Circolare numero 2 del 3-1-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione del contributo ridotto per apprendisti alle imprese operanti in alcune circoscrizioni di Umbria, Toscana e Lazio individuate dai DD.MM. 23 novembre 1994, per i lavoratori assunti nel 1994 con contratto di formazione e lavoro. Indica inoltre il codice di autorizzazione da attribuire alle aziende, le modalità di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S, e le istruzioni per recuperare le differenze contributive eventualmente versate in eccedenza. Sono poi disciplinati gli adempimenti per i datori di lavoro con personale iscritto ai fondi elettrici, telefonici, agli enti pubblici creditizi e al Fondo autoferrotranvieri/trasporti, con specifici codici di recupero e termini di conguaglio.
Agevolazioni contributive per apprendisti e recupero contributi per imprese in specifiche circoscrizioni e gestioni speciali
Agevolazioni contributive per apprendisti e recupero delle differenze contributive
La circolare disciplina l’applicazione della contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti a favore delle imprese operanti in determinate circoscrizioni delle Regioni Umbria, Toscana e Lazio, nonché le modalità di recupero delle eventuali differenze contributive già versate in eccedenza. Fornisce inoltre istruzioni operative per specifiche gestioni previdenziali (fondi elettrici, telefonici, enti pubblici creditizi e Fondo trasporti), con codici di autorizzazione e di conguaglio dedicati.
Circoscrizioni interessate e presupposti dell’agevolazione
I DD.MM. 23.11.1994, pubblicati in G.U. serie generale n. 285 del 6.12.1994 e n. 286 del 7.12.1994, individuano le circoscrizioni territoriali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Per l’Umbria sono indicate Terni e Città di Castello; per la Toscana Livorno; per il Lazio, in integrazione al DM 23.9.1994 richiamato dalla circolare, sono incluse anche Viterbo e Civita Castellana.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, le imprese operanti in tali circoscrizioni versano la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico nella misura fissa prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni. L’agevolazione compete esclusivamente alle imprese, e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.
La circolare precisa anche che il beneficio si collega alle assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1994 e continua per tutta la durata del contratto, anche se la sua scadenza intervenga in un anno successivo nel quale non si riscontri più la medesima situazione occupazionale.
Codifica delle aziende
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo al beneficio il codice di autorizzazione "5Y", che identifica l’impresa operante in circoscrizione con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Modalità di versamento per le imprese agevolate
Per le imprese interessate, il versamento dei contributi deve essere effettuato con le consuete denunce contributive, ma applicando la misura prevista per gli apprendisti.
Modello DM10/2
Per la quota dei contributi previdenziali, del contributo Gescal a carico del lavoratore e del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro, si richiamano le istruzioni del manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", alle pagine 18, 19 e 29, con i codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142, integrate dal messaggio n. 3804 del 18.2.1993.
Modello DM10/S
Per la quota dei contributi sanitari a carico del lavoratore, pari all’1%, e per il contributo fisso per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico del datore di lavoro, pari a L. 240 settimanali, si applicano le istruzioni della circolare n. 53 del 26.2.1993, con particolare riferimento al punto 1, lettera h.2.
Recupero delle differenze contributive pregresse
Le imprese diverse da quelle artigiane che, prima dell’emanazione dei DD.MM. 23.11.1994, abbiano già fruito delle riduzioni contributive previste dall’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono recuperare le differenze versate in eccedenza.
Il conguaglio può essere effettuato con le denunce relative a:
- dicembre 1994, da presentare entro il 20 gennaio 1995;
- gennaio 1995, da presentare entro il 20 febbraio 1995;
- febbraio 1995, da presentare entro il 20 marzo 1995.
Per i contributi previdenziali, le indennità economiche di malattia, maternità e Gescal, l’importo da recuperare va indicato in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, preceduto dal codice "L176" e dalla dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90". Per i contributi sanitari, invece, la differenza va portata in detrazione dall’importo dovuto per la Regione di competenza.
