Circolare numero 1 del 2-1-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’avvio operativo della liquidazione delle pensioni in competenza 1995 e delle pensioni sociali, con l’aggiornamento dei programmi informatici e dei modelli di stampa. Fornisce inoltre i nuovi importi dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali, i limiti di reddito per integrazione al minimo, maggiorazione sociale e assegni di invalidità, i massimali/retribuzioni pensionabili, le regole IRPEF e SSN, l’aumento dell’assegno per il nucleo familiare, le nuove età per la pensione di vecchiaia e i minimali contributivi. Sono infine trasmessi i facsimile delle comunicazioni di liquidazione e liquidazione provvisoria da inviare ai pensionati.
Liquidazione pensioni competenza 1995 e aggiornamento importi/limiti per il 1995
Liquidazione delle pensioni in competenza 1995 e aggiornamenti normativi
La circolare disciplina l’avvio operativo delle liquidazioni pensionistiche per il 1995 e aggiorna le istruzioni applicative alla luce delle modifiche normative intervenute a fine 1994. Il contenuto riguarda sia la gestione informatica delle pratiche sia i parametri economici e reddituali da utilizzare nel calcolo delle prestazioni.
Avvio delle procedure informatiche e liquidazione provvisoria
Con il messaggio n. 9652 del 23 dicembre 1994 viene comunicata la disponibilità degli archivi per l’attivazione della funzione di calcolo delle pensioni liquidate in competenza 1995, sia con procedura di calcolo passante sia con procedura LP1, incluse le pensioni rientranti nell’Operazione pensionesubito. Con il messaggio n. 9768 del 24 dicembre 1994 viene poi resa operativa la fase di stampa degli elaborati, mentre con il messaggio n. 10223 del 29 dicembre 1994 vengono rese disponibili le procedure per la liquidazione delle pensioni sociali.
La circolare precisa che, fino a quando non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi necessari per le pensioni con decorrenza nell’anno 1995, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 devono essere liquidate in via provvisoria. Fanno eccezione le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nel 1995, se provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore al 1995, che possono essere liquidate in via definitiva. La liquidazione provvisoria può avvenire sia con procedura LP1 sia con procedura di calcolo passante PGM 3445, indicando il codice "X" nel campo "PROVVISORIA" del pannello AV1.
Perequazione automatica e importi dei trattamenti minimi
In materia di perequazione automatica, viene richiamato l’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Dal 1995 il termine del 1° novembre è differito al 1° gennaio dell’anno successivo; di conseguenza, per il 1995 alle pensioni non viene attribuito alcun aumento di perequazione automatica.
Dal 1° gennaio 1995 trattamenti minimi e pensioni sociali restano pertanto negli importi già in vigore a novembre 1994, determinati sulla base dell’aumento del 4% disposto con decreto ministeriale 20 novembre 1994, pubblicato nella G.U. n. 302 del 28 dicembre 1994. Gli importi riepilogati negli allegati sono:
- trattamenti minimi per lavoratori dipendenti e autonomi: lire 626.450 mensili, pari a lire 8.143.850 annue;
- pensioni sociali e assegni vitalizi: lire 357.000 mensili, pari a lire 4.641.000 annue.
Limiti di reddito per integrazione al minimo, assegni di invalidità e pensioni sociali
Gli allegati riepilogano i limiti di reddito per:
- integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici ex articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ex articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- integrazione degli assegni di invalidità ex articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- concessione della pensione sociale e del relativo aumento ex articolo 2 della legge n. 544/1988.
Per le pensioni con decorrenza 1995, l’integrazione al minimo si applica secondo l’articolo 4 del d.lgs. n. 503/1992, come modificato dall’articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’integrazione non spetta:
- alla persona non coniugata o coniugata legalmente ed effettivamente separata, se possiede redditi propri assoggettabili a IRPEF superiori a due volte il trattamento minimo annuo;
- alla persona coniugata non separata, se possiede redditi propri superiori a tale limite, oppure redditi cumulati con quelli del coniuge superiori a tre volte il trattamento minimo annuo.
