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Circolare

Circolare numero 5 del 4-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'operazione di assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730, rivolta ai dipendenti e ai pensionati dell'Istituto. Vengono richiamati il quadro normativo, i modelli utilizzabili e soprattutto le scadenze da rispettare da parte del contribuente, del sostituto d'imposta e dei CAAF. Sono inoltre precisate alcune regole specifiche, come il trattamento dei casi con più pensioni, la dichiarazione congiunta con il coniuge e le modalità di conguaglio per i pensionati.

Assistenza fiscale Mod. 730 per dipendenti e pensionati dell'Istituto per l'anno 1995

Assistenza fiscale Mod. 730 per dipendenti e pensionati dell'Istituto per l'anno 1995

La circolare disciplina l'operazione di assistenza fiscale relativa alla dichiarazione dei redditi con Mod. 730 per i dipendenti e i pensionati dell'Istituto. Vengono richiamati il quadro normativo di riferimento, i modelli approvati dal Ministero delle Finanze e le principali scadenze da rispettare nel corso del 1995, distinguendo gli adempimenti del contribuente, del sostituto d'imposta e dei CAAF.

Quadro normativo e ambito soggettivo

L'articolo 1 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consente ai possessori di redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, di adempiere all'obbligo dichiarativo mediante il Mod. 730 da presentare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico.

Per l'Istituto, l'assistenza fiscale è prestata ai propri dipendenti e pensionati. La circolare richiama inoltre il decreto del Ministero delle Finanze 29 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1994, con cui sono stati approvati i modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, nonché le istruzioni per la compilazione e le tempistiche dell'assistenza fiscale per l'anno 1995.

Soggetti ammessi e casi particolari

La circolare precisa che, nel caso di pluralità di trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, l'assistenza diretta deve essere richiesta al sostituto d'imposta che eroga il trattamento più elevato.

È inoltre ammessa la dichiarazione congiunta con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a condizione che il coniuge sia fiscalmente a carico del contribuente tenuto alla presentazione del Mod. 730 e possieda esclusivamente redditi fondiari (terreni e fabbricati) per un importo non superiore a lire 5.300.000.

Richiesta di assistenza e presentazione della dichiarazione

Entro il 15 gennaio 1995 il lavoratore dipendente o il pensionato deve richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico mediante la presentazione del modello 730-6. In assenza di tale richiesta, il sostituto d'imposta è esonerato dall'obbligo di prestare assistenza.

Sono esonerati dall'obbligo di presentare il modello 730-6 anche i soggetti il cui rapporto con il sostituto d'imposta si instaura dopo il 15 gennaio 1995 e i pensionati che scelgono di avvalersi dell'assistenza di un Centro autorizzato di assistenza fiscale.

Entro il 31 marzo 1995 il contribuente deve presentare al datore di lavoro o all'ente pensionistico il Mod. 730 e la busta sigillata e barrata sui lembi contenente il Mod. 730-1, destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. La circolare richiama espressamente l'obbligo di consegnare la busta con il modello 730-1 insieme alla dichiarazione.

Certificazioni, trasmissione dei dati e prospetto di liquidazione

Entro il 28 febbraio 1995 il lavoratore dipendente o il pensionato riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi, mediante Mod. 101 o Mod. 201. Per i pensionati, il Mod. 201 viene inviato al domicilio a mezzo Postel, come già comunicato con circolare n. 336 del 21 dicembre 1994.

Entro il 5 maggio 1995 i CAAF devono comunicare all'Istituto, tramite supporti magnetici, i risultati della liquidazione dei Modd. 730. Entro il 15 maggio 1995 il sostituto d'imposta consegna agli assistiti la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione dell'imposta e del contributo al Servizio sanitario nazionale, cioè il Mod. 730-3.

Conguagli, acconti e trattenute

Entro il 30 giugno 1995 il sostituto d'imposta procede al conguaglio a debito o a credito sulle retribuzioni. Per i pensionati dell'Istituto, i conguagli a debito o a credito sono effettuati sulla quarta rata di pensione dell'anno 1995.

Entro il 30 settembre 1995 il sostituto d'imposta riceve la dichiarazione del lavoratore dipendente o pensionato che richiede la variazione o l'annullamento della seconda rata di acconto IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale. Entro il 30 novembre il sostituto d'imposta effettua la trattenuta della seconda rata di acconto IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale sullo stipendio; per i pensionati dell'Istituto il recupero avviene sulla sesta rata di pensione del 1995.

Chiusura e rinvio

La circolare conclude rinviando a successive comunicazioni per le istruzioni relative ai vari aspetti dell'operazione di assistenza fiscale prestata dall'Istituto.

Punti principali

Premessa normativa e ambito dell'assistenza fiscale

La circolare richiama l'articolo 1 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, che consente ai possessori di redditi di lavoro dipendente, compresi i pensionati, di presentare la dichiarazione annuale dei redditi mediante Mod. 730 al datore di lavoro o all'ente pensionistico. Per l'Istituto, l'assistenza fiscale è prestata ai propri dipendenti e pensionati.

Modelli approvati e soggetti ammessi

Viene richiamato il decreto del Ministero delle Finanze 29 ottobre 1994, con cui sono stati approvati i modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, oltre alle istruzioni e alle scansioni temporali dell'assistenza fiscale per l'anno 1995. Si precisa che, in caso di pluralità di trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, l'assistenza diretta va richiesta al sostituto che eroga il trattamento più elevato. È inoltre ammessa la dichiarazione congiunta con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico, purché possieda solo redditi fondiari per un importo non superiore a lire 5.300.000.

Richiesta di assistenza e presentazione della dichiarazione

Entro il 15 gennaio 1995 il lavoratore dipendente o il pensionato deve richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico presentando il modello 730-6. In mancanza della richiesta, il sostituto d'imposta è esonerato dall'obbligo di assistenza. Sono esonerati dalla richiesta anche coloro il cui rapporto con il sostituto inizi dopo il 15 gennaio 1995 e i pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza di un CAAF. Entro il 31 marzo 1995 deve essere presentato il Mod. 730, insieme alla busta sigillata e barrata contenente il Mod. 730-1 per la scelta dell'otto per mille.

Certificazione, elaborazione e consegna del prospetto

Entro il 28 febbraio 1995 il dipendente o pensionato riceve la certificazione dei redditi (Mod. 101 o Mod. 201; per i pensionati il Mod. 201 è inviato al domicilio tramite Postel). Entro il 5 maggio 1995 i CAAF comunicano all'Istituto, mediante supporti magnetici, i risultati della liquidazione dei Modd. 730. Entro il 15 maggio 1995 il sostituto d'imposta consegna agli assistiti la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3).

Conguagli, variazioni degli acconti e trattenute

Entro il 30 giugno 1995 il sostituto d'imposta effettua il conguaglio a debito o a credito sulle retribuzioni; per i pensionati dell'Istituto il conguaglio avviene sulla quarta rata di pensione del 1995. Entro il 30 settembre 1995 il sostituto riceve eventuali richieste di variazione o annullamento della seconda rata di acconto IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale. Entro il 30 novembre il sostituto effettua la trattenuta della seconda rata di acconto IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale sullo stipendio; per i pensionati dell'Istituto il recupero avviene sulla sesta rata di pensione del 1995.

Rinvio a successive istruzioni

La circolare precisa che ulteriori comunicazioni forniranno le istruzioni sui vari aspetti dell'operazione di assistenza fiscale prestata dall'Istituto.

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