Parere n. 910/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Dario Bossi per l’annullamento del provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha respinto l’istanza di accesso agli atti presentata dal signor Bossi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di accesso agli atti opposto dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione a esposti diretti a sollecitare l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di magistrati ordinari
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per ottenere l’annullamento della nota con cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha respinto la sua istanza di accesso, volta a conoscere l’esito di alcuni esposti diretti a sollecitare l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di magistrati ordinari. Il Ministero della giustizia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto, in subordine, il rigetto. La questione decisiva riguarda l’esperibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia di accesso ai documenti amministrativi, alla luce dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, del carattere demolitorio del rimedio straordinario e della previsione di uno specifico rito accelerato davanti al tribunale amministrativo regionale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile. L’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 prevede, contro il diniego espresso o tacito di accesso, esclusivamente il ricorso al tribunale amministrativo regionale. A ciò si aggiungono il carattere meramente demolitorio del ricorso straordinario, incompatibile con l’ordine di esibizione dei documenti che normalmente conclude il giudizio in materia di accesso, e l’esistenza di un rito accelerato speciale, incompatibile con i tempi del procedimento relativo al ricorso straordinario. La Sezione richiama, quale precedente conforme, il proprio parere n. 1781 del 14 novembre 2022 e conclude per la dichiarazione di inammissibilità.
Osservazioni
Esperibilità del ricorso straordinario in materia di accesso
Il ricorso straordinario non è esperibile contro il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi, poiché l’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 individua nel ricorso al tribunale amministrativo regionale l’unico rimedio proponibile.
Natura demolitoria del rimedio straordinario
Il ricorso straordinario ha carattere meramente demolitorio e non consente l’adozione di una pronuncia contenente un ordine di facere nei confronti dell’amministrazione, quale l’ordine di esibizione dei documenti normalmente disposto nel giudizio in materia di accesso.
Rito speciale accelerato in materia di accesso
La previsione di un rito accelerato davanti al giudice amministrativo è incompatibile con le cadenze del procedimento previsto per la decisione del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241
ricorso al tribunale amministrativo regionale
La disposizione è interpretata nel senso che, contro il diniego espresso o tacito di accesso, è previsto esclusivamente il ricorso al tribunale amministrativo regionale, con conseguente preclusione del ricorso straordinario.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il procedimento del ricorso straordinario, per le sue cadenze e per il carattere demolitorio del rimedio, non è compatibile con la tutela tipica richiesta in materia di accesso.
parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 1781 del 14 novembre 2022
Richiamato come precedente conforme sull’inammissibilità del ricorso straordinario in materia di accesso.
Massime di principio
- Il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi deve essere contestato mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è esperibile in tale materia.
- Il ricorso straordinario, avendo natura meramente demolitoria, non è idoneo a definire controversie nelle quali la tutela richiesta presupponga un ordine di facere dell’amministrazione, come l’ordine di esibizione dei documenti nel giudizio di accesso.
- L’esistenza di un rito speciale accelerato previsto per una determinata materia costituisce un ulteriore elemento di incompatibilità con il procedimento del ricorso straordinario, quando i tempi e la struttura dei due rimedi non siano conciliabili.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro il diniego di accesso
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha respinto un’istanza di accesso agli atti. L’istanza mirava a conoscere l’esito di alcuni esposti presentati per sollecitare l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.
Svolgimento del procedimento
Il ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla legittimità della prassi amministrativa contestata. Il Ministero della giustizia, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto, in subordine, il rigetto. Il ricorrente ha successivamente depositato controdeduzioni.
Ragioni di inammissibilità
La Sezione ha ritenuto che il ricorso straordinario non possa essere utilizzato in materia di accesso per tre ragioni convergenti:
- l’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che, contro il diniego espresso o tacito di accesso, l’istante può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale;
- il ricorso straordinario ha carattere meramente demolitorio e non consente l’adozione di un ordine di facere nei confronti dell’amministrazione;
- il giudizio in materia di accesso è assistito da un rito accelerato, incompatibile con le cadenze del procedimento per la decisione del ricorso straordinario.
Tutela richiesta in materia di accesso
Secondo la Sezione, la tutela contro il diniego di accesso non si esaurisce nell’eliminazione dell’atto negativo, ma richiede normalmente una pronuncia idonea a ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti. Tale contenuto conformativo non è compatibile con la natura meramente demolitoria del ricorso straordinario.
Precedente richiamato e conclusione
Il parere richiama, quale precedente conforme, il parere della Sezione Prima n. 1781 del 14 novembre 2022. In applicazione dei principi richiamati, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
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