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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/319

Regolamento (UE) 2019/319 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda la certificazione sanitaria per l'importazione nell'Unione europea in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna numerosi allegati dei regolamenti (CE) n. 999/2001 e (UE) n. 142/2011, principalmente per riallineare la disciplina UE delle importazioni e del transito di prodotti di origine animale alle raccomandazioni OIE in materia di TSE/BSE. Vengono riscritti o sostituiti numerosi modelli di certificati sanitari per diverse categorie di merci, con nuove condizioni, diciture, codici SA e garanzie specifiche. È inoltre previsto un periodo transitorio per non perturbare gli scambi commerciali.

Modifica le regole UE sui certificati sanitari per l’importazione e il transito di materiali e sottoprodotti di origine animale per adeguarle alle prescrizioni TSE/BSE e ai modelli certificativi aggiornati.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione e, in diversi casi, al transito nell’Unione europea di animali vivi, prodotti e sottoprodotti di origine animale, proteine animali trasformate, latte e colostro, alimenti per animali da compagnia, prodotti sanguigni, grassi fusi, gelatina e collagene, corna e zoccoli, trofei di caccia e prodotti intermedi destinati a usi tecnici o industriali. Riguarda in particolare le partite provenienti da paesi terzi, territori o regioni terze, con specifiche condizioni sanitarie legate alla classificazione BSE/TSE, alla provenienza, ai trattamenti termici o di trasformazione, all’etichettatura e ai controlli documentali. Prevede un regime transitorio fino al 30 settembre 2019 per le partite accompagnate da certificati/dichiarazioni redatti secondo i modelli previgenti, purché compilati e firmati entro il 31 luglio 2019.

Regolamento (UE) 2019/319 della Commissione

Il regolamento interviene nel settore della sanità animale e dei sottoprodotti di origine animale, modificando gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 e del regolamento (UE) n. 142/2011. La finalità è di aggiornare le condizioni di importazione e transito nell’Unione, soprattutto in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e di allineare la normativa UE alle raccomandazioni del codice OIE. Il testo sostituisce inoltre numerosi modelli di certificati sanitari e dichiarazioni per diverse categorie merceologiche, incidendo direttamente sulla documentazione richiesta in dogana e ai posti d’ispezione frontalieri.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina prevenzione, controllo ed eradicazione delle TSE nei bovini, ovini e caprini, e del regolamento (CE) n. 1069/2009, relativo ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, con le relative misure attuative del regolamento (UE) n. 142/2011. I considerando spiegano che molte modifiche derivano dall’esigenza di riflettere meglio il veicolo principale di trasmissione della BSE, di evitare discriminazioni rispetto a produzioni già autorizzate nell’Unione e di chiarire le attestazioni sanitarie ai fini della classificazione doganale e del controllo veterinario.

Modifiche all’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001

Nel capitolo B, relativo ai bovini vivi importati, il requisito viene riformulato in termini più netti: gli animali devono essere identificati con un sistema permanente che consenta di ricondurli alla fattrice e alla mandria d’origine e non devono essere casi di BSE né appartenere alle coorti dei casi. Nel capitolo D, sezione B, vengono riscritte le regole per i certificati sanitari relativi ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina.

In particolare:

  • le importazioni sono subordinate a un certificato che attesti l’assenza di materiale specifico a rischio e, in alcuni casi, di carni separate meccanicamente da ossa di bovini, ovini o caprini;
  • sono esclusi, salvo eccezioni, i prodotti ottenuti da animali abbattuti con metodi considerati a rischio per le TSE;
  • per alcune categorie di prodotti, è richiesto che essi provengano da paesi o regioni classificati a rischio BSE trascurabile dalla decisione 2007/453/CE;
  • per gli alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti, è mantenuta una disciplina specifica, con deroga rispetto alle raccomandazioni OIE purché i prodotti siano trasformati ed etichettati secondo il diritto UE.

