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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/221

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna una serie di autorizzazioni UE di additivi per mangimi modificando le indicazioni sul titolare dell'autorizzazione e inserendo Genencor International B.V. quale rappresentante. La Commissione precisa che si tratta di una modifica esclusivamente amministrativa, senza nuova valutazione degli additivi da parte dell'EFSA. Le modifiche incidono sul testo di diversi regolamenti già vigenti, uniformando le denominazioni riportate nei titoli e negli allegati. L'atto si applica dal 30 marzo 2019.

Modifica puramente amministrativa di numerose autorizzazioni di additivi per mangimi per aggiornare il nome del titolare e indicare Genencor International B.V. come rappresentante del titolare dell'autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorizzazioni di specifici additivi per mangimi già concessi dai regolamenti (CE) n. 785/2007, 379/2009, 1087/2009, (UE) n. 9/2010, 337/2011 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, 528/2011, 840/2012, 1021/2012, 2016/899, 2016/997, 2017/440 e 2017/896. Riguarda il solo aggiornamento dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione e al suo rappresentante per gli additivi elencati, senza nuova valutazione scientifica. Si applica nell'Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE; entra in applicazione dal 30 marzo 2019.

Modifica delle autorizzazioni di additivi per mangimi: aggiornamento del titolare e del rappresentante

Il regolamento interviene su una serie di autorizzazioni già rilasciate per additivi per mangimi, aggiornando esclusivamente le indicazioni relative al titolare dell'autorizzazione e al suo rappresentante. La Commissione sottolinea che la modifica è di natura amministrativa e non comporta una nuova valutazione scientifica degli additivi autorizzati.

Contesto normativo e base giuridica

L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. La domanda è stata presentata dal titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Ltd., con l'obiettivo di inserire nelle autorizzazioni il nome del proprio rappresentante e, per alcune autorizzazioni, aggiornare anche la denominazione del titolare.

Oggetto delle modifiche

Le modifiche riguardano le autorizzazioni già concesse dai regolamenti (CE) n. 785/2007, 379/2009, 1087/2009, (UE) n. 9/2010, 337/2011 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, 528/2011, 840/2012, 1021/2012, 2016/899, 2016/997, 2017/440 e 2017/896. In ciascuno di questi atti vengono sostituiti i riferimenti nominativi nel titolo e/o nell'allegato, al fine di riportare la dicitura completa "Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.".

Ragioni della modifica amministrativa

Dai dati presentati risulta che, a decorrere dal 30 marzo 2019, Genencor International B.V. agirà come rappresentante del titolare delle autorizzazioni per gli additivi interessati. Inoltre, Finnfeeds International Limited ha cambiato denominazione in Danisco (UK) Ltd.; di conseguenza, le autorizzazioni devono essere allineate alla nuova situazione societaria e rappresentativa. La Commissione evidenzia che non vi è alcuna incidenza sulla valutazione di sicurezza degli additivi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 30 marzo 2019, data espressamente indicata come momento di efficacia della rappresentanza di Genencor International B.V. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e natura della modifica

L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. La Commissione qualifica le modifiche come puramente amministrative, senza necessità di nuova valutazione degli additivi, e informa l'Autorità europea per la sicurezza alimentare della domanda presentata dal titolare dell'autorizzazione.

Aggiornamento del titolare e del rappresentante

Su richiesta di Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Ltd., i riferimenti autorizzativi sono aggiornati per indicare che Genencor International B.V. agirà come rappresentante del titolare a decorrere dal 30 marzo 2019. Per alcune autorizzazioni viene anche corretto il nome del titolare, in quanto Finnfeeds International Limited ha cambiato denominazione in Danisco (UK) Ltd.

Modifiche ai regolamenti di autorizzazione esistenti

Il regolamento modifica i titoli e/o le colonne degli allegati dei regolamenti (CE) n. 785/2007, 379/2009, 1087/2009, (UE) n. 9/2010, 337/2011 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, 528/2011, 840/2012, 1021/2012, 2016/899, 2016/997, 2017/440 e 2017/896, sostituendo le precedenti denominazioni con la formula "Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.".

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 30 marzo 2019, data dalla quale decorre la rappresentanza di Genencor International B.V. indicata nella domanda del titolare.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni amministrativemangimi

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