Dal computo dei redditi sono esclusi:
- trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- reddito della casa di abitazione;
- competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Non concorre alla formazione del reddito la pensione da integrare al minimo. Se il reddito è inferiore ai limiti, l’integrazione è riconosciuta solo nella misura necessaria a non superare tali limiti.
Per gli assegni di invalidità, l’allegato 10 riporta i limiti di reddito annuale che escludono l’integrazione e quelli non influenti ai fini dell’integrazione, distinti tra lavoratori dipendenti e autonomi. Per questi ultimi, dal 1° gennaio 1988 i limiti coincidono con quelli dei lavoratori dipendenti.
Per la pensione sociale e per la maggiorazione sociale, gli allegati 11, 12 e 13 indicano i relativi limiti di reddito e gli importi mensili da detrarre o da riconoscere in funzione della composizione familiare e del reddito del pensionato e del coniuge.
Massimali di retribuzione pensionabile e aliquote di rendimento
L’allegato 14 riepiloga i massimali di retribuzione pensionabile validi per le pensioni con decorrenza nel 1995, con aliquota massima di rendimento dell’80% e con le ulteriori fasce di retribuzione pensionabili per le aliquote successive. La circolare richiama inoltre le distinzioni tra anzianità maturate al 31 dicembre 1992 e anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993, con i relativi importi annui e mensili corrispondenti.
IRPEF e contributo al Servizio sanitario nazionale
Per il 1995 non sono introdotte modifiche al calcolo delle ritenute IRPEF: continuano ad applicarsi le aliquote per scaglioni di reddito previste dall’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, insieme alle detrazioni stabilite dal DPCM 14 dicembre 1993 e dall’articolo 3 della legge 27 luglio 1994, n. 473.
Per il contributo al Servizio sanitario nazionale si applica l’articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha elevato a lire 150 milioni annue, dal 1° gennaio 1994, l’imponibile assoggettato al contributo. Il contributo è commisurato al reddito complessivo ai fini IRPEF relativo all’anno cui il contributo si riferisce; pertanto non sono più assoggettati gli emolumenti relativi ad anni precedenti e sottoposti a tassazione separata.
Assegno per il nucleo familiare
I programmi sono stati aggiornati in attuazione dell’articolo 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che dispone l’aumento, dal 1° luglio 1994, dell’assegno per il nucleo familiare di lire 20.000 mensili per ogni figlio oltre il primo.
Età per la pensione di vecchiaia
L’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sostituisce la tabella A del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, accelerando l’innalzamento dell’età pensionabile. L’età per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria viene elevata, a partire dal 1° gennaio 1994, di un anno ogni 18 mesi anziché ogni due anni, con l’obiettivo di arrivare al regime di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 1° gennaio 2000. L’allegato 17 riepiloga i nuovi limiti di età per i diversi periodi.
Minimali retributivi per l’accredito dei contributi
L’allegato 18 riporta i minimali retributivi per l’accredito dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. La circolare ricorda che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Gestione operativa delle pensioni sociali e dei pagamenti
Con il messaggio n. 10223 del 29 dicembre 1994 vengono resi disponibili i programmi per la liquidazione delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75. Sono inoltre disponibili l’archivio centrale per la trasmissione di tali pensioni e le istruzioni richiamate dal messaggio n. 9768 per la stampa degli elaborati.
La circolare richiama anche le nuove periodicità di pagamento delle pensioni di minor importo, introdotte con decreto del Ministro del lavoro n. 176 dell’11 luglio 1994, che ha approvato la determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994. In particolare:
- rendite facoltative e pensioni della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe fino a lire 45.000 annue: pagamento in un’unica rata annuale anticipata;
- rendite facoltative e pensioni della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe oltre lire 45.000 annue e fino a lire 50.000 mensili: pagamento in due rate semestrali anticipate;
- tutte le altre pensioni fino a lire 50.000 mensili: pagamento in due rate semestrali anticipate.