Modifiche all’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011

La parte più ampia del regolamento riguarda la sostituzione di numerosi capi dell’allegato XV, cioè i modelli di certificato sanitario e le dichiarazioni da usare per l’importazione o il transito di prodotti di origine animale e derivati. Le categorie interessate comprendono, tra le altre:

  • proteine animali trasformate, anche derivate da insetti d’allevamento;
  • latte, prodotti a base di latte e colostro;
  • alimenti in conserva e alimenti trasformati per animali da compagnia;
  • articoli da masticare per animali da compagnia;
  • alimenti greggi per animali da compagnia e sottoprodotti per animali da pelliccia;
  • interiora aromatizzanti;
  • prodotti sanguigni trattati e non trattati;
  • grassi fusi;
  • gelatina e collagene;
  • proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico;
  • corna e zoccoli destinati a fertilizzanti o ammendanti;
  • prodotti intermedi destinati a medicinali, dispositivi medici, reagenti di laboratorio e cosmetici;
  • trofei di caccia di uccelli e ungulati.

Regole comuni dei nuovi certificati

I nuovi modelli prevedono, in linea generale:

  • origine da stabilimenti o impianti riconosciuti e controllati dall’autorità competente;
  • indicazione puntuale delle materie prime ammesse e dei sottoprodotti utilizzabili;
  • trattamenti termici o processi specifici di trasformazione per distruggere gli agenti patogeni;
  • controlli microbiologici, in molti casi con campionamento casuale e criteri su Salmonella ed enterobatteriacee;
  • precauzioni contro la ricontaminazione dopo il trattamento;
  • imballaggio, trasporto e stoccaggio in condizioni igieniche e con etichettatura che segnali il carattere di prodotto non destinato al consumo umano, e spesso neppure animale;
  • specifiche restrizioni BSE/TSE per prodotti derivati da ruminanti, con alternative o deroghe quando i prodotti provengono da territori a rischio BSE trascurabile o da animali nati dopo l’effettiva applicazione del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli.

Latte, colostro e prodotti derivati

Per il latte e i prodotti a base di latte, il certificato richiede origine da paesi o regioni elencati nel regolamento (UE) n. 605/2010, assenza di afta epizootica e peste bovina nei 12 mesi precedenti e assenza di vaccinazione contro la peste bovina nel periodo considerato. Sono previsti trattamenti quali pastorizzazione rapida a 72 °C per almeno 15 secondi, trattamenti equivalenti, UHT a 132 °C per almeno 1 secondo, essiccazione, acidificazione o sterilizzazione, a seconda della destinazione del prodotto e della specie coinvolta. Il colostro bovino ha una disciplina analoga, con ulteriori requisiti sanitari sugli allevamenti di origine e sullo status rispetto a tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

Proteine animali trasformate e insetti d’allevamento

I certificati per proteine animali trasformate, anche derivate da insetti d’allevamento, disciplinano l’origine degli insetti ammessi, il substrato alimentare consentito, i metodi di trasformazione e l’etichettatura. Le specie di insetti espressamente considerate includono, tra le altre, Hermetia illucens, Musca domestica, Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus e diverse specie di grilli. Vengono inoltre precisati i codici SA applicabili e la distinzione tra importazione e transito.

Alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e alimenti greggi

Per gli alimenti in conserva, gli alimenti trasformati e gli articoli da masticare per animali da compagnia, il regolamento dettaglia i sottoprodotti da cui possono essere ricavati, i processi termici richiesti e i controlli microbiologici. Per gli alimenti greggi per animali da compagnia e per i sottoprodotti destinati all’alimentazione degli animali da pelliccia, la certificazione insiste sull’assenza di contaminazioni, sulla chiusura degli imballaggi e sulle condizioni di stoccaggio e trasporto. In molti casi è prevista un’etichetta con la dicitura non destinato al consumo umano, talvolta estesa a non destinato al consumo umano o animale.

Prodotti sanguigni

Il regolamento distingue prodotti sanguigni destinati alla catena mangimistica e prodotti destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali. Per i prodotti destinati come materie prime per mangimi sono previsti trattamenti termici, sterilizzazione o essiccazione a spruzzo, condizioni microbiologiche e, per alcune destinazioni, il mantenimento in luogo asciutto per almeno 6 settimane. Per i prodotti destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali, invece, si richiedono marcature specifiche, trasformazioni idonee e controlli ancora più rigorosi in funzione dell’uso finale.

Gelatina, collagene e proteine idrolizzate

Per gelatina e collagene non destinati al consumo umano, il certificato richiede che siano stati prodotti da materiali di categoria 3 mediante processi acidi/alcalini, lavaggio, filtrazione, estrusione e sterilizzazione, e che siano confezionati con dicitura idonea. Per le proteine idrolizzate, il testo impone processi che minimizzino la contaminazione delle materie prime e, se derivano da pelli di ruminanti, processi ulteriormente qualificati, con parametri di temperatura, pH e pressione specifici. Fosfato bicalcico e fosfato tricalcico devono essere ottenuti con procedimenti industriali descritti in modo dettagliato, comprensivi di triturazione, sgrassatura, trattamenti acidi o a vapore e specifiche temperature di essiccazione.

Corna, zoccoli, trofei di caccia e prodotti intermedi

Le corna e gli zoccoli destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti devono provenire da animali macellati o sani, essere stati sottoposti a trattamento termico ad almeno 80 °C al centro della massa per un’ora e presentare imballaggi etichettati. I trofei di caccia di uccelli e ungulati non trattati sono assoggettati a condizioni sanitarie territoriali molto specifiche, diverse secondo la specie, con richiamo ai regimi di assenza di malattie e alla distanza da frontiere di paesi non autorizzati. Infine, il modello di dichiarazione per i prodotti intermedi destinati a medicinali, dispositivi medici, reagenti e cosmetici richiede che il materiale sia destinato a usi ben definiti e che sia stato ottenuto da materiali ammissibili, con etichettatura e itinerario di trasporto diretti verso stabilimenti riconosciuti o autorizzati nell’Unione.

Regime transitorio e applicazione pratica

Per evitare perturbazioni degli scambi, l’articolo 3 consente sino al 30 settembre 2019 l’uso dei vecchi certificati, purché siano stati compilati e firmati entro il 31 luglio 2019. Questo è particolarmente rilevante per gli operatori italiani che importano o commercializzano tali categorie di merci, perché la conformità documentale diventa decisiva nei rapporti con dogane, servizi veterinari e posti di ispezione frontalieri.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di recepimento. In pratica, ciò impone agli operatori economici e ai consulenti di adeguare immediatamente i modelli certificativi e le procedure interne di controllo documentale e sanitario.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001

L’articolo 1 rinvia all’allegato I del regolamento. Le modifiche incidono sul capitolo B, dove viene rafforzata la formula relativa ai bovini vivi importati nell’Unione, richiedendo che non siano casi di BSE né appartenenti alle coorti dei casi. Il capitolo D, sezione B, viene riscritto per aggiornare le condizioni dei certificati sanitari relativi a sottoprodotti e prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, includendo divieti su materiale specifico a rischio, carni separate meccanicamente e metodi di abbattimento a rischio, nonché deroghe per prodotti da paesi/regioni a rischio BSE trascurabile e per alcuni alimenti per animali da compagnia.

Modifica dell’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011

L’articolo 2 rinvia all’allegato II del regolamento. Sono sostituiti e aggiornati numerosi modelli di certificato sanitario/dichiarazione per proteine animali trasformate, latte e colostro, alimenti per animali da compagnia, prodotti sanguigni, grassi fusi, gelatina e collagene, proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e tricalcico, corna e zoccoli, trofei di caccia e prodotti intermedi. Le revisioni introducono nuovi requisiti su origine delle materie prime, trattamenti termici, condizioni microbiologiche, imballaggio, etichettatura e tracciabilità, oltre all’adeguamento dei codici SA e delle note esplicative.

Periodo transitorio per certificati e dichiarazioni previgenti

L’articolo 3 consente fino al 30 settembre 2019 l’ammissione all’importazione e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati accompagnate da certificati sanitari/dichiarazioni secondo i modelli precedenti, a condizione che i certificati o le dichiarazioni siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 luglio 2019.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaresottoprodotti di origine animalecommercio internazionaleprotezione contro le tse e la bse

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