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Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 899/2024 del Tribunale di Cosenza.

Giustizia amministrativa202500267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto actio iudicati per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 899/2024 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente e ad assegnarvi le somme spettanti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Nonostante la notifica della pronuncia, effettuata il 5 luglio 2024 all'indirizzo PEC del Ministero e corredata dal codice fiscale e dall'indicazione delle annualità interessate, l'amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale ottemperanza della sentenza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito resistendo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e accertando il perdurante inadempimento dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente o funzionario designato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, con il compito di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I compensi e le spese dell'attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori ex legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto ha fondato l'ordine rivolto al Ministero di eseguire la sentenza lavoristica.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi e delle spese commissariali all'amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal TAR quale fondamento dell'applicazione analogica relativa alle spese dell'attività commissariale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della pronuncia del giudice ordinario, l'amministrazione rimanga inerte nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente la pronuncia posta a fondamento dell'actio iudicati, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta, in funzione sostitutiva, può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della pronuncia, comprese le eventuali modifiche di bilancio indispensabili.
  • La disciplina sulle spese dell'attività commissariale prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, ponendo tali spese a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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