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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26584/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza di appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, assolvendo l'imputato da alcuni capi e confermando la responsabilità per un residuo episodio di corruzione propria, con rideterminazione della pena. La vicenda riguardava un avvocato, vice presidente di un consorzio autostradale, accusato di avere asservito la propria funzione agli interessi di privati coinvolti in un appalto di lavori pubblici finanziati anche con fondi UE, ricevendo in cambio incarichi professionali tramite una società di consulenza. Il ricorso articolava sette motivi: 1) illogicità della motivazione sulla ricostruzione del patto corruttivo e sugli atti contrari ai doveri d'ufficio; 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per avere la Corte di appello modificato la struttura soggettiva del patto corruttivo; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe al più riconducibile alla corruzione per l'esercizio della funzione e non alla corruzione propria; 4) incompetenza territoriale in favore di altro foro; 5) nullità per difetto di capacità del giudice di primo grado, per la partecipazione di un giudice onorario; 6) violazione del diritto di difesa per la revoca di prove testimoniali e per l'omessa risposta in appello; 7) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti sulla correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto e sulla qualificazione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi sul difetto di capacità del giudice e sull'incompetenza territoriale, ha dichiarato inammissibile il motivo sulla prova testimoniale per difetto di specificità, ha ritenuto infondato il motivo sulla correlazione tra accusa e sentenza, ma ha accolto il primo e il terzo motivo, rilevando che la motivazione di merito non aveva individuato con sufficiente precisione quali atti contrari ai doveri d'ufficio fossero stati compiuti, né aveva dimostrato in modo adeguato l'esistenza di un patto sinallagmatico tra tali atti e le utilità ricevute. In particolare, la Corte ha affermato che il mero conflitto di interessi o l'asservimento generico della funzione non bastano a provare la corruzione propria, e che anche gli incarichi professionali leciti possono costituire utilità corruttiva solo se inseriti in una relazione corruttiva e non sorretti da una causa autonoma lecita. La sentenza impugnata è quindi stata annullata con rinvio ad altro giudice di merito per nuovo esame sui punti indicati; è rimasto assorbito il motivo sulle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La dedotta violazione sulla capacità del giudice è stata trattata come possibile nullità assoluta e insanabile, ma esclusa nel caso concreto.

  • art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

    Il reato oggetto del processo non rientrava nel catalogo richiamato dalla norma ai fini del divieto di assegnazione del giudice onorario ai collegi.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Il divieto di assegnazione del giudice onorario ai collegi penali è stato ritenuto inapplicabile al caso concreto, perché il reato non era tra quelli contemplati.

  • art. 33, comma 2, c.p.p.

    L'eventuale inosservanza delle regole di assegnazione dei processi non è stata considerata incidente sulla capacità del giudice.

  • art. 581 c.p.p.

    Per il motivo sulla revoca della prova testimoniale è stata ribadita l'esigenza di specificità del ricorso e di indicazione della decisività della prova.

  • art. 319 c.p.

    È stata richiamata la corruzione propria come fattispecie che richiede prova dell'accordo corruttivo e del rapporto sinallagmatico tra atto contrario ai doveri e utilità.

  • art. 318 c.p.

    La Corte ha richiamato la distinzione tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione, sottolineando che non ogni asservimento della funzione integra l'ipotesi più grave.

  • art. 320 c.p.

    La Corte di appello aveva qualificato il fatto ai sensi della norma sulla corruzione del pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio, ma la Cassazione ha rilevato la necessità di verificare la corretta sussunzione tra art. 318 e art. 319 c.p.

  • art. 323-bis c.p.

    L'attenuante speciale era stata riconosciuta in appello e il suo eventuale ulteriore rilievo rispetto alle attenuanti generiche è rimasto assorbito.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La prova del patto corruttivo non può fondarsi sulla sola dazione dell'utilità, ma richiede il riscontro con altre circostanze di fatto.

Massime di principio

  • Nella corruzione, non basta dimostrare un generico conflitto di interessi, un rapporto opaco o l'asservimento della funzione: occorre provare un accordo corruttivo preciso, con individuazione delle prestazioni reciproche e del loro nesso sinallagmatico.
  • Per integrare la corruzione propria è necessario che siano specificamente individuati atti contrari ai doveri d'ufficio; la mera violazione del dovere di imparzialità o la semplice presa in carico dell'interesse privato non sono di per sé sufficienti.
  • La dazione o la percezione di un'utilità, anche se lecita in astratto come un incarico professionale, è penalmente rilevante solo se inserita in un rapporto corruttivo e se non trova una causa autonoma e lecita spiegabile in modo alternativo.
  • La prova del patto corruttivo non può esaurirsi nella sola erogazione dell'utilità: servono ulteriori elementi oggettivi e logici che dimostrino che l'utilità sia stata il prezzo del comportamento antidoveroso.
  • Ai fini della corruzione, la qualificazione tra art. 318 e art. 319 c.p. dipende dalla concreta dimostrazione che la funzione sia stata condizionata in modo da violare modi, contenuti o tempi dell'azione amministrativa, non dal solo fatto che il pubblico agente abbia agito in un contesto di contiguità con interessi privati.
  • La violazione delle regole di assegnazione dei processi o della partecipazione del giudice onorario non determina automaticamente nullità assoluta o difetto di capacità del giudice, se la fattispecie processuale non ricade nei casi espressamente vietati e non emergono ulteriori vizi tipizzati.
  • La censura sulla mancata ammissione o revoca di prove testimoniali in cassazione richiede una puntuale dimostrazione della decisività della prova non assunta, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieCorruzione propriaCorruzione impropria
IstitutiNullità processualeOnere della prova

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