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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/225

Regolamento (UE) 2019/225 della Commissione, del 6 febbraio 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 per quanto riguarda gli operatori aerei per cui il Regno Unito è indicato come Stato membro di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via tecnica e urgente per adeguare l'elenco degli operatori aerei contenuto nel regolamento (CE) n. 748/2009, dopo la notifica di recesso del Regno Unito dall'Unione. L'obiettivo è evitare vuoti di disciplina nell'individuazione dello Stato membro di riferimento per gli operatori aerei interessati, nel contesto del sistema ETS aereo di cui alla direttiva 2003/87/CE. La modifica opera solo se non è entrato in vigore un accordo di recesso con il Regno Unito entro la data considerata.

Modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 per aggiornare l'elenco degli operatori aerei e lo Stato membro di riferimento in relazione al recesso del Regno Unito dall'UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei inclusi nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 per i quali il Regno Unito era indicato come Stato membro di riferimento. La modifica riguarda l'assegnazione dello Stato membro di riferimento degli operatori interessati, sulla base degli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol, e opera nell'ambito del sistema UE per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra per il trasporto aereo. Il regolamento si applica solo in assenza di un accordo di recesso entrato in vigore con il Regno Unito entro la data rilevante; altrimenti non trova applicazione.

Modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 per gli operatori aerei con riferimento al Regno Unito

Il regolamento interviene in seguito alla notifica di recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 29 marzo 2017. La Commissione richiama il quadro dell'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE, relativo all'individuazione dello Stato membro di riferimento per gli operatori aerei, e constata che, in assenza di misure specifiche, il Regno Unito non potrebbe più svolgere tale funzione dopo la cessazione di applicabilità dei trattati.

Contesto normativo e finalità

La modifica è adottata per garantire continuità e certezza nell'applicazione della disciplina ETS nel trasporto aereo, evitando che gli operatori aerei già attribuiti al Regno Unito restino privi di un referente nazionale nell'ordinamento unionale. La Commissione precisa che le variazioni dell'elenco degli operatori si fondano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009, cioè l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo ricomprese nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE dal 1° gennaio 2006 in avanti, con indicazione dello Stato membro di riferimento di ciascun operatore. L'intervento è limitato ai casi in cui il Regno Unito era indicato come Stato membro di riferimento e opera solo se non sia entrato in vigore un accordo di recesso con il Regno Unito entro la data di cessazione di applicabilità del regolamento (CE) n. 748/2009 nei suoi confronti.

Modifica dell'allegato

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con quello allegato al nuovo regolamento. In tal modo viene aggiornato l'elenco degli operatori aerei e la distribuzione degli stessi tra gli Stati membri di riferimento, sulla base di dati aggiornati. Il testo dell'allegato è molto esteso e riporta, per ciascuno Stato membro, i relativi operatori aerei con numero di identificazione CRCO, denominazione e Stato dell'operatore.

Decorrenza, urgenza e condizione sospensiva

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Quanto all'applicazione, essa decorre dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 748/2009 cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno, in base all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, con la precisazione che il nuovo regolamento non si applica se l'accordo di recesso ex articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro tale data.

Natura giuridica

Il regolamento è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell'Unione.

Disposizioni principali

Ragione della modifica: recesso del Regno Unito

Il regolamento prende atto della notifica del recesso del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE e della conseguente cessazione di applicabilità dei trattati, evidenziando che il Regno Unito non potrebbe più essere considerato Stato membro di riferimento ai sensi dell'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE.

Aggiornamento dell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l'allegato del presente regolamento, aggiornando l'elenco degli operatori aerei e, per ciascuno, lo Stato membro di riferimento. Le modifiche si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 748/2009 cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Condizione di non applicazione in caso di accordo di recesso

Il regolamento non si applica se l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data di cessazione di applicabilità del regolamento (CE) n. 748/2009 nei confronti del Regno Unito.

Carattere obbligatorio e diretta applicabilità

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporto aereoscambio di quote di emissionebrexit

Testo integrale

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