Ai fini della scelta della periodicità, rileva l’importo mensile della pensione comprensivo dei trattamenti di famiglia e al lordo di ogni trattenuta. I limiti annuali e semestrali si adeguano ogni anno in base alla perequazione automatica; per il 1995 si applicano gli importi della determinazione, con adeguamento dal 1996. Le periodicità vengono memorizzate nel campo GP1AXE4 del data base centrale con codici A, S e B.
Competenza territoriale e modalità di stampa dei mandati
La circolare precisa che, per effetto della generalizzazione delle trasmissioni via cavo dei dati pensionistici e dell’esigenza di localizzare la gestione nella sede più vicina al pensionato, i criteri di competenza della circolare n. 13 del 14 gennaio 1993 devono intendersi modificati: la struttura competente alla liquidazione è quella nel cui ambito il pensionato risiede, indipendentemente dall’ufficio prescelto per il pagamento. L’archivio degli uffici pagatori DS29 è stato adeguato di conseguenza.
La stampa dei mandati di pagamento delle pensioni di nuova liquidazione può essere disposta non solo sui moduli P.1/ott della serie 1995, ma anche su quelli delle serie 1994 e 1993. La prima cedola comprende gli arretrati fino alla fine del primo bimestre 1995 e i mandati vengono inoltrati agli uffici pagatori postali e bancari a partire dal 2 gennaio 1995.
Modello TE08 e comunicazioni ai pensionati
Con l’avvio delle operazioni di liquidazione 1995, il Mod. TE08 viene stampato su carta bianca con logo, formato 25 cm per 11 pollici, e in un numero variabile di pagine a seconda della tipologia di pensione. Il modello contiene tutte le indicazioni in chiaro e deve essere spedito agli interessati con raccomandata A/R, unitamente al certificato di pensione e alla comunicazione di accoglimento della domanda. In attesa dell’automazione della stampa della comunicazione di accoglimento, le sedi devono provvedere manualmente.
Gli allegati 19-25 forniscono i facsimile delle comunicazioni per:
- liquidazione della pensione;
- liquidazione provvisoria della pensione;
- liquidazione della pensione di inabilità, anche in forma provvisoria;
- liquidazione della pensione sociale;
- liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità nelle gestioni facoltative o nella mutualità casalinghe;
- liquidazione dell’assegno vitalizio di vecchiaia/reversibilità.
I modelli richiamano anche i termini di ricorso al Comitato provinciale INPS: 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, con possibilità di azione giudiziaria entro i successivi tre anni in caso di decisione negativa o di mancata decisione entro 90 giorni. Le note ai facsimile specificano inoltre quando devono essere indicati i mesi di pagamento, gli arretrati accantonati, le trattenute per attività lavorativa e le particolarità delle pensioni a pagamento semestrale o annuale.
Pensioni di inabilità e altri casi particolari
Nei facsimile dedicati alla pensione di inabilità si ribadisce che la prestazione è incompatibile con compensi da lavoro autonomo o dipendente, in Italia o all’estero, svolti dopo la concessione, nonché con iscrizioni negli elenchi degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali, con i trattamenti di disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Il beneficiario deve comunicare immediatamente all’INPS l’eventuale insorgere di una causa di incompatibilità, ai fini della revoca.
Per le pensioni sociali viene ribadito che i pagamenti successivi avvengono nei mesi dispari, con obbligo di comunicare ogni variazione della situazione personale e familiare che incida sul diritto o sulla misura della prestazione. Per le gestioni facoltative e la Mutualità pensioni a favore delle casalinghe, le comunicazioni indicano specificamente le varianti da utilizzare in relazione alla periodicità annuale o semestrale.
Programmi e archivi informatici
Il messaggio n. 9768 elenca in modo dettagliato i programmi DPCX, COBOL, i display files e il printer file necessari per l’operatività della fase di stampa. Sono inoltre richiamati i pacchetti per le macchine "A" e "B" e gli archivi da generare, con istruzioni per la creazione manuale da terminale master e verifica finale della presenza nel sottosistema periferico.
