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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17467/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite riguarda il calcolo dei supplementi di pensione spettanti a un iscritto alla gestione speciale ENPALS, poi confluita nell'INPS, con decorrenze 1 giugno 2010, 1 luglio 2010 e 1 dicembre 2015. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi i provvedimenti di liquidazione nella parte in cui determinavano la quota B della pensione applicando un limite alla retribuzione pensionabile, escludendo l'esistenza di un tetto nel calcolo della quota B. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione, rigettando il gravame dell'INPS. In cassazione l'INPS ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicazione, per le anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1999, del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il controricorrente ha eccepito giudicato interno e ha sostenuto anche l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione seguita dalla Corte di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS nei limiti del motivo proposto. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di giudicato interno, affermando che l'impugnazione investiva la regola di calcolo della quota B e quindi l'unità minima di decisione ancora controversa. Nel merito ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti conformi: nella determinazione della quota B non possono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997; tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. È stata inoltre disattesa la doglianza di illegittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale che esclude la necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche nel calcolo della quota B della pensione; non risulta abrogato dai successivi interventi normativi.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    La disciplina della quota B per le anzianità contributive successive al 1 gennaio 1993 non esclude il tetto retributivo previsto dalla normativa previgente.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Distingue tra quota A, riferita alle anzianità anteriori al 1 gennaio 1993, e quota B, riferita alle anzianità successive; la controversia concerne la determinazione della quota B.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto deducendo violazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995

    Invocata nel controricorso come parametro della dedotta illegittimità costituzionale dell'interpretazione seguita dalla Corte d'appello.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato per affermare che il sistema previdenziale può non prevedere una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni, purché sia assicurata una proporzionalità complessiva e non sia compromessa la finalità previdenziale.

Massime di principio

  • Nel processo di cassazione, il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull'unità minima di decisione costituita dal rapporto fatto-norma-effetto; se l'impugnazione investe anche uno solo degli elementi di tale sequenza, la questione resta devoluta al giudice dell'impugnazione.
  • Nella disciplina della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa previgente continua ad operare nel calcolo della quota B, salvo un'espressa abrogazione o un'incompatibilità normativa non riscontrata.
  • La distinzione tra quota A e quota B nei trattamenti pensionistici speciali resta centrale: la quota A segue la normativa previgente per le anzianità anteriori al 1 gennaio 1993, mentre la quota B riguarda le anzianità successive e va calcolata secondo la disciplina specifica senza espungere automaticamente i limiti retributivi previsti dal sistema.
  • In materia previdenziale non è richiesta una corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate, purché il sistema mantenga una ragionevole proporzionalità e realizzi le finalità costituzionali di adeguatezza e tutela previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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