Sentenza n. 3407/2026 - Milano, Sezione 3
l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1534/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1534/2023, nella parte relativa all’assegnazione della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1534/2023, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente tale statuizione e non il capo relativo alle spese del giudizio civile. Il ricorrente ha inoltre chiesto la penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata del titolo e attestazione del passaggio in giudicato, dimostrando anche la notificazione del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né indicare attività esecutive compiute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il giudicato, la sua notificazione, il rispetto del termine dilatorio e l’inadempimento ministeriale. Poiché l’an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da esercitare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione e non un corrispettivo; la richiesta di ulteriore somma è stata quindi ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, nei casi previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché, avuto riguardo alla funzione non corrispettiva della carta del docente, la relativa domanda è stata ritenuta manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento della carta elettronica del docente, destinata all’aggiornamento e alla formazione, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il cui rispetto è stato verificato dal TAR prima di procedere all’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla statuizione rimasta ineseguita quando siano prodotti il titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della sua notificazione, nel rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce indicazioni su attività esecutive compiute, il giudice può ritenere provata la mancata esecuzione del giudicato; se l’an e il quantum della prestazione sono incontestati, può imporre direttamente l’adempimento in forma specifica entro un termine determinato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’ufficio competente, consentendo la delega interna e fissando un termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista nel giudizio di ottemperanza non deve essere applicata quando, in relazione alla natura della prestazione dovuta e alle circostanze concrete, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.
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