Cassazione Penale, Sentenza n. 21484/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta da operazioni dolose (omissione di pagamento imposte e mancata presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2011-2015) e per bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta delle scritture contabili dal 2012 al 2015). Ha dedotto che gran parte del debito fiscale era sorto prima del suo ingresso come amministratrice, che la società era in pratica inattiva dal 2011, che molte scritture erano state sottratte da ignoti e che il liquidatore aveva prodotto riproduzioni utili; ha contestato la determinazione induttiva del debito 2011, la mancata valutazione del momento e del quantum del debito fiscale, la mancanza di verifica del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, la possibile consegna della contabilità al liquidatore e l'errata qualificazione della continuazione ex art. 81 c.p. invece che della continuazione fallimentare più favorevole, nonché il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello sia sul profilo oggettivo che soggettivo della bancarotta da operazioni dolose (omessa valutazione puntuale del momento e del quantum del debito tributario 2011 e del nesso causale con il dissesto) sia sulla bancarotta fraudolenta documentale (confusione tra omessa tenuta e occultamento/falsificazione e mancata verifica del dolo specifico). Ha altresì constatato che non è stata adeguatamente esaminata la difesa secondo cui la contabilità era stata consegnata al liquidatore. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame con pieni poteri; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 223 comma 2 n. 2, legge fallimentare
La norma punisce la causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose; la giurisprudenza distingue tra dolo diretto a provocare il dissesto e operazioni dolose in cui il dissesto è effetto prevedibile di una condotta volontaria accettata come rischio dall'agente.
art. 216 comma 1 n. 2, legge fallimentare
La disposizione riguarda la bancarotta fraudolenta documentale; va distinto tra occultamento fisico delle scritture (dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e tenuta fraudolenta delle scritture ovvero falsificazione/annotazioni mendaci (ipotesi con diversa struttura del dolo).
Richiamata nella prospettazione difensiva sulla continuazione; la Corte osserva che il corretto inquadramento della continuazione può produrre effetti favorevoli e deve essere valutato con attenzione rispetto alle fattispecie concorse.
Massime di principio
- Per la bancarotta da operazioni dolose è essenziale dimostrare il nesso causale tra la condotta omissiva (es. mancato pagamento imposte) e il dissesto: occorre valutare il momento di nascita del credito tributario e il suo ammontare rispetto al periodo di amministrazione dell'imputato.
- L'amministratore è responsabile degli obblighi fiscali e dichiarativi a partire dalla data in cui ha assunto la carica: l'analisi deve quindi tener conto della data di nomina e delle notifiche attive dell'amministrazione finanziaria.
- La bancarotta fraudolenta documentale richiede di distinguere chiaramente tra omessa tenuta, occultamento fisico delle scritture e tenuta fraudolenta/falsificazione: l'esistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori va accertata separatamente dall'effetto di impossibilità ricostruttiva.
- Se la difesa allega che la contabilità è stata effettivamente consegnata o che le scritture originali sono state sottratte da terzi, il giudice deve valutare concretamente la disponibilità delle scritture (originali o copie firmate) e l'utilità probatoria delle riproduzioni prodotte.
- La determinazione induttiva del debito fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria può essere censurata e la sua fondatezza va esaminata nel merito quando è rilevante per la causalità del dissesto; l'onere di contestazione non può essere considerato automaticamente insuperabile se vi sono circostanze che depotenziavano la conoscenza o la possibilità di impugnazione.
- In sede di appello e di legittimità il giudice deve fornire motivazioni puntuali sia sul profilo oggettivo che su quello soggettivo del reato: semplici affermazioni sulla gravità dell'effetto non sostituiscono la prova del dolo specifico.
- La qualificazione della continuazione e la valutazione delle circostanze attenuanti vanno esaminate con attenzione: errori in tali valutazioni possono giustificare annullamento e rinvio per nuovo esame.
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