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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/220

Regolamento (UE) 2019/220 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Normativa europea32019R0220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 865/2006 per allinearlo alle decisioni CITES sulle licenze, sui certificati e sulla nomenclatura delle specie. Introduce una previsione specifica per rinoceronti ed elefanti vivi provenienti da popolazioni dell’allegato B, imponendo di indicare il divieto di commercio interno nell’Unione di corno e avorio e della loro discendenza, oltre al divieto di caccia al trofeo fuori dalle aree storiche di distribuzione. Sostituisce inoltre gli allegati VII e VIII, aggiornando codici commerciali, unità di misura e riferimenti tassonomici da usare nelle autorizzazioni CITES.

Modifica le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di commercio di specie selvatiche, aggiornando in particolare licenze, certificati, codici e nomenclatura CITES.

Ambito di applicazione

Si applica alle modalità di rilascio e compilazione delle licenze e dei certificati previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, con effetti per gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito del commercio di specie della flora e della fauna selvatiche soggette alla CITES. Incide specificamente sulle importazioni e riesportazioni di rinoceronti vivi ed elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, nonché sulla descrizione degli esemplari e sull’indicazione dei nomi scientifici nelle autorizzazioni. Non introduce, nel testo fornito, esclusioni territoriali ulteriori rispetto all’applicazione generale negli Stati membri.

Regolamento (UE) 2019/220 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 865/2006, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie selvatiche mediante il controllo del loro commercio. L’intervento recepisce aggiornamenti derivanti dalla CITES, in particolare sulle regole relative a elefanti e rinoceronti vivi, sui codici da usare nelle licenze e nei certificati e sulla nomenclatura tassonomica standard.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’esigenza di assicurare il pieno rispetto della convenzione CITES nell’attuazione del regolamento (CE) n. 338/97. I considerando evidenziano che la settima riunione della conferenza delle parti ha modificato la risoluzione Conf. 11.20 (Rev. CoP17) sul commercio di elefanti e rinoceronti vivi e ha aggiornato l’elenco delle opere di riferimento per la nomenclatura allegato alla risoluzione Conf. 12.11 (Rev. CoP17); inoltre, il comitato permanente ha adottato orientamenti riveduti per le relazioni annuali, comprensivi di codici aggiornati per la descrizione degli esemplari e delle unità di misura. Tali modifiche devono essere riflesse nel regolamento di applicazione dell’UE.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento incide sulle procedure e sui contenuti delle licenze e dei certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97, destinati a operatori e autorità competenti nell’Unione per il commercio di specie CITES. Il focus normativo riguarda soprattutto:

  • l’importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi ed elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97;
  • la corretta classificazione degli esemplari e dei prodotti mediante codici commerciali e unità di misura;
  • l’uso della nomenclatura scientifica standard nelle licenze e nei certificati.

Regola speciale per rinoceronti ed elefanti vivi

Con l’inserimento dell’articolo 5 ter nel regolamento (CE) n. 865/2006, le licenze e i certificati rilasciati per l’importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o elefanti vivi provenienti da popolazioni dell’allegato B devono riportare una condizione espressa. In particolare:

  • il corno e l’avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all’interno dell’Unione;
  • i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non possono essere oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.

Aggiornamento dei codici e delle unità di misura

L’allegato VII sostituito contiene un elenco molto ampio di codici da utilizzare nella descrizione degli esemplari nelle licenze e nei certificati. La tabella copre sia organismi interi sia parti e derivati, con unità di misura standard e alternative. Vi rientrano, tra gli altri:

  • animali vivi, corpi, ossa, zanne, corna, pelli, crani, trofei e proboscidi;
  • prodotti come avorio intagliato, gioielleria in avorio, pellicceria, cuoio, corallo, caviale, olio, muschio, cera, zucchero no, no, ecc. [nota: il testo fornito non contiene questa voce, quindi è omessa nel contenuto normativo effettivo];
  • legname e derivati, inclusi tronchi, legno segato, tranciati, sfogliati, piallacci e prodotti di legno;
  • materiali vegetali come semi, radici, foglie, fiori, frutti, estratti, medicinali, colture e piante vive.

La tabella specifica anche le unità raccomandate e le eventuali unità alternative, ad esempio kg, g, l, ml, m, m2, m3 e numero di esemplari. Numerose note chiariscono casi particolari, per esempio la distinzione tra avorio intagliato e zanne intere, la registrazione dei trofei esportati insieme, il trattamento di coralli vivi o pietrificati, e l’uso di unità particolari per legni o derivati di specifici taxa.

Aggiornamento della nomenclatura scientifica

L’allegato VIII sostituito aggiorna i riferimenti tassonomici da usare nelle licenze e nei certificati per l’indicazione dei nomi scientifici. Il testo individua opere di riferimento generali e specialistiche per diversi gruppi:

  • mammiferi, con fonti tassonomiche generali e numerose eccezioni per specie o generi specifici;
  • uccelli, rettili, anfibi, pesci, ragni, scorpioni, insetti, molluschi, coralli e piante;
  • riferimenti mirati per famiglie e generi vegetali sensibili, come Cactaceae, Cycadaceae, Orchidaceae, Aloe, Dalbergia del Madagascar, Diospyros del Madagascar, Guaiacum e altri.

Per vari taxa sono indicate fonti bibliografiche precise e, in alcuni casi, l’obbligo di preferire nomi di forme selvatiche rispetto a quelli domestici o di applicare sinonimi accettati in ambito CITES.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Inserimento dell'articolo 5 ter nel regolamento (CE) n. 865/2006

Le licenze e i certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 per l’importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell’allegato B devono contenere una condizione specifica: il corno e l’avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all’interno dell’Unione. Inoltre, tali rinoceronti ed elefanti non possono essere oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.

Sostituzione degli allegati VII e VIII

Vengono sostituiti integralmente gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 865/2006. L’allegato VII aggiorna i codici commerciali e le unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati per la descrizione degli esemplari. L’allegato VIII aggiorna le opere di riferimento per la nomenclatura scientifica delle specie da indicare nelle licenze e nei certificati, includendo riferimenti tassonomici per fauna e flora e specifiche indicazioni per diversi gruppi tassonomici e popolazioni.

Aggiornamento dei codici di descrizione degli esemplari

L’allegato VII fornisce una tabella dettagliata di codici e unità di misura per numerose tipologie di esemplari o prodotti, tra cui animali vivi, parti di animali, prodotti derivati, legname, pelli, trofei, avorio, corallo, caviale, piante e prodotti vegetali. La tabella indica per ciascuna voce il codice commerciale, l’unità raccomandata e le eventuali unità alternative, con note esplicative per casi particolari.

Aggiornamento della nomenclatura scientifica CITES

L’allegato VIII aggiorna i riferimenti tassonomici da utilizzare per la corretta indicazione dei nomi scientifici nelle licenze e nei certificati. Sono elencati i riferimenti standard per numerosi taxa di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, artropodi, molluschi, coralli e piante, con indicazioni su sinonimi, eccezioni e fonti di riferimento specialistiche da seguire per specifici gruppi e specie.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteprotezione della fauna e della flora selvatichecommercio internazionaledoganenomenclatura scientifica

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