Se, a seguito del conguaglio, il credito dell’azienda supera i contributi sanitari da versare per la regione interessata, il rimborso delle differenze deve essere richiesto con il mod. DM10/V, secondo la procedura prevista per le regolarizzazioni dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario richiamata dalla circ. n. 132 del 3.5.1994.
Ai fini del calcolo delle differenze da recuperare, dall’importo versato per i periodi pregressi, limitatamente alla quota ridotta a carico del datore di lavoro, devono essere detratti i contributi dovuti nella misura fissa prevista per gli apprendisti. In particolare:
- la quota settimanale di L. 4.342 o di L. 4.162 va sottratta dall’importo da conguagliare con il codice L176;
- la quota di L. 240 settimanali, relativa al Servizio sanitario, va sottratta dall’importo dei contributi sanitari da recuperare.
Resta ferma la quota dei contributi a carico del lavoratore, che non deve essere oggetto di conguaglio.
Personale iscritto ai fondi elettrici, telefonici ed agli enti pubblici creditizi
Per i datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia e alla Gestione speciale A.G.O. degli enti pubblici creditizi, la circolare richiama le modalità di compilazione già indicate nelle circolari n. 271 del 29.12.1989 e n. 6 dell’8.1.1991.
Per la contribuzione dovuta ai Fondi e alla Gestione speciale, la quota a carico del lavoratore e la quota del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro devono essere versate secondo tali istruzioni. Il contributo fisso settimanale è pari a L. 3.970.
Per le contribuzioni minori e per i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario si applicano invece le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.
Recupero delle differenze pregresse
Le differenze da recuperare per i periodi precedenti, relative alla contribuzione dovuta ai Fondi, vanno esposte nel quadro D del mod. DM10/2 con le seguenti modalità:
- codice L168 e dicitura "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" per il personale iscritto al Fondo elettrici;
- codice L169 e medesima dicitura per il personale iscritto al Fondo telefonici;
- codice B102 e dicitura "REC. G.S. art. 8, c. 2, Legge 407/90" per il personale iscritto alla Gestione speciale degli enti pubblici creditizi.
Anche in questo caso può essere utilizzata una delle denunce DM10/2 di dicembre 1994, gennaio o febbraio 1995, da presentare entro il 20 gennaio, 20 febbraio e 20 marzo 1995.
Per le eventuali differenze delle contribuzioni minori e dei contributi sanitari si rinvia alle regole del punto 1.4. Nel calcolo del credito, dalla contribuzione versata per i periodi pregressi devono essere detratti:
- la quota fissa di pertinenza del Fondo elettrici o telefonici, oppure della Gestione speciale, pari a L. 3.970 settimanali, da imputare al codice L168, L169 o B102;
- la quota relativa alle contribuzioni minori, pari a L. 372 settimanali comprensiva dell’INAIL, ovvero L. 192 senza INAIL, da imputare al codice L176;
- la quota di L. 240 settimanali per le prestazioni del Servizio sanitario, da portare in detrazione dai contributi sanitari da recuperare.
Anche qui non è ammesso alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.
Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto
Le istruzioni relative al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto riguardano i datori di lavoro che occupano lavoratori inizialmente assunti con contratto di formazione e lavoro e successivamente trasformati a tempo indeterminato nel periodo di durata del contratto.
Per la quota dei contributi a carico del lavoratore, per il contributo fisso dovuto al Fondo, per le gestioni minori e per le prestazioni del Servizio sanitario, si richiamano le istruzioni della lettera A) del paragrafo "FONDO AUTOFERROTRANVIERI" della circolare n. 249 del 5.11.1993.
Recupero delle differenze
Le differenze da recuperare per i periodi pregressi, relative alla contribuzione dovuta al Fondo, vanno indicate nel quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "REC. F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90" e con il nuovo codice L201. Anche in questo caso il recupero può essere effettuato utilizzando una delle denunce DM10/2 di dicembre 1994, gennaio o febbraio 1995, da presentare entro i termini del 20 gennaio, 20 febbraio e 20 marzo 1995.
