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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/226

Regolamento (UE) 2019/226 della Commissione, del 6 febbraio 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009, che contiene l'elenco degli operatori aerei soggetti al sistema ETS dell'UE e indica per ciascuno lo Stato membro di riferimento. L'aggiornamento si fonda sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol ed è adottato per rispettare la cadenza annuale prevista dall'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Il provvedimento entra in vigore con urgenza ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 aggiornando l'elenco degli operatori aerei e lo Stato membro di riferimento nell'ambito del sistema ETS dell'UE per il trasporto aereo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE. Incide sugli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente, ai fini dell'inclusione nell'elenco tenuto dalla Commissione e dell'individuazione dello Stato membro di riferimento. Non disciplina l'ammissibilità sostanziale di un operatore al sistema ETS dell'UE, che dipende dall'effettivo svolgimento dell'attività di trasporto aereo prevista dalla direttiva, e non dall'inserimento nell'elenco; l'elenco ha funzione di semplificazione amministrativa.

Regolamento (UE) 2019/226 della Commissione

Il regolamento aggiorna l'elenco degli operatori aerei ricompresi nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS dell'UE), sostituendo l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009. L'intervento si colloca nel quadro della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, che ha incluso il trasporto aereo nel sistema ETS.

Contesto normativo e finalità

Secondo i considerando, l'elenco degli operatori aerei è funzionale a semplificare gli adempimenti amministrativi, perché consente di individuare lo Stato membro competente per la regolamentazione del singolo operatore. La Commissione precisa, tuttavia, che l'inserimento di un operatore nel sistema ETS dell'UE non dipende dall'iscrizione nell'elenco, ma dallo svolgimento di un'attività di trasporto aereo rientrante nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Base giuridica e fonte dei dati

La base giuridica richiamata è l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Le modifiche dell'elenco sono effettuate sulla base degli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol, che costituiscono il supporto informativo per l'aggiornamento annuale dell'allegato.

Contenuto normativo

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con quello allegato al nuovo regolamento. L'allegato contiene un elenco molto esteso di operatori aerei, ripartiti per Stato membro di riferimento, con indicazione del numero di identificazione CRCO, del nome dell'operatore e dello Stato dell'operatore. Per i professionisti, il dato rilevante è che l'atto incide sull'aggiornamento amministrativo dell'elenco, non sui criteri sostanziali di assoggettamento al sistema ETS.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con immediata rilevanza operativa per gli operatori aerei interessati.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l'allegato del nuovo regolamento, aggiornando l'elenco degli operatori aerei e lo Stato membro di riferimento di ciascuno.

Finalità dell'elenco degli operatori aerei

Dai considerando emerge che l'elenco serve a ridurre l'onere amministrativo per gli operatori aerei, individuando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore. L'inclusione nel sistema ETS dell'UE resta invece collegata allo svolgimento dell'attività di trasporto aereo prevista dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Base informativa dell'aggiornamento

Le modifiche dell'elenco si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol, richiamati espressamente nel preambolo come fondamento tecnico dell'aggiornamento periodico.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rapporto con la direttiva 2003/87/CE

Il regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, al fine di rispettare il termine per l'aggiornamento annuale dell'elenco degli operatori aerei.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporto aereoclimascambio di quote di emissione

Testo integrale

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