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Circolare

Circolare numero 4 del 3-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso all’1 gennaio 1995, i minimali di retribuzione e le retribuzioni convenzionali ai fini contributivi, applicando la variazione ISTAT del costo della vita pari al 4,7%. Sono richiamati i principi della retribuzione minima imponibile, i minimali specifici per particolari categorie di lavoratori e settori, il trattamento dei lavoratori part-time e di quelli con orario non superiore a quattro ore giornaliere, nonché il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi. Sono inoltre riportate tabelle con i valori di riferimento per i diversi settori e qualifiche.

Minimali retributivi e retribuzioni convenzionali per il 1995

Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per il 1995

La circolare aggiorna i valori di riferimento contributivi per l’anno 1995, alla luce della variazione ISTAT del costo della vita pari al 4,7%. Il documento coordina la disciplina della retribuzione minima imponibile con i minimali di retribuzione giornaliera e con le retribuzioni convenzionali, precisando i limiti applicabili alle diverse categorie di lavoratori e ai principali settori interessati.

Retribuzione minima imponibile e disciplina generale

La circolare richiama l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se da essi deriva una retribuzione superiore a quella contrattuale.

È precisato che tale principio si applica anche ai datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva. Ai fini contributivi, il riferimento ai trattamenti retributivi comprende i vari istituti contrattuali che incidono sulla misura della retribuzione.

La norma non abroga i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che restano soggetti a rivalutazione annuale ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537, in base all’indice medio del costo della vita rilevato dall’ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Ne consegue che la retribuzione imponibile, determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile sia ai minimali giornalieri previsti dalla disciplina vigente.

Minimali di retribuzione giornaliera per il 1995

Poiché la variazione ISTAT è stata accertata nella misura del 4,7%, la circolare riporta, nelle tabelle allegate, i limiti di retribuzione giornaliera validi dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1995.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989, tali limiti devono essere comunque ragguagliati, se inferiori, a L. 59.513, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, fissato per l’1 gennaio 1995 in L. 626.450.

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei relativi organismi associati soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la circolare richiama l’art. 1, comma 4, della legge n. 537/1981, che prevede l’adeguamento del minimo di retribuzione giornaliera con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Per il 1995, applicando l’aumento del 4,7% al minimale fissato al 1 gennaio 1994 in L. 31.540, il nuovo minimale è determinato in L. 33.030. Tale importo risulta superiore al limite del 5% del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall’art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, pari a L. 31.323.

La circolare precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l’aumento percentuale va applicato anche alle retribuzioni convenzionali determinate ex art. 4 del D.P.R. n. 602/1970 e a quelle stabilite ex art. 6 del medesimo decreto, ove non determinate nell’anno precedente. Queste retribuzioni vanno poi adeguate al minimale di L. 33.030 se, dopo l’aumento, risultano inferiori.

È richiamato il salario convenzionale ex art. 4 per l’anno 1994, fissato con D.M. 6 dicembre 1993 in L. 32.700: poiché è stato determinato a decorrere dal 1994, non è soggetto all’ulteriore adeguamento annuale, ma deve comunque essere portato a L. 33.030 in quanto inferiore al minimale vigente. La misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 per il 1995 è quindi fissata in L. 33.030.

Retribuzioni convenzionali in genere

La circolare estende il criterio di adeguamento del 4,7% a tutte le retribuzioni convenzionali in genere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975, con esclusione di quelle determinate nell’anno precedente perché stabilite per la prima volta o modificate.

In ogni caso, le retribuzioni convenzionali non possono essere inferiori ai limiti di retribuzione aggiornati annualmente ai sensi della legge n. 537/1981 e valevoli per il calcolo dei contributi per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla stessa legge. La circolare richiama anche il limite minimo giornaliero dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 863/1984, fissato per il 1995 in L. 31.323, al di sotto del quale non possono essere determinate le retribuzioni convenzionali.

Pertanto, dopo l’adeguamento, le retribuzioni convenzionali devono essere confrontate con i limiti minimi in vigore per l’anno considerato; se tali limiti risultano inferiori, devono essere comunque ragguagliati a L. 31.323. La circolare precisa che anche i salari convenzionali esclusi dall’adeguamento, perché stabiliti o adeguati nell’anno precedente, devono essere rapportati ai predetti minimi.

Tempo parziale, orario non superiore a quattro ore e istruzione prescolare

Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, il D.L. n. 338/1989, art. 1, comma 4, ha fissato con decorrenza 1 gennaio 1989 il criterio per il calcolo del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi. Per l’illustrazione del criterio viene richiamata la circolare n. 68 del 10 aprile 1989.

