ma nota al giudice d'appello, il quale però non si era pronunciato sul punto perché non investito da impugnazione specifica né sollecitato formalmente dal PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale è legittima quando il beneficio è stato concesso in violazione dell'art. 164 cod. pen. per una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, anche se nota al giudice d'appello il quale non ha effettuato alcuna valutazione sulla questione perché non investito dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (ultimo comma)
Consente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quando è stata concessa nonostante sussistesse una causa ostativa; il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi sulla revoca se il vizio era rimasto ignoto al giudice di prime cure.
art. 164 cod. pen. (ultimo comma / comma 4 richiamato)
Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale (ad es. precedenti penali). Se sussiste una causa ostativa, il beneficio non poteva essere legittimamente concesso.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa come possibile motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata rispetto all'applicazione degli artt. 164 e 168 cod. pen.
art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen.
Citato dalla difesa in relazione ai rimedi impugnatori; dal testo non emerge che quella norma abbia impedito la decisione del giudice dell'esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Principio che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 36460 del 30/05/2024 (Rv. 287004 - 01)
Principio di diritto consolidato che autorizza la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado anche se nota al giudice d'appello non investito dell'impugnazione sul punto.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se il beneficio è stato inizialmente concesso nonostante una causa ostativa ignota al giudice di primo grado.
- La conoscenza della causa ostativa da parte del giudice d'appello non impedisce la revoca in sede esecutiva se il giudice d'appello non si è pronunciato sulla questione perché non investito dall'impugnazione (principio del divieto di revoca d'ufficio in appello).
- La legittimità della revoca si fonda sulla tutela del principio di legalità: il beneficio non può rimanere se è stato attribuito in violazione di norme che escludono la concessione (es. art. 164 cod. pen.).
- Le doglianze di violazione di legge in Cassazione (art. 606 c.p.p.) devono dimostrare che la norma è stata erroneamente applicata; la semplice conoscenza della circostanza da parte dell'appello non sostituisce una valutazione motivata dell'appellante o del PM.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45791/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45792/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45793/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45794/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45796/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45797/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →