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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/693

Regolamento delegato (UE) 2019/693 della Commissione, del 7 febbraio 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione

Normativa europea32019R0693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) n. 481/2014, che disciplina le norme specifiche di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione. Le modifiche recepiscono la ristrutturazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e semplificano il calcolo della tariffa oraria per alcuni incarichi a tempo parziale. Il testo mira anche a garantire certezza del diritto e coerenza applicativa per l’intero periodo di programmazione, con applicazione immediata dalla pubblicazione e una specifica efficacia retroattiva per una delle modifiche.

Modifica le norme di ammissibilità delle spese per il personale nei programmi di cooperazione europea, aggiornando i riferimenti al regolamento (UE) n. 1303/2013 e chiarendo il calcolo della tariffa oraria per gli incarichi part-time.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi di cooperazione rientranti nel regolamento (UE) n. 1299/2013, con particolare riguardo alle regole di ammissibilità dei costi del personale nei progetti finanziati. Incide sui beneficiari e sugli organismi coinvolti nella gestione e nel rimborso delle spese di personale, nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea. La modifica ha efficacia generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la disposizione sul calcolo della tariffa oraria per taluni incarichi part-time si applica retroattivamente dal 14 maggio 2014.

Modifica delle norme di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione

Il regolamento delegato (UE) 2019/693 interviene sul regolamento delegato (UE) n. 481/2014, che completa il regolamento (UE) n. 1299/2013 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione. La modifica nasce dall’esigenza di allineare il testo alle riforme apportate al regolamento (UE) n. 1303/2013 dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e di superare difficoltà applicative emerse nel calcolo dei costi del personale part-time.

Contesto e finalità

La Commissione osserva che gli articoli 67, 68 e 68 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono stati ristrutturati e che, di conseguenza, occorreva aggiornare i rinvii contenuti nell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014. Inoltre, l’originario metodo di calcolo della tariffa oraria per alcuni incarichi a tempo parziale si era rivelato poco praticabile quando il contratto o l’atto di impiego disciplinava l’orario settimanale anziché quello mensile. Il nuovo testo mira quindi a garantire maggiore semplicità, certezza del diritto e coerenza nell’intero periodo di programmazione.

Ambito materiale: costi del personale nei programmi di cooperazione

Le modifiche riguardano esclusivamente le regole di ammissibilità dei costi del personale nei programmi di cooperazione. Il regolamento chiarisce le modalità di rimborso ammissibili, collegandole alle diverse opzioni di semplificazione previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013:

  • rimborso sulla base dei costi effettivi, comprovati dall’atto di impiego e dalle buste paga;
  • tabelle standard di costi unitari;
  • somme forfettarie;
  • finanziamenti a tasso forfettario.

Modifiche all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014

L’articolo 3, paragrafo 3, viene integralmente sostituito per aggiornare i rinvii normativi e per elencare in modo sistematico le quattro modalità di rimborso dei costi del personale. In parallelo, il paragrafo 4, lettera a), è riformulato per riferirsi espressamente alla percentuale fissa del costo del lavoro lordo prevista dall’articolo 68 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il paragrafo 5 è soppresso. La modifica più rilevante è però il nuovo paragrafo 6, dedicato agli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b). Per tali incarichi, il rimborso dei costi del personale deve essere calcolato mediante una tariffa oraria unica, ottenuta in uno dei due modi seguenti:

  • dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l’orario di lavoro medio mensile espresso in ore, tenendo conto dell’orario di lavoro fissato nell’atto di impiego e di quello stabilito dalla legge o dagli accordi tra le parti sociali al livello pertinente;
  • dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore.

La tariffa oraria così determinata viene poi moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell’ambito dell’operazione.

Decorrenza e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per ragioni di coerenza con le modifiche già intervenute nel quadro normativo generale, il nuovo testo dell’articolo 3, paragrafo 6, si applica retroattivamente dal 14 maggio 2014. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Impatto pratico per gli operatori

Per i soggetti che gestiscono o rendicontano progetti di cooperazione, il regolamento comporta principalmente:

  • aggiornamento dei riferimenti normativi da utilizzare nella verifica dell’ammissibilità dei costi del personale;
  • applicazione del nuovo criterio uniforme di calcolo della tariffa oraria per gli incarichi part-time interessati;
  • necessità di considerare, nel calcolo mensile, l’orario previsto dall’atto di impiego e dalle norme o dagli accordi collettivi applicabili;
  • utilizzo del parametro alternativo delle 1 720 ore annue quando previsto dal testo.

Il risultato è un sistema più lineare di rendicontazione delle spese di personale nei programmi di cooperazione finanziati nell’ambito della politica di coesione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei riferimenti sulle spese del personale

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 è riscritto per indicare le quattro modalità di rimborso dei costi del personale: rimborso secondo l’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013; tabelle standard di costi unitari ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 68 bis, paragrafi 2, 3, primo comma, e 4; somme forfettarie ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera c); finanziamenti a tasso forfettario ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 68 bis, paragrafo 1.

Percentuale fissa del costo del lavoro lordo

L’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), è sostituito per precisare che, per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso può avvenire mediante una percentuale fissa del costo del lavoro lordo, in conformità all’articolo 68 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Abrogazione del paragrafo 5

L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 è soppresso.

Nuovo metodo di calcolo della tariffa oraria

L’articolo 3, paragrafo 6, è riscritto per stabilire che, per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale si calcola sulla base di una tariffa oraria unica determinata: i) dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l’orario di lavoro medio mensile espresso in ore, tenendo conto dell’orario fissato nell’atto di impiego e di quello stabilito dalla legge o dagli accordi collettivi pertinenti; oppure ii) dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore. La tariffa oraria va poi moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell’ambito dell’operazione.

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 4, relativo al nuovo testo dell’articolo 3, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 14 maggio 2014.

Come è indicizzato

Materiecooperazione territoriale europeafondi strutturaliammissibilità delle spesegestione finanziariaaiuti e finanziamenti ue

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