Cassazione Penale, Ordinanza n. 07350/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito e il secondo motivo generico rispetto alla motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per avere frapposto una resistenza violenta all'ingresso degli operanti nell'abitazione destinata al traffico di droga. Con il primo motivo riproponeva censure già esaminate e respinte nei gradi di merito sull'affermazione di responsabilità; con il secondo contestava il diniego delle attenuanti generiche, ma in modo ritenuto del tutto generico rispetto alle ragioni in fatto poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il motivo di ricorso non si confronta in modo specifico con le ragioni in fatto della decisione di merito e si limita a doglianze generiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifica e ancorata a profili effettivamente ignorati o travisati dal giudice di merito; una contestazione meramente assertiva o generica non consente il controllo di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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