Per le eventuali differenze relative alle contribuzioni minori e ai contributi sanitari si applicano le modalità già previste al punto 1.4. Nel calcolo del recupero si deve sottrarre:
- la quota del contributo fisso di pertinenza del Fondo trasporti, pari a L. 3.970 settimanali, dal conguaglio con codice L201;
- la quota relativa alle contribuzioni minori, pari a L. 372 settimanali comprensiva della quota INAIL, ovvero L. 192 senza INAIL, dal conguaglio con codice L176;
- la quota di L. 240 settimanali per il Servizio sanitario, dai contributi sanitari da recuperare.
Resta esclusa dal conguaglio la quota di contribuzione a carico del lavoratore, che continua ad applicarsi nella misura ordinaria.
Punti principali
Circoscrizioni agevolate e ambito dell’agevolazione
I DD.MM. 23.11.1994 individuano, per Umbria e Toscana, le circoscrizioni di Terni, Città di Castello e Livorno; per il Lazio, con integrazione del DM 23.9.1994, anche Viterbo e Civita Castellana. Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 con contratto di formazione e lavoro, le imprese operanti in tali circoscrizioni versano la quota datoriale dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti. L’agevolazione spetta solo alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi ai contratti di formazione e lavoro, e si applica alle assunzioni con decorrenza nel 1994 per l’intera durata del contratto anche se si prolunga in anni successivi.
Codifica delle aziende
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi diritto il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Adempimenti contributivi per le imprese agevolate
Per il DM10/2, il versamento della quota dei contributi previdenziali, del contributo Gescal a carico del lavoratore e del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro deve avvenire secondo le istruzioni del manuale DM10/89 e del messaggio n. 3804 del 18.2.1993, con riferimento ai codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142. Per il DM10/S, il versamento della quota sanitaria a carico del lavoratore (1%) e del contributo fisso SSN a carico del datore di lavoro (L. 240 settimanali) segue la circolare n. 53 del 26.2.1993.
Recupero delle differenze contributive versate in eccedenza
Le imprese non artigiane che, nelle more dei DD.MM. 23.11.1994, abbiano già applicato le riduzioni ex art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990 possono conguagliare le differenze versate in eccesso con le denunce di dicembre 1994, gennaio 1995 o febbraio 1995, da presentare entro il 20 gennaio, 20 febbraio e 20 marzo 1995. Nel DM10/2 l’importo va esposto nel quadro D con il codice L176 e la dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90"; per la parte sanitaria la detrazione avviene sui contributi sanitari regionali e, se il credito supera l’importo dovuto, il rimborso si richiede con DM10/V. Non si effettua alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.
Istituti previdenziali speciali: elettrici, telefonici ed enti pubblici creditizi
Per i lavoratori iscritti al Fondo elettrici, al Fondo telefonici e alla Gestione speciale A.G.O. degli enti pubblici creditizi si applicano le modalità di compilazione già indicate dalle circolari n. 271/1989 e n. 6/1991. Le differenze pregresse si recuperano nel DM10/2 nel quadro D, con le diciture "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" e i codici L168 e L169 per elettrici e telefonici, e B102 per gli enti pubblici creditizi. Anche in questo caso possono essere usate le denunce di dicembre 1994, gennaio o febbraio 1995, con gli stessi termini di presentazione, e si applicano le regole di recupero già previste per contribuzioni minori e contributi sanitari.
Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto
Per i datori di lavoro che occupano lavoratori già assunti con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato a tempo indeterminato durante la vigenza del contratto, si applicano le istruzioni della circolare n. 249/1993 per il Fondo autoferrotranvieri. Le differenze pregresse della contribuzione dovuta al Fondo si recuperano nel DM10/2 con il codice L201 e la dicitura "REC. F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90". Anche qui il recupero può essere effettuato con le denunce di dicembre 1994, gennaio o febbraio 1995, mentre per contribuzioni minori e sanitarie valgono le regole del punto 1.4; non si modifica la quota a carico del lavoratore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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