Sentenza del 28/10/2015 n. 21982 - Corte di Cassazione
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - In Genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società il ricorso a contratti di appalto che, secondo il processo verbale della Guardia di finanza, dissimulavano una vietata intermediazione di manodopera ai sensi della legge n. 1369 del 1960. Da ciò derivavano recuperi di IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2000-2003: la società sarebbe stata il datore di lavoro effettivo dei lavoratori impiegati e avrebbe quindi dovuto applicare le ritenute fiscali, mentre non avrebbe potuto detrarre l'IVA né dedurre i costi formalmente fatturati dalle imprese appaltatrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo e assorbito il quinto. Ha affermato che, in caso di intermediazione illecita, il soggetto che utilizza effettivamente i lavoratori è considerato datore di lavoro a tutti gli effetti, anche se non ha materialmente pagato le retribuzioni. Su tale soggetto gravano quindi gli obblighi di sostituto d'imposta. Inoltre, le fatture dell'intermediario non consentono la detrazione dell'IVA né la deduzione dei relativi costi, poiché manca un valido rapporto contrattuale avente a oggetto una reale prestazione di servizi. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio a una diversa sezione, che dovrà accertare concretamente l'esistenza dell'intermediazione vietata, riesaminare le riprese fiscali e motivare adeguatamente la decisione.
Norme richiamate
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1
i prestatori di lavoro occupati in violazione di esso sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni
Il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera comporta l'imputazione del rapporto di lavoro al soggetto che utilizza concretamente le prestazioni, con trasferimento su quest'ultimo degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, normativi e fiscali.
D.P.R. 22 settembre 1973, n. 600, art. 23, comma 1
Il soggetto qualificato come datore di lavoro effettivo è tenuto agli obblighi di sostituto d'imposta e deve effettuare le ritenute sulle retribuzioni, anche quando il pagamento materiale sia stato eseguito dall'appaltatore formale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 18 e 19
In presenza di intermediazione illecita, le fatture dell'intermediario non legittimano la detrazione dell'IVA relativa a prestazioni che non costituiscono un valido rapporto contrattuale di servizi.
D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 5
Le spese formalmente contabilizzate come prestazioni di servizi, ma sostanzialmente riferibili a personale dipendente del committente effettivo, non sono deducibili secondo la disciplina applicata dalla Corte.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
La decisione tributaria deve esaminare i motivi di impugnazione e contenere una motivazione adeguata; l'omessa pronuncia o l'omessa motivazione su specifiche riprese fiscali costituisce vizio della sentenza.
Massime di principio
- Per stabilire se un appalto sia genuino o dissimuli intermediazione di manodopera occorre verificare chi organizza, dirige e controlla concretamente i lavoratori e chi assume il rischio dell'attività, non limitandosi al contenuto formale del contratto.
- Se il committente utilizza effettivamente i lavoratori in un rapporto qualificabile come interposizione illecita, è considerato datore di lavoro anche se le retribuzioni sono state pagate dall'impresa formalmente appaltatrice.
- La qualificazione del committente come datore di lavoro effettivo comporta anche gli obblighi fiscali di sostituto d'imposta, inclusa l'applicazione delle ritenute sulle retribuzioni.
- Le fatture emesse dall'intermediario per la manodopera non rendono automaticamente detraibile l'IVA né deducibili i costi: in caso di rapporto contrattuale invalido o simulato, tali benefici fiscali possono essere negati.
- Il giudice tributario deve accertare in concreto l'esistenza dell'intermediazione vietata e motivare specificamente la decisione su ciascuna imposta e su ciascun motivo di ricorso.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente l'importo finale dovuto: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e applicare i principi indicati dalla Corte.
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