Cassazione Penale, Sentenza n. 34107/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero contro la precedente misura non custodiale, aveva sostituito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere per reati di droga (art. 73, comma 4 e 5 DPR n.309/1990). Il difensore deduceva: 1) carenza motivazionale nella scelta della misura, dato che l'imputato era già sottoposto da due mesi a obbligo di firma senza segnalazioni; 2) carenza motivazionale rispetto alla presunzione che la pena sarà superiore a tre anni (art. 275, comma 2-bis c.p.p.); 3) vizio e illogicità nella riferita applicazione dell'art. 284, comma 5-bis c.p.p. (divieto domiciliari per condanne per evasione), quando già era stata disposta una misura non custodiale dal GIP.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato, generico e in parte aspecifico. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'ordinanza impugnata: il Tribunale aveva valutato la consistente quantità di hashish (circa 792 g), la cessione a minori, la confessione dell'imputato, l'indicazione di fornitori e l'ammissione di aver trasportato grosse partite (60-70 kg), nonché precedenti condanne (compresa per evasione). Ha poi confermato l'operatività della presunzione prevista dall'art. 284, comma 5-bis c.p.p. (superabile solo se sussistono congiuntamente leggerezza del fatto e possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con i domiciliari), e che tale norma speciale prevale sul limite di applicabilità della custodia previsto dall'art. 275, comma 2-bis. In ogni caso il Tribunale aveva congruamente escluso l'idoneità di tutte le misure non custodiali (art. 275, comma 3). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 4 e 5
Norme sostanziali in materia di stupefacenti per cui l'indagato è stato contestato: detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; i fatti (quantità, cessione a minori) sono stati considerati elementi gravi a fondamento della misura cautelare
Codice di procedura penale, art. 275, comma 2-bis
Prevede il divieto di custodia cautelare quando il giudice ritiene che la pena non sarà superiore a tre anni; la Corte ha ritenuto che tale norma non sia stata necessaria essere motivata nel caso concreto perché prevale la disposizione speciale di cui all'art. 284, comma 5-bis, e comunque il Tribunale ha ritenuto inadeguate le misure non custodiali ai sensi dell'art. 275, comma 3
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Consente di superare i limiti di applicabilità della custodia in carcere quando tutte le altre misure, anche congiunte, risultano inadeguate; la Corte ha confermato l'applicazione di questa regola ove il Tribunale ha giudicato insufficienti le misure non custodiali
Codice di procedura penale, art. 284, comma 5-bis
Stabilisce una presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari per chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti; la presunzione è superabile solo se sussistono congiuntamente la lieve entità del fatto e la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con i domiciliari. Nel caso concreto il Tribunale ha escluso entrambe le condizioni
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha modificato l'art. 284, comma 5-bis, trasformando la presunzione in relativa (non assoluta) e quindi consentendo il superamento della presunzione alle condizioni indicate; la Corte ha richiamato questo profilo per spiegare l'assetto normativo
Massime di principio
- La presenza di precedenti penali rilevanti (es. condanne per evasione) crea una presunzione ostativa rispetto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 5-bis c.p.p., superabile solo dimostrando specificamente la lieve entità del fatto e che i domiciliari soddisfano le esigenze cautelari
- La norma speciale (art. 284, comma 5-bis) prevale sulla disciplina generale che limita la custodia quando la pena prevedibile è inferiore a 3 anni (art. 275, comma 2-bis); dunque non è sempre necessario motivare in termini di previsione di pena quando opera la speciale presunzione
- Il giudice può applicare la custodia cautelare anche se, in astratto, sussistono limiti normativi, quando ritenga che tutte le misure non custodiali, anche cumulate, siano inadeguate (art. 275, comma 3)
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre allegare fatti concreti e specifici che possano superare le presunzioni applicate dal giudice; censure generiche o aspecifiche sulla motivazione risultano inammissibili
- Fatti aggravanti come possesso di ingenti quantità di droga, cessione a minori, confessione e ruolo di mittente/trasportatore di grossi carichi rafforzano la giustificazione della misura custodiale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33882/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33885/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33889/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33890/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →