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Circolare

Circolare numero 3 del 3-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama l’art. 3-ter della legge n. 438/1992, che prevede per i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10% un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile. Per l’anno 1995 la prima fascia annua è fissata in lire 57.578.000; di conseguenza, dal 1° gennaio 1995 il contributo aggiuntivo va applicato sulla quota di retribuzione che supera tale importo, mensilizzato in lire 4.798.000. La circolare richiama inoltre i precedenti chiarimenti applicativi già emanati e segnala che per il 1994 gli importi erano stati comunicati con la circolare n. 4/1994.

Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile per l’anno 1995

Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile per il 1995

La circolare richiama la disciplina introdotta dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, relativa all’applicazione di un’aliquota contributiva aggiuntiva nei regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati. Il documento si limita a comunicare il valore della prima fascia di retribuzione pensionabile per l’anno 1995 e a precisare il conseguente criterio applicativo dell’aliquota.

Presupposto normativo

La disposizione richiamata prevede che, a decorrere dall’1 gennaio 1993, per tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che presentino un’aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%, sia dovuta un’aliquota aggiuntiva pari a 1 punto percentuale. Tale maggiorazione si applica sulle quote di retribuzione che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Determinazione della prima fascia per il 1995

Per l’anno 1995 la prima fascia annua di retribuzione pensionabile è stata fissata in lire 57.578.000. Questo importo rappresenta il limite di riferimento oltre il quale scatta l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Modalità di applicazione

Dal 1° gennaio 1995 l’aliquota aggiuntiva deve quindi essere applicata esclusivamente sulla parte di retribuzione eccedente lire 57.578.000 annue. La circolare precisa inoltre che, rapportando il limite a dodici mesi, l’importo mensile corrispondente è pari a lire 4.798.166, arrotondato a lire 4.798.000.

Richiamo ai precedenti interventi

La circolare richiama le disposizioni applicative già rese note con la circolare n. 298 del 30 dicembre 1992 e con la circolare n. 151 del 7 luglio 1993, relativa al settore marittimo. Viene inoltre ricordato che per l’anno 1994 gli importi di riferimento erano stati comunicati con la circolare n. 4 del 4 gennaio 1994.

Punti principali

Presupposto normativo dell’aliquota aggiuntiva

L’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 dispone che, dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, sia dovuta un’aliquota aggiuntiva pari a un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Determinazione della prima fascia per l’anno 1995

Per l’anno 1995 la prima fascia annua di retribuzione pensionabile è stata determinata in lire 57.578.000. Tale importo costituisce il limite oltre il quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Decorrenza e calcolo mensile

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l’aliquota aggiuntiva deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di lire 57.578.000. Rapportato a dodici mesi, il limite è mensilizzato in lire 4.798.166 ed è arrotondato a lire 4.798.000.

Richiamo ai precedenti chiarimenti

Le modalità applicative della norma erano già state divulgate con le circolari n. 298 del 30 dicembre 1992 e n. 151 del 7 luglio 1993, quest’ultima relativa al settore marittimo. La circolare ricorda inoltre che gli importi relativi all’anno 1994 erano stati comunicati con la circolare n. 4 del 4 gennaio 1994.

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