Tra le funzioni rese operative figurano:
- copia automatica dei gruppi di stampa per le nuove liquidazioni;
- salvataggio e ripristino delle lavorazioni, con conservazione delle ultime 40 lavorazioni;
- stampa del nuovo modello TE08 su spool SSTSTAMP con nome-formato personalizzato;
- consultazione delle istruzioni tecniche tramite l’opzione 8 del menu delle stampe.
Per le pensioni sociali e gli assegni vitalizi al Fondo sociale, il messaggio n. 10223 rende disponibili i programmi specifici e l’archivio centrale di trasmissione, rinviando alla precedente istruzione per la stampa degli elaborati.
Punti principali
Avvio della liquidazione delle pensioni 1995
Sono resi disponibili gli archivi e i programmi per la liquidazione delle pensioni in competenza 1995 con procedura di calcolo passante e procedura LP1, nonché per la fase di stampa degli elaborati. In assenza dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le decorrenze 1995, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 devono essere liquidate in via provvisoria; sono invece liquidabili definitivamente le reversibilità con decorrenza 1995 derivanti da pensione diretta anteriore al 1995.
Perequazione automatica e importi dei trattamenti minimi
Per il 1995 non viene attribuito alcun aumento di perequazione automatica, per effetto del rinvio al 1° gennaio del termine originariamente fissato al 1° novembre. Dal 1° gennaio 1995 i trattamenti minimi e le pensioni sociali restano agli importi di novembre 1994: 626.450 lire mensili per i trattamenti minimi e 357.000 lire mensili per le pensioni sociali e assegni vitalizi, con i corrispondenti importi annui indicati negli allegati.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazioni sociali
Sono riepilogati i limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni, per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi e per la concessione della pensione sociale e del relativo aumento. Per le pensioni con decorrenza 1995 si applica la disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 503/1992 come modificato dalla legge n. 537/1993, con esclusione dell’integrazione al minimo oltre specifiche soglie reddituali personali o cumulate con il coniuge.
Massimali pensionabili, IRPEF e contributo sanitario
Sono riportati i massimali di retribuzione pensionabile con aliquota massima di rendimento dell’80% e le fasce di retribuzione pensionabili con aliquote ulteriori per le pensioni con decorrenza 1995. Per l’IRPEF non vi sono innovazioni rispetto al 1994; restano le aliquote per scaglioni e le detrazioni vigenti. Il contributo al Servizio sanitario nazionale si calcola sul reddito complessivo IRPEF dell’anno di riferimento, con esclusione degli emolumenti di anni precedenti assoggettati a tassazione separata.
Gestione pensioni sociali, ANF, età pensionabile e minimali contributivi
Sono richiamate le istruzioni per la liquidazione delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale, con programmi specifici e archivio centrale dedicato. I programmi sono aggiornati anche per l’aumento dell’assegno al nucleo familiare di 20.000 lire mensili per figlio oltre il primo. La legge n. 724/1994 modifica la tabella A del d.lgs. n. 503/1992 anticipando il raggiungimento dell’età di regime a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne dal 1° gennaio 2000. Sono inoltre riportati i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche.
Mandati di pagamento e periodicità
La stampa dei mandati di pagamento per le nuove liquidazioni può avvenire anche su moduli delle serie 1994 e 1993. Le nuove liquidazioni tengono conto dell’invio telematico dei dati di pagamento e della prima cedola con arretrati fino alla fine del primo bimestre 1995. Per le pensioni di importo molto basso sono introdotte nuove periodicità di pagamento annuale, semestrale o bimestrale, con codifica nel data base centrale e adeguamento automatico dei limiti in base alla perequazione.
Competenza territoriale e modelli di comunicazione
La competenza alla liquidazione viene ricondotta alla sede territorialmente più vicina alla residenza del pensionato, indipendentemente dall’ufficio prescelto per il pagamento. Con l’avvio delle liquidazioni 1995 il Mod. TE08 viene stampato su carta bianca con logo INPS e deve essere inviato con raccomandata A/R insieme al certificato di pensione e alla comunicazione di accoglimento o liquidazione provvisoria, secondo i facsimile allegati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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