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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30821/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza del pubblico ministero, proposta in sede esecutiva davanti al Tribunale per i minorenni, volta alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile a un soggetto minorenne. Il beneficio era stato accordato nonostante la preesistenza di una causa ostativa ex art. 164, comma 4, c.p., costituita da una precedente condanna che, secondo il giudice dell'esecuzione, non emergeva dal certificato penale presente nel fascicolo della cognizione. Il Tribunale aveva tuttavia rigettato la richiesta di revoca ritenendo, in sostanza, che non potesse disporsi la revoca perché il giudice della cognizione avrebbe potuto conoscere il precedente ostativo acquisendo un certificato aggiornato e perché anche il pubblico ministero avrebbe potuto impugnare il provvedimento facendo emergere il vizio. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 168 c.p., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 37345/2015, sostenendo che la revoca del beneficio è possibile anche quando la causa ostativa preesistente non sia stata effettivamente considerata dal giudice che concesse la sospensione, non essendo sufficiente la mera astratta conoscibilità del precedente penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. quando esistano cause ostative preesistenti non documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione. Ha quindi rilevato che il Tribunale per i minorenni si era discostato da tale principio, fondando il diniego sulla mera presunzione di conoscibilità del precedente penale e non sui dati effettivamente noti e valutati in cognizione. Per questo l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 4, c.p.

    La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando ricorrono cause ostative previste dalla norma; se il beneficio è stato concesso in presenza di tali condizioni interdittive, la concessione è revocabile in sede esecutiva quando la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione.

  • art. 168 c.p.

    La norma è stata letta nel senso che consente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena anche in presenza di cause ostative preesistenti non valutate dal giudice della cognizione, senza che osti la mera astratta conoscibilità del precedente.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa illegittimamente in presenza di una causa ostativa preesistente, purché tale causa non risulti documentalmente conosciuta e valutata dal giudice della cognizione.
  • Ai fini della revoca del beneficio non rileva la mera astratta conoscibilità del precedente penale ostativo, ma solo ciò che risulta effettivamente agli atti e che sia stato oggetto di considerazione nel giudizio di cognizione.
  • La preclusione derivante dal giudicato in materia di sospensione condizionale ha natura debole e non impedisce la rimozione del beneficio quando emergano elementi preesistenti non esaminati dal giudice che lo ha concesso.
  • In sede esecutiva, la verifica della legittimità del beneficio richiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se la causa ostativa fosse o meno documentalmente nota.
  • Il rigetto della revoca fondato sulla sola presumibile conoscibilità del precedente costituisce erronea applicazione della legge quando il dato ostativo non sia stato effettivamente valutato nel provvedimento di concessione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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