Per i lavoratori dei settori indicati dall’art. 5, comma 17, della legge n. 863/1984, quando non sia stato stipulato un contratto a tempo parziale e l’attività si svolga per non più di quattro ore giornaliere, il parametro dell’art. 7 della legge n. 638/1983, modificato dal D.L. n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione. Per il 1995 tale minimo è pari a L. 25.058 e costituisce il cosiddetto “minimo dei minimi” per tali lavoratori.

Se i minimali calcolati ai sensi della legge n. 537/1981 risultano superiori a L. 25.058, si applicano questi ultimi. Per i lavoratori dei medesimi settori occupati con orario superiore alle quattro ore continua comunque a valere il “minimo dei minimi” di L. 59.513, salvo che per il settore dell’istruzione prescolare, per il quale la nota alla tabella B precisa che non si applica l’art. 7 della legge n. 638/1983: in tale settore restano quindi operanti i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981, indipendentemente dal superamento o meno delle quattro ore giornaliere.

È inoltre precisato che il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui al comma 16 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista o pubblicista, titolare di rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o corrispondente, se l’attività è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio, la circolare richiama l’art. 1, comma 4, della legge n. 537/1981, che prevede l’adeguamento del minimo di retribuzione giornaliera in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Considerato l’aumento del 4,7%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, pari a L. 31.540 dal 1 gennaio 1994, diventa L. 33.030 dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1995. In base all’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989, il limite va però ragguagliato a L. 59.513. Anche per i lavoranti a domicilio si applicano le regole del D.L. n. 338/1989 sulla retribuzione minima imponibile.

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi

La circolare indica che il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dalla legge n. 389/1989, è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione.

Per il 1995, tale parametro corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 250.580.

Tabelle allegate

La circolare riporta infine le tabelle A, B e C con i valori di retribuzione giornaliera per settore e qualifica, applicabili dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1995. Le note alle tabelle richiamano in particolare:

  • l’obbligo di adeguamento a L. 59.513 per i valori contrassegnati con (1), ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983 e della legge n. 389/1989;
  • la non applicazione dell’art. 7 della legge n. 638/1983 nel settore dell’istruzione prescolare, ai sensi dell’art. 5, comma 20, della legge n. 863/1984, con conseguente applicazione dei minimali della legge n. 537/1981;
  • per i lavoratori a orario non superiore a 4 ore giornaliere nei settori della tabella C, l’adeguamento al minimo di L. 25.058 nei casi indicati.

Punti principali

Retribuzione minima imponibile e minimali giornalieri

La retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, oppure da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. Tale principio si applica anche ai datori di lavoro non aderenti alla contrattazione collettiva. Restano fermi i minimali di retribuzione giornaliera, da rivalutare annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Per il 1995 la variazione è pari al 4,7%.

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, il minimale giornaliero segue le stesse variazioni percentuali delle pensioni. Per il 1995 il minimale, pari a L. 31.540 al 1 gennaio 1994, diventa L. 33.030. Le retribuzioni convenzionali ex art. 4 e art. 6 del D.P.R. n. 602/1970 devono essere adeguate al nuovo minimo, se inferiori.

Retribuzioni convenzionali in genere

Le retribuzioni convenzionali sono soggette all’adeguamento del 4,7% ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975, salvo quelle determinate o modificate nell’anno precedente. In ogni caso non possono scendere sotto i limiti minimi rivalutati annualmente ai sensi della legge n. 537/1981 e, comunque, sotto il parametro minimo giornaliero di L. 31.323 previsto dall’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato. I valori inferiori devono essere ragguagliati a tali soglie.

Part-time, orario fino a quattro ore e istruzione prescolare

Anche per questi settori opera il principio della retribuzione minima imponibile e dei trattamenti retributivi collettivi. Per i contratti part-time il D.L. n. 338/1989 stabilisce il criterio per il minimo orario contributivo. Per i lavoratori occupati non più di quattro ore giornaliere nei settori di cui all’art. 5, comma 17, della legge n. 863/1984, il minimo di riferimento è pari al 4% del trattamento minimo di pensione, cioè L. 25.058 per il 1995, salvo che i minimi risultanti dalla legge n. 537/1981 siano superiori. Nel settore dell’istruzione prescolare non si applica il limite dell’art. 7 della legge n. 638/1983, ma valgono i minimali adeguati della legge n. 537/1981 anche se l’orario supera o meno le quattro ore.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero segue anch’esso l’aumento ISTAT del 4,7% ed è quindi pari a L. 33.030 dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1995. Anche questo valore deve essere ragguagliato a L. 59.513 ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989. Vale inoltre la disciplina sulla retribuzione minima imponibile di cui al D.L. n. 338/1989.

Accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 1995 tale soglia corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 250.580.

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