Ordinanza n. 28/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio-inadempimento della Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08 e art. 19, d.lgs. 286/98 in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.L. 20/2023 (conv. L. 50/2023), avanzato in data 21/11/2023 tramite kit postale n. assicurata 05598527435-0, n. pratica assegnata dall’ufficio 24LT005293, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine congruo o di fissare un appuntamento per convocare il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Latina sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza, presentata il 21 novembre 2023 tramite kit postale, di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro sessanta giorni e che non aveva provveduto neppure dopo vari solleciti, l'ultimo dei quali del 15 maggio 2025. Ha sostenuto che tale ultima diffida costituisse un nuovo impulso procedimentale, dal quale sarebbe decorso un nuovo termine per proporre il ricorso. Nel merito ha allegato il diritto alla conversione e denunciato la violazione della disciplina introdotta dall'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, arbitrarietà, carenza di istruttoria e violazione dell'art. 7 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda principale. In via interlocutoria ha rilevato, ai fini della tempestività dell'azione avverso il silenzio, che il termine decadenziale di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a. deve essere calcolato dalla scadenza del termine di conclusione decorrente dalla presentazione dell'istanza, e non dalla data di successive diffide o solleciti. Poiché l'istanza era stata presentata il 21 novembre 2023 e il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro sessanta giorni, il ricorso notificato il 24 maggio 2025 appare, allo stato, proposto oltre l'anno previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha quindi assegnato alle parti quindici giorni per depositare memorie sulla sola questione della tempestività, riservando la decisione definitiva all'esito del contraddittorio scritto.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
Il termine decadenziale per l'azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il ricorso deve essere proposto entro un anno da tale momento.
art. 2, comma 6, l. 241/1990
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine di conclusione decorre dal ricevimento della domanda originaria, non da successive diffide o solleciti.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione che stabilisce, secondo la prospettazione del ricorrente, il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento relativo al permesso di soggiorno.
art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
È richiamato dal ricorrente quale fondamento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; la questione sostanziale non è stata ancora decisa.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione degli obblighi partecipativi; la relativa censura non è stata ancora esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, il termine massimo di un anno previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare di conclusione del procedimento, individuato con riferimento alla presentazione dell'istanza originaria.
- Le diffide e i solleciti successivi non fanno decorrere un nuovo termine decadenziale per proporre l'azione avverso il silenzio, né riaprono il termine già iniziato, poiché il termine di conclusione del procedimento a iniziativa di parte decorre dal ricevimento della domanda originaria.
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