Sentenza n. 5261/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro ex art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione, adottato dopo l’annullamento giudiziale di un precedente diniego. Con la prima censura ha dedotto la violazione degli effetti conformativi della precedente sentenza del TAR, che aveva annullato il primo provvedimento di rigetto. Con la seconda censura ha contestato l’insussistenza dei presupposti economici del diniego e il difetto di istruttoria. L’amministrazione aveva ritenuto insufficiente il reddito del datore di lavoro, valorizzando due dichiarazioni relative al 2019: la prima attestante un reddito annuo lordo di euro 19.286 e la seconda un reddito di euro 25.720, considerato non disponibile perché non depurato dai contributi previdenziali dovuti all’INPS. Il TAR ha rilevato che, a fronte di un reddito non contestato di euro 19.286, prossimo alla soglia di euro 20.000, e del considerevole tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione non aveva acquisito né valutato i redditi del datore di lavoro relativi agli anni d’imposta successivi al 2019, dal 2020 al 2024, né aveva quindi verificato l’effettiva sostenibilità economica dell’assunzione nel momento in cui aveva adottato il nuovo diniego nel 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato il decreto di rigetto per difetto di istruttoria. In particolare, il limite reddituale previsto per l’emersione deve essere verificato tenendo conto della sostenibilità economica dell’assunzione; pertanto, quando tra la presentazione dell’istanza e la decisione dell’amministrazione trascorre un periodo significativo, l’istruttoria deve considerare la situazione reddituale aggiornata del datore di lavoro. L’amministrazione, dopo circa cinque anni dalla presentazione dell’istanza e a fronte di un reddito del 2019 prossimo alla soglia, avrebbe dovuto acquisire e valutare i redditi prodotti negli anni successivi, nel contraddittorio procedimentale. Il giudice ha assorbito ogni altra censura, compresa quella relativa alla violazione degli effetti conformativi della precedente sentenza. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
carenza del requisito economico richiesto ai sensi dell’art. 103 c. 6
Prevede la disciplina dell’emersione dei rapporti di lavoro e il requisito reddituale del datore di lavoro, la cui verifica deve essere condotta in modo istruttorio adeguato rispetto alla situazione economica rilevante al momento della decisione.
Decreto 27 maggio 2020 del Ministero dell’Interno
È richiamato quale fonte del limite reddituale applicato dall’amministrazione nell’esame dell’istanza di emersione.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione del rapporto di lavoro, la verifica del requisito reddituale del datore di lavoro deve essere funzionale all’accertamento della sostenibilità economica dell’assunzione, non limitandosi automaticamente ai dati fiscali dell’anno di presentazione dell’istanza.
- Quando tra la presentazione dell’istanza di emersione e l’adozione del provvedimento conclusivo trascorre un periodo significativo, soprattutto se il reddito originariamente dichiarato è prossimo alla soglia richiesta, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria aggiornata acquisendo e valutando i redditi degli anni successivi.
- Il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione è viziato per difetto di istruttoria se fonda l’insufficienza reddituale su dati risalenti senza verificare, nel contraddittorio procedimentale, la situazione economica attuale del datore di lavoro e la sostenibilità nel tempo dell’assunzione.
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