Sentenza del 17/10/2016 n. 7835 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Raddoppio dei termini - Evoluzione normativa - Obbligo di presentazione della denuncia penale - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 in presenza di violazioni potenzialmente rilevanti ai fini penali. In particolare, occorre distinguere tra gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, quelli notificati nel periodo transitorio tra il settembre e il dicembre 2015 o emessi successivamente ma riferiti a periodi d'imposta anteriori al 2016, e quelli emessi dal 1° gennaio 2016 per periodi d'imposta dal 2016 in avanti. Il punto centrale è stabilire se fosse sufficiente l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale oppure se fosse necessaria l'effettiva trasmissione della denuncia alla Procura entro il termine ordinario.
La decisione
La disciplina è stata interpretata nel senso che, per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, in virtù della clausola di salvaguardia dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015, il raddoppio opera sulla base di un presupposto obiettivo: l'obbligo dell'Amministrazione di presentare denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia penale. Per gli atti notificati dal settembre al dicembre 2015, o emessi dopo il 1° gennaio 2016 ma relativi a periodi precedenti al 2016, il raddoppio richiede invece che la denuncia sia stata inoltrata alla Procura prima della scadenza del termine ordinario. Per gli avvisi emessi dal 1° gennaio 2016 relativi ai periodi d'imposta 2016 e successivi, il raddoppio è stato abolito. Nel caso descritto, l'esito favorisce l'Amministrazione finanziaria nella parte relativa agli avvisi anteriori al 2 settembre 2015.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale.
Per gli atti anteriori al 2 settembre 2015, il raddoppio dipende dall'insorgenza dell'obbligo di denuncia per un reato tributario, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
Art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015
Clausola di salvaguardia.
Mantiene applicabile il precedente regime del raddoppio ai rapporti e agli avvisi già notificati prima del 2 settembre 2015.
D.lgs. 74/2000
Individua i reati tributari la cui possibile configurabilità può far sorgere l'obbligo di denuncia e, nel regime previgente, consentire il raddoppio dei termini.
Art. 1, commi 130 e 131, legge 208/2015
Ha abolito il raddoppio dei termini per gli avvisi emessi dal 1° gennaio 2016 relativi ai periodi d'imposta 2016 e successivi.
Massime di principio
- Per verificare la legittimità del raddoppio dei termini occorre innanzitutto individuare sia la data di notifica o emissione dell'avviso sia il periodo d'imposta accertato.
- Per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, non è indispensabile provare l'effettivo invio della denuncia penale: è sufficiente che, sulla base degli elementi dell'accertamento, sussistesse l'obbligo giuridico di presentarla.
- Per gli atti rientranti nel periodo transitorio, la denuncia deve invece essere stata trasmessa alla Procura prima della scadenza del termine ordinario di accertamento.
- Per gli avvisi emessi dal 1° gennaio 2016 relativi ai periodi d'imposta 2016 e successivi, le violazioni penalmente rilevanti non consentono più, da sole, di raddoppiare i termini ordinari.
- La verifica deve quindi essere effettuata secondo una scansione temporale, evitando di applicare retroattivamente il regime più recente o quello previgente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 ott 2016Sentenza del 17/10/2016 n. 308 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 17 ott 2016Sentenza del 17/10/2016 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 ott 2016Sentenza del 17/10/2016 n. 1828 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 ott 2016Sentenza del 17/10/2016 n. 1834 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 ott 2016Sentenza del 17/10/2016 n. 1835 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 ott 2016Sentenza del 17/10/2016 n. 1860 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →